Decreto Milleproroghe

02 marzo 2023

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Sulla G.U. 27 febbraio 2023, n.49, è stata pubblicata la legge 24 febbraio 2023, n. 14, di conversione del decreto-legge 198/2022 – cosiddetto “Milleproroghe” (in allegato).

Di seguito segnaliamo le proroghe in materia di lavoro introdotte in sede di conversione.

LAVORO AGILE

LAVORATORI FRAGILI (ART. 9, C. 4-TER)

La norma proroga al 30 giugno 2023 il diritto al lavoro agile per i lavoratori c.d. “fragili”, cioè affetti dalle patologie e condizioni individuate dal decreto del Ministro della salute di cui all’articolo 17, comma 2, del decreto legge 24 dicembre 2021, n. 221 (convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 2022, n. 11- v. circolare AIC n. 145/2022).

Tale previsione è garantita anche attraverso l’adibizione a diversa mansione compresa nella medesima categoria o area di inquadramento, come definite dai contratti collettivi di lavoro vigenti, senza alcuna decurtazione della retribuzione.

LAVORATORI GENITORI DI FIGLI UNDER 14 (ART.9, C. 5-TER)

Viene ripristinato fino al 30 giugno 2023 il diritto a svolgere la prestazione lavorativa in modalità agile per i lavoratori dipendenti del settore privato che hanno almeno un figlio minore di anni 14, a condizione che nel nucleo familiare non ci sia altro genitore che benefici di strumenti di sostegno al reddito in caso di sospensione o cessazione dell’attività lavorativa, o che non vi sia genitore non lavoratore.

Il diritto è subordinato, altresì, alla circostanza che la modalità agile sia compatibile con le caratteristiche della prestazione lavorativa.

SOMMINISTRAZIONE DI LAVORO (ART.9, C. 4-BIS)

Viene prorogato dal 30 giugno 2024 al 30 giugno 2025 la possibilità per le imprese di impiegare in missione, per periodi superiori a ventiquattro mesi anche non continuativi, il medesimo lavoratore somministrato, per il quale l’agenzia di somministrazione abbia comunicato all’utilizzatore l’assunzione a tempo indeterminato, senza che ciò determini in capo all’utilizzatore stesso la costituzione di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato con il lavoratore somministrato.

ISOPENSIONE (ART. 9, COMMA 5-BIS)

Il Legislatore ha esteso fino al 31 dicembre 2026 la possibilità di usufruire della prestazione di accompagnamento alla pensione – c.d. Isopensione – per i lavoratori che raggiungano i requisiti minimi per il pensionamento nei 7 anni successivi alla cessazione del rapporto di lavoro.

Il meccanismo di isopensione consente un anticipo dell’età pensionabile ai lavoratori dipendenti che maturino i requisiti minimi contributivi e anagrafici per il diritto alla pensione, entro un massimo di 7 anni (durata massima prevista per il triennio 2024-2026) dalla cessazione del rapporto di lavoro a condizione che l’azienda esodante corrisponda, con oneri interamente a suo carico, un assegno ai lavoratori di importo equivalente alla pensione per l’intero periodo di esodo, fino al perfezionamento dei requisiti per il pensionamento.

Per accedere alla prestazione devono, tuttavia, coesistere le seguenti condizioni:

  • lo strumento dell’isopensione può essere utilizzato solo da aziende che occupano mediamente più di 15 dipendenti;
  • è necessario un accordo sottoscritto dall’azienda con le organizzazioni sindacali finalizzato alla gestione degli esuberi a cui i lavoratori sono liberi o meno di aderire;
  • potranno utilizzare lo scivolo soltanto i lavoratori cui manchino, al massimo, 7 anni per l’accesso sia alla pensione di vecchiaia che alla pensione anticipata.

Per maggiori informazioni contattare Giovanni Balocchi responsabile dell’Ufficio Sindacale

Mail: balocchi@gia.pr.it Tel. 0521/2262 (centralino)

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