Banche: nuova definizione di default

19 giugno 2019

 

In attuazione del Regolamento dell’Unione Europea del 26 giugno 2013, n. 575 sui requisiti di capitale delle banche (c.d. Capital Requirements Regulation – CRR ) che  all’art. 178 introduce specifiche disposizioni sul default di un debitore,  le banche dovranno iniziare ad applicare le nuove regole europee in materia di definizione di default.

In proposito, ricordiamo che secondo le regole attualmente vigenti la banca deve classificare in default l’impresa che, per oltre 90 giorni consecutivi, sia in arretrato di pagamento “rilevante” sulle scadenze di pagamento previste nel finanziamento bancario.

Con le nuove regole in corso di introduzione viene quantificato il concetto di “rilevanza” attraverso la fissazione di una soglia oltre la quale l’impresa deve essere obbligatoriamente classificata in default. In particolare, la banca sarà tenuta a determinare l’inadempienza dell’impresa se la stessa è in arretrato di pagamento, per oltre 90 giorni su importi di ammontare:

  • superiore a 500 euro (complessivamente riferiti a uno o più finanziamenti). Per le piccole e medie imprese, esposte nei confronti di una banca per finanziamenti inferiori a 1 milione di euro, l’importo dei 500 euro è ridotto a 100 euro.
  • che rappresentino più dell’1% del totale delle esposizioni dell’impresa verso la banca.

Il superamento della soglia di rilevanza, come più avanti si dirà va valutato a livello di gruppo bancario, tenendo quindi in considerazione tutte le esposizioni dell’impresa nei confronti di banche e intermediari finanziari dello stesso gruppo.

Oltre alla quantificazione della soglia di rilevanza la nuova norma introduce due nuovi aspetti:

  • EFFETTO CONTAGIO:

Secondo le nuove regole, le banche dovrebbero censire le connessioni tra i propri clienti, in modo da identificare i casi in cui il default di una impresa possa ripercuotersi negativamente sulla capacità di rimborso di un altro debitore ad essa connesso, con la conseguenza che anche quest’ultimo possa essere considerato in default.

  • COMPENSAZIONE CON POSIZIONI POSITIVE

Diversamente da quanto avveniva in passato, la banca sarà tenuta a classificare l’impresa in default anche nel caso in cui questa abbia linee di credito ancora disponibili con la stessa banca che potrebbero essere utilizzate al fine di compensare gli inadempimenti in essere ed evitare il default.

Resta invece inalterato il criterio dell’estensione del default su una singola esposizione a tutte le esposizioni in essere nei confronti della esposizioni stessa banca. Nel caso in cui l’impresa possa essere classificata come PMI e abbia una esposizione complessiva verso la banca inferiore a 1 mln di euro, l’estensione può non essere automatica.

Secondo la nuova regolamentazione, per uscire dal default, devono trascorrere almeno tre mesi dal momento in cui non sussistono più le condizioni per classificare l’impresa in default. Durante tale periodo, la banca valuta il comportamento e la situazione finanziaria dell’impresa e, trascorsi i tre mesi, può riclassificare l’impresa in uno stato di non default qualora ritenga che il miglioramento della qualità creditizia di quest’ultima sia effettivo e permanente.  Diversi termini saranno applicati alle imprese oggetto di “misure di tolleranza” (forbearance).

Le banche potranno attuare tali norme a partire dal 1° luglio 2019 e comunque entro il termine del 1° gennaio 2021.

In allegato una scheda riepilogativa delle principali differenze.

Documenti

Chiedi informazioni e scopri tutti i vantaggi per gli associati GIA

Scopri di più

Contenuto protetto

Per poter visualizzare il contenuto è necessarrio effettuare il login.

Facebook
YouTube
LinkedIn
Instagram