Conferimento dei rifiuti urbani per utenze non domestiche fuori dal servizio pubblico di raccolta – Novità a decorrere dal 2021

31 marzo 2021

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Il D.Lgs. 116/2020, che ha recepito le direttive comunitarie in materia di economia circolare modificando il Testo Unico Ambientale, ha introdotto una nuova definizione di Rifiuto Urbano, con l’abrogazione del concetto di rifiuto assimilato.

Nello specifico, ai sensi del modificato art. 183, i rifiuti provenienti da fonti diverse da quella urbana, simili per natura e composizione ai rifiuti domestici, sono riportati in un nuovo allegato (L quater), e saranno trattati come urbani solo se prodotti da specifiche attività, elencate in un nuovo allegato (L quinquies), tra le quali non sono presenti le attività industriali con capannone di produzione.

Il legislatore, pertanto, ha stabilito espressamente che solo le attività indicate nell’allegato L quinquies alla parte IV del Codice possono produrre rifiuti urbani e tra queste attività non figurano le attività industriali.

Le modifiche normative sopra richiamate sono in vigore dal 1° gennaio 2021; tuttavia, a oggi, permangono numerose incertezze, anche alla luce di alcune indicazioni ministeriali, sulle modalità con le quali le stesse troveranno applicazione, anche se l’interpretazione letterale della norma dovrebbe, a nostro avviso (come ribadito da Confindustria in un proprio documento ufficiale) escludere in toto dall’assoggettamento al prelievo locale sui rifiuti urbani (TARI) le aziende industriali.

Nei giorni scorsi, l’approvazione DL n.41/2021 (cd. “Decreto Sostegni”), nel differire al 30 giugno 2021 il termine per l’approvazione di Tariffe e Regolamenti TARI per l’anno in corso in capo ai comuni, ha fissato al 31 maggio 2021 il termine entro il quale le utenze non domestiche comunicano al Comune e al Soggetto gestore del servizio pubblico, sempre per l’anno in corso, la propria intenzione di conferire i propri rifiuti urbani avviandoli al recupero al di fuori del servizio pubblico.

In virtù di tale disposizione è da considerare superata la previsione di cui all’art.15 della legge Regione Emilia Romagna n.11/2020 (Collegato alla legge regionale di stabilità 2021) che fissava al 31 marzo 2021 il termine per l’invio di tale comunicazione.

Nella comunicazione, valida a decorrere dall’anno successivo, è necessario indicare i quantitativi dei rifiuti da avviare a recupero, distinti per codice CER e stimati sulla base dei quantitativi prodotti nell’anno precedente, nonché la durata del periodo, per cui si intende “esercitare tale opzione”. Alla comunicazione da inviare al Comune e al Gestore del Servizio Pubblico Servizio Pubblico deve essere allegata la documentazione, anche nella modalità dell’autocertificazione,  che comprova l’esistenza  di un accordo contrattuale con il soggetto che effettua l’attività di recupero dei rifiuti (che può anche essere lo stesso soggetto concessionario del servizio pubblico   con il quale l’azienda può stipulare un accordo di natura privatistica).

Le utenze non domestiche che intendano riprendere ad usufruire del servizio pubblico prima della scadenza del periodo di esercizio dell’opzione, dovranno comunicarlo, entro il 30 settembre di ciascun anno, con effetti a decorrere dall’anno successivo, al Comune e al Gestore del servizio.

In merito alle modalità operative, la Regione, per le vie brevi, ha evidenziato che non sono richieste forme particolari rispetto alla comunicazione da inoltrare a Comune e Gestore, essendo sufficiente una semplice PEC su carta intestata dell’azienda e in forma libera.

Va precisato che la scelta di avvalersi della possibilità di non usufruire più del servizio pubblico per i rifiuti avviati a recupero comporta l’esclusione dalla corresponsione della componente tariffaria rapportata alla rifiuti  conferiti al gestore privato (cd. “componente variabile”).

Ci riserviamo di fornire ulteriori aggiornamenti in ordine ad eventuali indicazioni operative da parte della Regione.

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