Compatibilità tra la titolarità di cariche societarie e lo status di lavoratore subordinato

25 settembre 2019

 

Chiarimenti INPS

Con il messaggio n. 3359 del 17 Settembre u.s, l’Inps ha illustrato il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità circa la compatibilità eventuale, nello stesso individuo e nella stessa società di capitali, della titolarità di incarichi societari con lo status di lavoratore subordinato ed i conseguenti obblighi di natura previdenziale e assistenziale che quest’ultimo comporta.

In particolare, l’Istituto ha effettuato un excursus delle principali pronunce emesse in tema dalla Cassazione, affermando che rispetto allo status in parola:

  • la carica di Presidente, in sé considerata, non è incompatibile nel caso questi, al pari di qualsiasi membro del consiglio di amministrazione, sia soggetto alle direttive, alle decisioni e al controllo dell’organo collegiale ed anche laddove il Presidente fosse titolare del potere di rappresentanza della società;
  • la carica di amministratore unico è sempre incompatibile;
  • la carica di amministratore delegato può essere compatibile, quando la delega conferita dal c.d.a sia circoscritta ad alcuni atti gestionali, e non generica con facoltà di agire senza l’assenso del c.d.a;
  • il ruolo di socio unico è incompatibile, vista la concentrazione della proprietà delle azioni nelle mani di una sola persona.

In linea generale, ha affermato l’Inps, occorre analizzare caso per caso verificando se in aggiunta ai poteri tipici dell’incarico ricoperto in società, l’individuo svolga in concreto anche “attività estranee alle funzioni inerenti al rapporto organico e che tali attività siano contraddistinte dai caratteri tipici della subordinazione”. Inoltre, l’onere di provare l’esistenza di un rapporto di lavoro subordinato (quindi l’assoggettamento, nonostante la carica societaria, al potere direttivo, di controllo e disciplinare dell’organo di amministrazione della società), spetta al soggetto che intende farlo valere.

Alla luce delle suesposte considerazioni, l’Inps ha ritenuto che la valutazione di compatibilità dello status di amministratore della società di capitali con lo svolgimento di attività di lavoro subordinato presupponga l’accertamento – caso per caso – delle seguenti condizioni:

  • il potere deliberativo (come regolato dall’atto costitutivo e dallo statuto), diretto a formare la volontà dell’ente, sia affidato all’organo (collegiale) di amministrazione della società nel suo complesso e/o ad un altro organo sociale espressione della volontà imprenditoriale il quale esplichi un potere esterno;
  • deve essere fornita la prova rigorosa del vincolo di subordinazione (anche, eventualmente, nella forma attenuata del lavoro dirigenziale) e cioè dell’assoggettamento del lavoratore interessato, nonostante la carica sociale, all’effettivo potere di supremazia gerarchica (potere direttivo, organizzativo, disciplinare, di vigilanza e di controllo) di un altro soggetto ovvero degli altri componenti dell’organismo sociale a cui appartiene;
  • il soggetto svolga, in concreto, mansioni estranee al rapporto organico con la società; in particolare, deve trattarsi di attività che esulino e che pertanto non siano ricomprese nei poteri di gestione che discendono dalla carica ricoperta o dalle deleghe che gli siano state conferite.

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