Accordo per il credito 2019

22 novembre 2018

All’interno dell’accordo si presenta una collaborazione tra l’ABI e le Associazioni imprenditoriali per svolgere un’azione comune per l’analisi e la definizione di posizioni condivise su iniziative normative e regolamentari di matrice europea e internazionale che impattano sull’accesso al credito per le imprese. In particolare, è costituto uno specifico tavolo di condivisione inter-associativo sulla regolamentazione internazionale (CIRI).

L’accordo presenta po la nuova Misura “Imprese in Ripresa 2.0”, relativa a:

  1. Sospensione del pagamento della quota capitale delle rate dei finanziamenti;
  2. Allungamento della scadenza dei finanziamenti.

Beneficiari

Possono chiedere l’applicazione della misura le micro, piccole e medie imprese (PMI) operanti in Italia, così come definite dalla normativa comunitaria, appartenenti a tutti i settori.

Le PMI, al momento di presentazione della domanda, non devono avere posizioni debitorie classificate dalla banca come esposizioni non-performing, ripartite nelle categorie delle sofferenze, inadempienze probabili, esposizioni scadute e/o sconfinanti deteriorate.

La misura è applicabile ai finanziamenti in essere alla data della firma del presente Accordo (15 novembre 2018). Le rate possono essere già scadute (non pagate o pagate solo parzialmente), ma da non più di 90 giorni alla data di presentazione della domanda.

Non possono essere ammessi alla misura i finanziamenti in relazione ai quali sia stata già concessa la sospensione o l’allungamento nell’arco dei 24 mesi precedenti la data di presentazione della domanda, ad eccezione delle facilitazioni della specie concesse ex lege in via generale.

Qualora il finanziamento sia assistito da garanzie, l’estensione delle stesse per il periodo di ammortamento aggiuntivo è condizione necessaria per la realizzazione dell’operazione.

  1. Condizioni e modalità di applicazione della sospensione

La sospensione è applicabile ai finanziamenti a medio lungo termine (mutui) anche perfezionati tramite il rilascio di cambiali agrarie, e alle operazioni di leasing, immobiliare ovvero mobiliare (in questo secondo caso la sospensione riguarda la quota capitale implicita dei canoni di leasing).

Salvo il rispetto di determinate condizioni, sono ammissibili alla sospensione anche i mutui e le operazioni di leasing finanziario assistiti da contributo pubblico in conto capitale e/o interessi.

Le banche aderenti realizzano le sospensioni, secondo le modalità previste dal presente Accordo, anche per le operazioni di apertura di conto corrente ipotecario, a condizione che il finanziamento sia già in ammortamento alla data di presentazione della domanda e che sia presente un piano di rimborso rateale, nel quale siano identificabili le quote capitale e interessi delle singole rate, ovvero sia un’operazione assimilabile in termini di strutturazione del piano di rimborso.

Il periodo di sospensione massimo è di 12 mesi.

Eventuali garanzie aggiuntive sono valutate ai fini di mitigare o annullare l’eventuale incremento del tasso di interesse, considerando la misura e la qualità della copertura medesima.

Il tasso di interesse al quale sono realizzate le operazioni di sospensione può essere aumentato rispetto a quello previsto nel contratto di finanziamento originario in funzione esclusivamente degli eventuali maggiori costi per la banca, strettamente connessi alla realizzazione dell’operazione medesima fino a un massimo di 60 punti base. Fermo restando quanto sopra, alle PMI non possono essere addebitate spese e altri oneri aggiuntivi rispetto a quelli sostenuti dalla banca nei confronti di terzi ai fini della realizzazione dell’operazione di sospensione.

  1. Condizioni e modalità di applicazione dell’allungamento

L’allungamento è applicabile ai mutui, ai finanziamenti a breve termine e al credito agrario di conduzione ex art. 43 del TUB, perfezionato con o senza cambiali, in essere alla data della firma del presente Accordo (15 novembre 2018).

Il periodo massimo di allungamento dei mutui è definito dalle parti fino al massimo del 100% della durata residua del piano di ammortamento. Per il credito a breve termine e per il credito agrario di conduzione il periodo massimo di allungamento delle scadenze è pari rispettivamente a 270 giorni e a 120 giorni. Per i finanziamenti garantiti da trasferimento di bene immobile sospensivamente condizionato di cui all’art. 48-bis del D.Lgs. 385/93, resta fermo quanto previsto dall’Accordo per il credito e la valorizzazione delle nuove figure di garanzia del 12 febbraio 2018.

Le operazioni di allungamento delle scadenze a breve termine possono anche essere chieste in relazione ad insoluti di pagamento che l’impresa ha registrato sui crediti anticipati dalla banca.

Il tasso di interesse al quale sono realizzate le operazioni di allungamento può essere aumentato rispetto a quello previsto nel contratto di finanziamento originario in linea con i maggiori oneri per la banca connessi alla realizzazione dell’operazione medesima.

In caso di allungamento, l’importo della rata di ammortamento, determinata al nuovo tasso di interesse deve risultare inferiore in misura apprezzabile rispetto a quella originaria, come condiviso dall’impresa all’atto della ridefinizione della durata del finanziamento.

Eventuali garanzie aggiuntive, anche nella forma del trasferimento sospensivamente condizionato di un bene immobile secondo previsto dall’art. 48-bis del D.Lgs. 385/93, sono valutate ai fini di mitigare o annullare l’incremento del tasso di interesse, considerando la misura e la qualità della copertura medesima.

Norme generali

Nell’effettuare l’istruttoria, le banche si attengono al principio di sana e prudente gestione, nel rispetto delle proprie procedure e ferma restando la loro autonoma valutazione.

Le banche si impegnano a fornire una risposta di norma entro 30 giorni lavorativi dalla presentazione della domanda o dall’ottenimento delle informazioni aggiuntive eventualmente richieste dalla banca al cliente.

Resta ferma la possibilità per la banca aderente di offrire condizioni migliorative rispetto a quelle previste dal presente Accordo.

Le richieste di attivazione della misura potranno essere presentate dalle imprese a partire dal 1° gennaio 2019 ed entro il termine di validità dell’Accordo, che è fissato al 31 dicembre 2020.

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