Chiarimenti sugli ammortizzatori sociali COVID 19 – Circolare INPS n. 84 del 10/07/2020

14 luglio 2020

 

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L’INPS ha pubblicato la circolare n. 84 del 10 luglio 2020, con la quale illustra le novità apportate dal decreto-legge n. 34/2020 alle misure di sostegno del reddito previste dal decreto-legge n. 18/2020, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, relativamente alle ipotesi di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa per eventi riconducibili all’emergenza epidemiologica da COVID-19, nonché  le ulteriori misure in materia di trattamenti di integrazione salariale introdotte dal decreto-legge 16 giugno 2020, n. 52.

Le principali novità introdotte dai provvedimenti dai decreti 34 e 52 sopra citati possono essere così riassunte, per quanto riguarda CIGO e assegno ordinario FIS con causale “COVID-19”:

  • periodo “base” di 9 settimane da fruire nel periodo 23 febbraio 2020 – 31 agosto 2020;
  • ulteriori 5 settimane da fruire nel medesimo periodo (23 febbraio – 31 agosto) subordinate all’integrale fruizione delle precedenti 9 settimane;
  • ulteriori 4 settimane, da fruire anche antecedente al 1° settembre 2020, per i soli datori di lavoro che abbiano interamente fruito delle precedenti 14

Un primo chiarimento fornito da INPS riguarda proprio le nuove 5 settimane, subordinate alla integrale, effettiva fruizione delle precedenti 9; l’Istituto specifica che non è necessario che le ulteriori 5 settimane siano consecutive rispetto a quelle originariamente autorizzate, l’unico obbligo è la collocazione dell’ulteriore periodo entro il 31 agosto 2020.

Altro obbligo – di natura procedurale questa volta – riguarda la presentazione di una domanda per completare la fruizione delle settimane già autorizzate (da questa indicazione parrebbe di poter derivare la necessità – ma questo aspetto meritava sicuramente un chiarimento ben più esplicito – di dovere presentare una domanda ad hoc per il solo esaurimento dei precedenti periodi autorizzate e non effettivamente fruiti, precedentemente rispetto alla presentazione della domanda per le nuove 5 settimane); in questo caso occorre infatti allegare alla domanda stessa il file excel (qui allegato  ) compilato secondo le istruzioni che INPS aveva fornito per la sola CIGO con msg n.. 2101/2020; questo file excel deve essere convertito in formato .pdf per essere poi allegato alla domanda.

A dispetto di quanto si ipotizzava, l’INPS non ha predisposto un file “ad hoc” per l’assegno ordinario FIS; la circolare n. 84 parla genericamente di “un file excel che dovrà essere convertito in formato .pdf per essere correttamente allegato alla domanda. A tale scopo, il predetto file .pdf relativo al fruito deve essere inserito nell’allegato A già presente in domanda”. Per chi avesse già inviato istanze FIS prive del file / auto- dichiarazione sui periodi effettivamente fruiti, lo stesso potrà essere inviato tramite cassetto bidirezionale. L’Inps chiarisce che in assenza del file “il periodo autorizzato e quello fruito si considereranno coincidenti”, senza fare riferimento ad eventuali, ulteriori controlli o conseguenze riconducibili al mancato, effettivo esaurimento delle prime 9 settimane.

Per “utilizzo effettivo” si deve fare riferimento al consueto principio di computo già esplicitato dall’Istituto con circ. 58/2009: dalla somma del numero dei giorni fruiti si risale al numero di settimane residue ancora da utilizzare e che possono essere eventualmente richieste con la nuova domanda. A tal fine si considera fruita ogni giornata in cui almeno un lavoratore, anche per un’ora soltanto, sia stato posto in sospensione o riduzione, indipendentemente dal numero di dipendenti in forza all’azienda.

Il “passaggio” dalle giornate alle settimane si ottiene dividendo il numero delle giornate di CIGO/assegno ordinario fruite per 5 o per 6, a seconda dell’orario contrattuale prevalente nell’unità produttiva.

La circolare 84 riporta anche due esempi di conteggio, il primo poco significativo, trattandosi di settimane “piene” (periodo autorizzato pari a 9 settimane; 30 giorni di effettivo ricorso; orario articolato su 5 giornate; 30/5 = 6 settimane; residuo 3 settimane), mentre il secondo sicuramente più interessante, in quanti riferito a residui per settimane non intere:

  • periodo richiesto /autorizzato: 01/03/2020 – 01/05/2020; 9 settimane
  • giornate effettive di ricorso all’ammortizzatore: 19
  • orario articolato su 5 giornate, per cui 19/5 = 3,8 settimane, da cui un residuo pari a 5,2 settimane, ovvero 5 settimane ed un giorno, periodo che azienda potrà chiedere – ad esempio – per il periodo dal 08/06/2020 al 13/07/2020 oppure dal 10/06/2020 al 15/07/2020.

Alcuni chiarimenti anche sulla trasmissione delle istanze di CIGO e di Assegno ordinario FIS:

  • per quanto riguarda la “fase sindacale” si ribadisce la non applicazione delle disposizioni ordinarie di cui agli artt. 14 e 30 del D.lgs n. 148/2015; resta l’obbligo di informazione, consultazione ed esame congiunto che devono essere svolti, anche in via telematica, entro i tre giorni successivi a quello della comunicazione preventiva, iter questo che deve essere indicato in sede di compilazione delle istanze, compilando l’apposito campo presente nel modello di domanda, senza però dover presentare alcuna documentazione (in altri termini; all’istanza da inoltrare all’INPS non occorre allegare nulla inerente la consultazione semplificata);
  • per quanto riguarda i termini di presentazione (il cui mancato rispetto comporta la decadenza dal trattamento):
    • a regime: istanze da presentare entro la fine del mese successivo a quello in cui ha avuto inizio il periodo di sospensione o di riduzione dell’attività lavorativa (così per eventi iniziati a decorrere dal 1° giugno 2020, la scadenza è fissata al 31 luglio 2020, mentre, per i periodi di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa iniziati dal 1° luglio 2020 la scadenza per la presentazione delle domande è fissata al 31 agosto 2020);
    • in sede di prima applicazione (ammortizzatori iniziati ante DL 52/20):
      • 17 luglio per tutte le istanze in cui il termine ordinario di cui sopra fosse precedente a questa data;
      • 15 luglio per istanze riferite a periodi di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa che hanno avuto inizio nel periodo ricompreso tra il 23 febbraio 2020 e il 30 aprile;
    • in caso di erroneo invio di istanze per trattamenti diversi da quelli effettivamente spettanti (e comunque istanze con errori o omissioni che ne hanno impedito l’accettazione): nuova istanza (corretta) da inviare entro trenta giorni dalla comunicazione dell’errore da parte dell’INPS;
    • infine, in caso di richiesta di pagamento diretto con con anticipo del 40%, l’istanza deve essere presentata entro 15 giorni dall’inizio del periodo di sospensione o riduzione; per quanto riguarda la fase di prima applicazione (istanze con pagamento diretto ed anticipazione del 40%  per eventi iniziati  prima 1 8 giugno 2020),  l’INPS continua a fissare la scadenza al 3 luglio 2020, anche se questa interpretazione è stata oggetto di smentita da parte del Ministero del Lavoro, che avrebbe invece individuato il termine ultimo di invio anche di queste istanze alla data del 17 luglio…..

Esaurimento degli ammortizzatori COVID-19 e ricorso agli ammortizzatori ordinari

Al momento gli ammortizzatori ordinari (CIGO/FIS) con causale “COVID-19 nazionale” “coprono” le sopra menzionate 18 settimane (nella successione: 9 + 5 + 4). Una volta esaurito questo periodo, unica soluzione al momento praticabile è il ricorso agli ammortizzatori ordinari per le causali previste dalla disciplina generale, “qualora sussista disponibilità finanziaria nelle relative gestioni di appartenenza” . Resta inteso che il ricorso a questi ammortizzatori presuppone il rispetto anche degli ordinari limiti di fruizione previsti dal d.lgs 148/15, il possesso dell’anzianità contributiva delle 90 giornate, etc.

In materia di CIGO, l’INPS ricorda che le ordinarie causali sono individuate dal DM 95442/2016; una attesa “apertura”, non scontata, dell’Istituto verso le causali rientranti tra gli eventi oggettivamente non evitabili (EONE) con ricorso all’ammortizzatore riconducibile all’ordine della autorità/ente pubblico.

A livello più generale poi l’INPS, considerando l’eccezionalità dell’attuale situazione riconducibile all’emergenza sanitaria, chiarisce che in sede di istruttoria delle istanze non verrà effettuata alcuna verifica della sussistenza dei requisiti della transitorietà dell’evento e della non imputabilità dello stesso al datore di lavoro e ai lavoratori.

Assegno ordinario FIS

Su questo ammortizzatore arriva un importantissimo chiarimento su un aspetto che è stato il motivo di diverse reiezioni, riconducibili al corretto ambito di applicazione del FIS, per i datori di lavoro che occupano mediamente più di 5 e fino a 15 dipendenti; proprio sul requisito dimensionale (che è stato oggetto di interpretazioni anche divergenti da Sede a Sede), viene chiarito che occorre fare riferimento a quello “posseduto alla data di inizio della sospensione”, intendendosi come tale – vista l’unitarietà della causale COVID 19 – il momento della definizione della prima domanda, anche per istanze successive (ed indipendentemente dalla presenza o dall’assenza di soluzione di continuità rispetto al periodo precedente).

L’Istituto – consapevole di casi di reiezioni per mancata applicazione di questo principio – indica esplicitamente la possibilità per i datori di lavoro di richiedere un riesame degli eventuali provvedimenti di reiezione adottati dalle Strutture territoriali.

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