Banche: moratoria Decreto Cura Italia

03 aprile 2020

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In relazione alla moratoria dei finanziamenti bancari prevista dall’art. 56 del decreto “Cura Italia” (D.L. 18/2020) si riportano alcuni chiarimenti forniti.

Un elenco costantemente aggiornato dei chiarimenti è disponibile al link  http://www.mef.gov.it/covid-19/faq.html.

Il Decreto ha previsto:

  1. a) per le aperture di credito a revoca e per i prestiti accordati a fronte di anticipi su crediti esistenti alla data del 29 febbraio 2020 o, se superiori, a quella di pubblicazione del presente decreto, gli importi accordati, sia per la parte utilizzata sia per quella non ancora utilizzata, non possono essere revocati in tutto o in parte fino al 30 settembre 2020;
  2. b) per i prestiti non rateali con scadenza contrattuale prima del 30 settembre 2020 i contratti sono prorogati, unitamente ai rispettivi elementi accessori e senza alcuna formalità, fino al 30 settembre 2020 alle medesime condizioni;
  3. c) per i mutui e gli altri finanziamenti a rimborso rateale, anche perfezionati tramite il rilascio di cambiali agrarie, il pagamento delle rate o dei canoni di leasing in scadenza prima del 30 settembre 2020 è sospeso sino al 30 settembre 2020 e il piano di rimborso delle rate o dei canoni oggetto di sospensione è dilazionato, unitamente agli elementi accessori e senza alcuna formalità, secondo modalità che assicurino l’assenza di nuovi o maggiori oneri per entrambe le parti; è facoltà delle imprese richiedere di sospendere soltanto i rimborsi in conto capitale.

Le operazioni possono avere la garanzia del Fondo di garanzia delle PMI, senza valutazione, con garanzia sussidiaria a titolo gratuito.

Per l’accesso a tale misura l’Impresa autocertifica ai sensi dell’art. 47 DPR 445/2000 di aver subito in via temporanea carenze di liquidità quale conseguenza diretta della diffusione dell’epidemia da COVID-19. 

Possono beneficiare le PMI le cui esposizioni debitorie non siano, alla data di pubblicazione del presente decreto, classificate come esposizioni creditizie deteriorate .

A seguito del Decreto il Ministero dell’Economia e della Finanza ha fornito alcuni ulteriori chiarimenti:

  • L’impresa, al momento della pubblicazione del decreto (17 marzo), deve essere in bonis, vale a dire che non ha posizioni debitorie classificate come esposizioni deteriorate, ripartite nelle categorie sofferenze, inadempienze probabili, esposizioni scadute e/o sconfinanti deteriorate. In particolare, non deve avere rate scadute (ossia non pagate o pagate solo parzialmente) da più di 90 giorni.
  • Dato che l’epidemia da COVID-19 è formalmente riconosciuta come evento eccezionale e di grave turbamento dell’economia, anche le misure previste nel Decreto legge “Cura Italia” non vengono considerate come misure di forbearance (tolleranza) nell’accezione utilizzata dalla Autorità di vigilanza europee e quindi può ricorrere alle moratorie anche l’impresa che comunque è in bonis anche se ha già ottenuto misure di sospensione o ristrutturazione dello stesso finanziamento nell’arco dei 24 mesi precedenti.
  • riguardo al piano di rimborso del finanziamento oggetto di moratoria, in caso di sospensione della sola quota capitale della rata, si determina la traslazione in avanti del piano di ammortamento per un periodo pari alla sospensione accordata e gli interessi sul capitale ancora da rimborsare sono corrisposti alle scadenze originarie.
  • In caso di sospensione dell’intera rata (quota capitale e quota interessi), si determina lo spostamento del piano di ammortamento per un periodo pari alla sospensione accordata. Gli interessi che maturano durante il periodo della sospensione sono dovuti dal soggetto finanziato alla banca e sono calcolati sul capitale residuo al tasso di interesse del contratto di finanziamento originario. L’ammontare corrispondente a tali interessi sarà ripartito in quote nel corso dell’ammortamento residuo. La banca non potrà invece applicare commissioni in relazione all’operazione di sospensione
  • le PMI appartenenti a gruppi di dimensioni maggiori secondo quanto disposto nella Raccomandazione della Commissione europea n. 2003/361/CE non possono chiedere la sospensione;
  • rientrano nella sospensione tutte le rate maturate dopo l’entrata in vigore del decreto-legge (17 marzo), anche se la comunicazione di sospensione è presentata dopo la scadenza di tale rata non pagata;
  • la moratoria si applica a tutti i tipi di finanziamento che abbiano le caratteristiche indicate dall’art. 56 comma 2;
  • il periodo di sospensione comprende la rata in scadenza il 30 settembre 2020, vale a dire che la rata in scadenza il 30 settembre non deve essere pagata;
  • possono essere sospesi anche i finanziamenti contratti per effettuare lavori di efficientamento energetico;
  • il soggetto finanziato può rinunciare in qualsiasi momento alla sospensione (sia della quota capitale, sia dell’intera rata) previa specifica comunicazione alla banca/intermediario e riprendere il pagamento delle rate.
  • La garanzia del Fondo è pari all’80% dell’importo (e 90% in caso di riassicurazione di Confidi) per tutti i prestiti fino a 1,5 milioni, (ferma restando la possibilità di coprire all’80% anche i prestiti fino a 2,5 milioni per le ipotesi già in precedenza previste come: i finanziamenti per investimenti, le start up e le PMI innovative, la “nuova Sabatini”), nonché per tutti i prestiti fino a 5 milioni che rientrino negli ambiti di attività coperti anche dalle sezioni speciali (alimentate con fondi europei nazionali e regionali o da enti pubblici o privati).

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