Autotrasporto. Circolazione in Italia di veicoli immatricolati all’estero. Primi chiarimenti del MIT.

21 dicembre 2018

La Direzione Generale per la Motorizzazione del MIT, con propria circolare datata 20 dicembre 2018, ha emanato i primi chiarimenti sulle modifiche apportate dal Decreto Legge Sicurezza (D.L. 113/2018, convertito con Legge 132 del 1° dicembre 2018 a proposito della circolazione in Italia di veicoli immatricolati all’estero, in vigore dal 4 dicembre.

Com’è noto, durante la conversione in Legge del predetto provvedimento, è stata inserita una disposizione (l’art. 29 bis) che, nel novellare gli artt. 93 e 132 del C.d.S., ha introdotto:

  •  il divieto di circolazione in Italia per i veicoli immatricolati all’estero e in disponibilità di soggetti residenti in Italia da più di 60 gg (art.93, comma 1 bis);
  • alla scadenza dell’anno dalla circolazione in Italia del mezzo con targa estera, l’obbligo di immatricolarlo (purché l’intestatario acquisisca la residenza o stabilisca la sede nel nostro Stato) o, in alternativa, l’obbligo di condurlo fuori dai confini previo rilascio del foglio di via (art 132 C.d.S.)

Nel rimandare alla lettura della nota Ministeriale, che si allega, tra gli aspetti più interessanti oggetto di chiarimento si segnalano i seguenti:

  • vista la formulazione generica della norma, il divieto in esame riguarda non solo le persone fisiche ma anche quelle giuridiche con sede in Italia, ancorché costituite all’estero; • il divieto interessa qualsiasi veicolo immatricolato all’estero, compresi i Paesi dell’Unione Europea;
  • è confermata l’esclusione dal divieto:
    • dei veicoli in disponibilità di soggetti residenti in Italia in forza di un contratto di leasing o di noleggio senza conducente stipulato in altro Stato U.E o SEE, con un’impresa che non ha sedi nel nostro Stato;
    • dei veicoli intestati ad impresa costituita in altro Stato della U.E o SEE, priva di sedi in Italia, e da questa ceduti in comodato ad un suo dipendente o collaboratore che risiede nel nostro Paese.
  • quanto ai rimedi per ovviare al divieto, l’interessato può scegliere se:
    • immatricolare il veicolo in Italia, per continuare a circolare sulle nostre strade;
    • condurlo oltre confine previo rilascio del foglio di via. Peraltro, resta ferma la possibilità di condurre il veicolo all’estero con una bisarca, senza necessità del foglio di via.
  • l’immatricolazione o il foglio di via possono essere richiesti dai soli intestatari della carta di circolazione straniera. Laddove questi ultimi risiedessero all’estero, in deroga alle regole ordinarie e tenuto conto della ratio della disposizione, il MIT ha aperto all’utilizzatore del veicolo la possibilità di richiedere il foglio di via;
  • l’immatricolazione in Italia deve avvenire secondo le procedure vigenti in materia di nazionalizzazioni, comprese quelle sul censimento dell’importazione e sull’assolvimento degli obblighi IVA quando si tratti di veicolo proveniente da altro Stato UE o SEE. Peraltro, viene lasciata all’Agenzia delle Entrate la valutazione sull’opportunità di prevedere delle procedure semplificate, in relazione agli obblighi impositivi;
  • il foglio di via è richiesto da chi non intenda o non possa immatricolare il mezzo in Italia, previa consegna della carta di circolazione e delle targhe estere. Il veicolo deve essere in regola con gli obblighi di revisione, altrimenti potrà essere portato all’estero solo caricandolo su una bisarca.
  • In caso di violazione dei nuovi obblighi, è previsto il ritiro della carta di circolazione estera che è trasmessa all’UMC competente per territorio. Entro 180 gg, il veicolo o viene nazionalizzato oppure deve richiedersi il foglio di via, a pena di confisca; in ambo i casi, è richiesta la consegna delle targhe estere. Gli UMC dovranno segnalare, alla competente Autorità di polizia, i veicoli per i quali, scaduto il predetto termine di 180 gg, non è stata richiesta né l’immatricolazione in Italia né il rilascio del foglio di via.

Chiedi informazioni e scopri tutti i vantaggi per gli associati GIA

Scopri di più

Contenuto protetto

Per poter visualizzare il contenuto è necessarrio effettuare il login.

Facebook
YouTube
LinkedIn
Instagram