Ammortizzatori sociali previsti dal Decreto – Sostegni Chiarimenti INPS

31 marzo 2021

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L’INPS, con messaggio n. 1297, fornisce le prime indicazioni sulla gestione delle domande di accesso agli ammortizzatori sociali COVID previsti dal DL 41/21 (cd. “Decreto Sostegni”), che – in continuità con le disposizioni precedenti – continuano ad avere differenze di durata e di collocazione temporale, in ragione dello specifico ammortizzatore e continuano ad essere “gratuiti”, ovvero non gravati da alcuna contribuzione addizionale.

Come si vedrà più sotto nel dettaglio, i nuovi ammortizzatori spettano per periodi successivi al 1° aprile, il che significa la potenziale, mancata copertura per i periodi che si collocano a fine marzo 2021, da parte dei datori di lavoro che avessero integralmente esaurito le precedenti 12 settimane previste dalla Legge di Bilancio 2021.

Possono accedere ai nuovi trattamenti previsti dal Decreto Sostegni i lavoratori in forza alla data del 23 marzo 2021 (entrata in vigore del DL 41/21)).

Si segnalo poi la possibilità di pagamento “a conguaglio” anche per i trattamenti in deroga ed il passaggio al sistema “Uniemens CIG” per la semplificazione degli adempimenti (anche quelli connessi alle richieste di pagamento diretto, nell’ottica di abbreviare i tempi di materiale corresponsione dei trattamenti ai lavoratori aventi diritto).

Cassa integrazione ordinaria

Ulteriori 13 settimane per periodo dal 1° aprile 2021 al 30 giugno 2021, che si aggiungono alle precedenti 12

previste dalla Legge di Bilancio 2021, per un quadro complessivo – al momento – così definito:

  • 12 settimane dal 1° gennaio al 31 marzo 2021;
  • 13 settimane dal 1° aprile al 30 giugno 2021.

Assegno ordinario e di cassa integrazione guadagni in deroga

Assegno ordinario FIS e cassa integrazione in deroga per ulteriori 28 settimane nel periodo che va dal 1° aprile al 31 dicembre 2021, in aggiunta alle 12 settimane previste per il periodo 1° gennaio 2021 – 30 giugno 2021.

A differenza di precedenti ammortizzatori COVID, non è previsto l’assorbimento del precedente ammortizzatore sul nuovo, per cui gli eventuali periodi richiesti – nel limite delle 12 settimane ed entro il 30 giugno – ai sensi della L. 178/20, resteranno tali, anche se collocati dopo il 1° aprile 2021.

Terminate (in tutto o in parte o – al limite – anche non richieste) le 12 settimane ex DL 178/20 (entro il 30 giugno), i datori di lavoro potranno accedere alle successive, ulteriori 28 settimane, da fruirsi entro il 31 dicembre 2021.

Presentazione delle istanze di accesso ai nuovi ammortizzatori COVID e modalità di pagamento delle prestazioni

Per tutti gli ammortizzatori (CIGO, ASO e CIGD) previsti dal decreto-legge n. 41/2021, è stata istituita la nuova causale – da inserire nelle rispettive istanze – “COVID 19 – DL 41/21”.

I termini di presentazione delle istanze sono sempre gli stessi, ovvero la fine del mese successivo a quello in cui ha avuto inizio il periodo di sospensione o di riduzione dell’attività lavorativa: per gli eventi di “aprile 2021” l’inoltro dovrà avvenire – a pena di decadenza – entro il 31 maggio 2021.

Immodificato anche il termine di inoltro delle informazioni necessarie all’Istituto per procedere ai pagamenti diretti: fine del mese successivo a quello in cui è collocato il periodo di integrazione salariale ovvero entro 30 giorni dalla notifica della PEC contenente l’autorizzazione, qualora questo termine sia più favorevole all’azienda.

La vera novità è rappresenta dalla estensione della modalità di pagamento “a conguaglio” a tutti i trattamenti, compresi quelli relativi alla cassa in deroga (per periodi post 1 aprile), per la quale – fino ad oggi – era prevista unicamente la modalità di pagamento diretto.

Infine, INPS demanda ad una circolare di prossima pubblicazione per le istruzioni relative all’avvio del flusso telematico “UniEmens-Cig”, ovvero dell’utilizzo dei campi del flusso Uniemens per:

  • la trasmissione dei dati necessari al calcolo e alla liquidazione diretta delle integrazioni salariali da parte dell’INPS (per la verità questi campi sono presenti già da tempo, ma non sono mai stati utilizzati ai fini qui in discussione), in modo da superare l’attuale sistema, ancora incentrato sull’invio dei modelli SR41;
  • il saldo delle anticipazioni;
  • l’accredito della relativa contribuzione figurativa.

Per maggiori informazioni contattare Giovanni Balocchi responsabile dell’Ufficio Sindacale

Mail: balocchi@gia.pr.it Tel. 0521/2262 (centralino)

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