09 giugno 2025
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I beneficiari di aiuti di Stato e aiuti “de minimis” che hanno indicato nell’apposito prospetto “Aiuti di Stato” delle dichiarazioni Redditi, Irap e 770 relative al periodo di imposta 2021, dati erronei o non in linea con la disciplina agevolativa, che hanno determinato la mancata iscrizione nei registri RNA, SIAN e SIPA, hanno la possibilità di rimediare.
In un provvedimento dell’Agenzia delle entrate del 5 giugno 2025 sono illustrate le modalità per correggere spontaneamente le anomalie.
L’Agenzia invia al domicilio digitale dei contribuenti una lettera finalizzata alla promozione dell’adempimento spontaneo.
I dati contenuti nella comunicazione sono:
- codice fiscale e la denominazione del contribuente,
- il numero identificativo e la data della comunicazione,
- codice atto e anno d’imposta,
- data e protocollo delle dichiarazioni Redditi,
- Irap e 770 2021,
- dati degli aiuti di Stato e degli aiuti in regime de minimis indicati nelle dichiarazioni per cui non è stato possibile procedere all’iscrizione nei registri,
- modalità di consultazione dei dettagli dell’anomalia, modalità con cui il contribuente può richiedere informazioni o segnalare all’Agenzia elementi non conosciuti,
- modalità per regolarizzare gli errori beneficiando delle sanzioni ridotte.
Il provvedimento chiarisce che nel caso di erronea compilazione dei campi “Codice attività ATECO”, “Settore”, “Codice Regione”, “Codice Comune”, “Dimensione impresa” e “Tipologia costi” del prospetto “Aiuti di Stato”, il contribuente deve presentare una dichiarazione integrativa con i dati corretti.
Dopo la regolarizzazione, gli aiuti di Stato e gli aiuti in regime de minimis sono iscritti in RNA, SIAN e SIPA nell’esercizio finanziario successivo a quello di presentazione della dichiarazione integrativa.
Se non ci sono stati errori di compilazione del prospetto “Aiuti di Stato” e la registrazione dell’agevolazione non è avvenuta, il contribuente può presentare una dichiarazione integrativa e restituire l’aiuto non spettante, inclusi gli interessi.
In ogni caso i beneficiari dovranno corrispondere le sanzioni ma potranno fruire delle riduzioni previste dall’istituto del ravvedimento operoso (articolo 13, Dlgs n. 472/1997).