Aggiornamenti sull’accordo di Libero Scambio UE – Giappone

05 settembre 2019

 

Nell’ambito dell’accordo di libero scambio UE – GIAPPONE è intervenuta, il 1° agosto 2019, un importante novità attinente alla possibilità di applicare una procedura semplificata provvisoria in forza della quale l’attestazione dell’origine, sarà considerata sufficiente al fine dell’ottenimento del trattamento preferenziale.

In ragione di ciò le autorità doganali giapponesi non potranno chiedere all’importatore informazioni supplementari oltre a quelle previste nella citata attestazione, né dovranno essere fornite spiegazioni relativamente alla mancanza delle stesse. Ne discende che gli esportatori UE non saranno obbligati a fornire dati ulteriori rispetto alla dichiarazione di origine, e l’assenza di quest’ultimi non potrà avere come conseguenza il mancato riconoscimento della preferenza. Un ulteriore passo avanti in tale processo di semplificazione si avrà dal 1° dicembre 2019: entrerà infatti in vigore la procedura semplificata, le cui specifiche tecniche non sono state ancora definite, ma che dovrà prevedere l’inserimento di un codice predeterminato nella dichiarazione doganale di importazione a cui collegare un documento, in cui potranno essere inserite ulteriori informazioni aggiuntive all’attestazione dell’origine.
In altrettanto modo l’UE ad impegnarsi per garantire il corretto funzionamento e l’applicazione dell’Accordo diffondendo informazioni e chiarimenti in merito ai seguenti punti:
– una dichiarazione sull’origine può riguardare più spedizioni così come previsto dall’art.3.17.5 (b) dell’Accordo;
– l’attestazione dell’origine dell’esportatore deve essere considerata sufficiente; non è pertanto necessario fornire alcun certificato di origine a supporto della stessa;
– l’attestazione dell’origine è valida anche se essa non riporta la firma dell’esportatore o il timbro della ditta;
– il numero REX (esportatore registrato) è rilevante esclusivamente per gli esportatori UE mentre gli esportatori giapponesi inseriranno il Japan Corporate Number nella loro dichiarazione di origine in conformità con quanto stabilito nell’allegato 3-D dell’Accordo;
– la richiesta di trattamento tariffario preferenziale può essere rilasciata anche sulla base della “conoscenza dell’importatore” conformemente all’art.3.18 dell’Accordo.

Le due parti invece promuoveranno congiuntamente l’attestazione dell’origine attraverso la stampa della stessa su un documento separato, a condizione che la fattura o qualsiasi altro documento commerciale faccia riferimento a detto documento, il quale sarà considerato parte integrante della fattura.

Chiedi informazioni e scopri tutti i vantaggi per gli associati GIA

Scopri di più

Contenuto protetto

Per poter visualizzare il contenuto è necessarrio effettuare il login.

Facebook
YouTube
LinkedIn
Instagram