Adempimento obblighi informativi contributi pubblici

16 giugno 2022

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Si ricorda alle le aziende associate che la Legge annuale per il mercato e la concorrenza n. 124/2017, modificata dal D.L. n. 34/2019, convertito con Legge n.58/2019 (GU. n.151 del 29 giugno 2019) prevede obblighi di pubblicazione per beneficiari di contributi, a partire da € 10.000,00 complessivi.

L’art. 3–septies del decreto Milleroroghe 2022 incidendo sul comma 125 ter della norma, ha differito, per l’anno 2021, il termine per la decorrenza delle sanzioni, al 1° gennaio 2023. Tale proroga non ha eliminato l’obbligo informativo, che va effettuato ad opera dell’impresa.

I soggetti beneficiari, comprese le imprese, che esercitano le attività di cui all’articolo 2195 c.c. –  devono pubblicarenelle note integrative del bilancio di esercizio e dell’eventuale bilancio consolidato, gli importi e le informazioni riguardanti i contributi/finanziamenti pubblici, effettivamente erogati dalle pubbliche amministrazioni.

soggetti beneficiari che redigono il bilancio ex articolo 2435-bis c.c. (Bilancio in forma abbreviata) e quelli non tenuti a redigere la nota integrativa assolvono al relativo obbligo di pubblicazione, delle stesse informazioni e importi, entro il 30 giugno di ogni anno, sui propri siti internet, secondo modalità liberamente accessibili al pubblico o, in mancanza di questi ultimi, sui portali digitali delle associazioni di categoria di appartenenza.

Devono essere pubblicate tutte le somme ricevute nell’anno solare precedente (1.1 – 31.12) “indipendentemente dall’anno di competenza cui le medesime somme si riferiscono”.

L’obbligo di pubblicazione non si applica ove l’importo monetario di sovvenzioni, sussidi, vantaggi, contributi o aiuti, in denaro o in natura, privi di natura corrispettiva, retributiva o risarcitoria effettivamente erogati al soggetto beneficiario sia inferiore a 10.000 euro nel periodo considerato (importo calcolato in modo cumulativo, non per singola erogazione).

Per contributi e finanziamenti pubblici si intende: sovvenzioni, sussidi, vantaggi, contributi o aiuti, in denaro o in natura, non aventi carattere generale e privi di natura corrispettiva, retributiva o risarcitoria.

A titolo meramente indicativo si richiamano, quali soggetti erogatori:

  • le amministrazioni statali, quelle degli altri enti territoriali, e dei loro consorzi e associazioni, gli enti pubblici non economici nazionali, regionali, locali;
  • gli enti pubblici economici e gli ordini professionali, le società in controllo pubblico ex lege, quelle controllate o partecipate alle condizioni previste, le associazioni, le fondazioni e gli enti di diritto privato, anche privi di personalità giuridica, con bilancio superiore a euro 500.000 e attività finanziata in modo maggioritario per almeno due esercizi finanziari consecutivi nell’ultimo triennio da pubbliche amministrazioni e in cui la totalità dei titolari o dei componenti dell’organo di amministrazione o d’indirizzo sia designata da pubbliche amministrazioni;
  • i soggetti con esercizio di funzioni amministrative, attività di produzione di beni e servizi a favore delle amministrazioni pubbliche o di gestione di servizi pubblici.

Ai sensi del comma 125-quinquies, la registrazione degli aiuti di Stato e degli aiuti de minimis, contenuti nel Registro nazionale degli aiuti di Stato, con conseguente pubblicazione nella sezione trasparenza prevista, operata dai soggetti che concedono o gestiscono gli aiuti, tiene luogo degli obblighi di pubblicazione, posti a carico dei soggetti di cui ai commi 125 e 125-bis, a condizione che venga dichiarata l’esistenza di aiuti oggetto di pubblicazione nell’ambito dello stesso Registro nazionale degli aiuti di Stato, nella nota integrativa del bilancio, o, in assenza di relativo obbligo di redazione di quest’ultima, sul proprio sito internet, o, in mancanza, sul portale digitale delle associazioni di categoria di appartenenza.

Il comma126 estende gli obblighi di cui all’art. 26 D.Lgs. n. 33/2013, anche in capo ad enti e società, controllati da amministrazioni dello Stato, con dovuta pubblicazione da effettuarsi nei propri documenti contabili annuali, nella nota integrativa di bilancio, con previsione di relativa sanzione (pari a quanto erogato), in caso d’inosservanza degli stessi obblighi.

Il mancato rispetto delle disposizioni di cui ai commi 125 e 125-bis, L. n. 124/2017, comporta, a partire dal 1°gennaio 2020, delle sanzioni. In particolare: (dall’1.01.2020) una sanzione pari all’1% degli importi ricevuti, di almeno euro 2.000, e la sanzione accessoria dell’adempimento degli obblighi di pubblicazione. In caso di ulteriore inottemperanza, decorsi i 90 giorni di cui all’art. 125-ter della stessa legge, l’applicabilità della sanzione di restituzione integrale del beneficio ai soggetti eroganti.

Per approfondimenti https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2017-08-04;124!vig=

I soggetti che redigono il bilancio in forma abbreviata o i soggetti non tenuti alla redazione della nota integrativa e che non dispongano di un sito internet aziendale proprio possono rivolgersi al Gruppo Imprese ai fini dell’adempimento dell’obbligo predetto.

In particolare le aziende interessate possono inviare un’email a  info@gia.pr.it , indicando nell’oggetto dell’email “Segnalazione contributi” e segnalando Denominazione dell’azienda, CF, importo ricevuto, data di incasso, Ente erogante, bando di riferimento, e l’indicazione se tale aiuto sia già visibile in RNA o no.


Per ulteriori informazioni gli interessati possono contattare l’Ufficio Credito (dott.ssa Veronica Formentini 0521/226469).

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