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Edilizia Artigianato - Erogazione EVR - Interessa solo le aziende che applicano il CCNL Artigianato
In data 26 maggio 2025 le Parti Sociali firmatarie il contratto si sono incontrate per verificare la determinazione dell’eventuale quota salariale variabile EVR (Elemento Variabile della Retribuzione) per l’anno 2024, con le modalità previste dal CCNL Edilizia Artigianato e dal corrente CCPL per i dipendenti delle imprese edili del 06/07/2017.
04 giugno 2025
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Edilizia Artigiani e Pmi: rinnovo del CCNL - Aziende artigiane
Si informa che con il verbale di accordo 20 maggio 2025 Anaepa-Confartigianato, Cna-Costruzioni, Fiae-Casartigiani e Claai Edilizia con Feneal-Uil, Filca-Cisl e Fillea-Cgil hanno rinnovato il CCNL per i dipendenti dalle imprese artigiane e Pmi edili e affini. In allegato le principali novità, per quanto non precisato si rimanda alla lettura del testo dell’accordo di rinnovo.
26 maggio 2025
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Edilizia – Elemento Variabile della Retribuzione anno 2024 - Riguarda solo le aziende Edili che applicano il CCNL ANCE
Analisi dell'andamento del settore edile a livello provinciale per la verifica della sussistenza dei presupposti per il riconoscimento dell'EVR di competenza anno 2024 - Verbale 30 aprile 2025 - Verifica aziendale e adempimenti ai fini dell'erogazione
07 maggio 2025
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Edilizia – Verbale di accordo 14 aprile 2025 - Aziende industriali - Riguarda solo le aziende Edili che applicano il CCNL ANCE
Piano di interventi finalizzato a razionalizzare le spese di funzionamento della Cassa Edile e a massimizzare le contribuzioni
18 aprile 2025
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Settore Edile – Rinnovato il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro - Riguarda solo le aziende Edili che applicano il CCNL ANCE
Sottoscritto dall'ANCE e dai Sindacati Nazionali, Fillea, Filca e Feneal, l'accordo di rinnovo del CCNL per i dipendenti delle imprese edili ed affini
25 febbraio 2025
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Tesserini di riconoscimento: legge n. 203/2024
La nota n. 656 del 23 Gennaio 2025 dell’Ispettorato Nazionale Lavoro ha affrontato il tema dei tesserini di riconoscimento. La legge 17 dicembre 2024, n. 203, recante "Disposizioni in materia di lavoro" ha modificato l'art. 304, comma 1, lett. b), del d.lgs. n. 81/2008, prevedendo l'abrogazione dei commi 3, 4 e 5 dell'art. 36-bis del D.L. 223/2006, cd. Decreto Bersani (conv. dalla L. 248/2006). Le disposizioni di legge abrogate introducevano, nell'ambito dei cantieri edili, l'obbligo in capo ai datori di lavoro di munire il personale occupato di apposita tessera di riconoscimento e l'obbligo da parte dei lavoratori di esporla. I predetti obblighi sono, però, già contenuti nel d.lgs. n. 81/2008: • ¬Comma 8 dell'articolo 26 è previsto che: "Nell'ambito dello svolgimento di attività in regime di appalto o subappalto, il personale occupato dall'impresa appaltatrice o subappaltatrice deve essere munito di apposita tessera di riconoscimento corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l'indicazione del datore di lavoro"; • ¬Comma 3 dell'articolo 20: "I lavoratori di aziende che svolgono attività in regime di appalto o subappalto, devono esporre apposita tessera di riconoscimento, corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l'indicazione del datore di lavoro. Tale obbligo grava anche in capo ai lavoratori autonomi che esercitano direttamente la propria attività nel medesimo luogo di lavoro, i quali sono tenuti a provvedervi per proprio conto"; • ¬Articolo 21, comma 1, lett. c: "I componenti dell'impresa familiare di cui all'articolo 230-bis del Codice civile, i lavoratori autonomi che compiono opere o servizi ai sensi dell'articolo 2222 del Codice civile, coltivatori diretti del fondo, i soci delle società semplici operanti nel settore agricolo, gli artigiani e i piccoli commercianti devono munirsi di apposita tessera di riconoscimento corredata di fotografia, contenente le proprie generalità, qualora effettuino la loro prestazione in un luogo di lavoro nel quale si svolgano attività in regime di appalto o subappalto". Di conseguenza, con l'abrogazione delle norme relative al tesserino di riconoscimento previste dal cd. Decreto Bersani, in caso di svolgimento di attività in regime di appalto o subappalto, inclusi i cantieri temporanei e mobili, trovano applicazione le seguenti disposizioni: • il datore di lavoro dell'impresa appaltatrice o subappaltatrice che non fornisce ai propri lavoratori un'apposita tessera di riconoscimento ai sensi dell'art. 26, comma 8, è sanzionato dall'art. 55, comma 5, lett. i) del d.lgs. n. 81/2008; • il lavoratore dell'impresa appaltatrice o subappaltatrice che non espone la medesima tessera ai sensi dell'art. 20, comma 3, è sanzionato dall'art. 59, comma 1, lett. b) del d.lgs. n. 81/2008. Qualora effettui la propria prestazione in un luogo di lavoro nel quale si svolgano attività in regime di appalto o subappalto, i medesimi obblighi gravano in capo al lavoratore autonomo, al quale si applicano le seguenti disposizioni: • il lavoratore autonomo che non si munisce di un'apposita tessera di riconoscimento ai sensi dell’art. 21, comma 1, lett. c, è sanzionato dall'art. 60, comma 1, lett. b) del d.lgs. n. 81/2008; • il lavoratore autonomo che non espone la medesima tessera ai sensi dell'art. 20, comma 3, è sanzionato dall'art. 60, comma 2, del d.lgs. n. 81/2008.
12 febbraio 2025
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Tesserini di riconoscimento: legge n. 203/2024
La nota n. 656 del 23 Gennaio 2025 dell’Ispettorato Nazionale Lavoro ha affrontato il tema dei tesserini di riconoscimento. La legge 17 dicembre 2024, n. 203, recante "Disposizioni in materia di lavoro" ha modificato l'art. 304, comma 1, lett. b), del d.lgs. n. 81/2008, prevedendo l'abrogazione dei commi 3, 4 e 5 dell'art. 36-bis del D.L. 223/2006, cd. Decreto Bersani (conv. dalla L. 248/2006). Le disposizioni di legge abrogate introducevano, nell'ambito dei cantieri edili, l'obbligo in capo ai datori di lavoro di munire il personale occupato di apposita tessera di riconoscimento e l'obbligo da parte dei lavoratori di esporla. I predetti obblighi sono, però, già contenuti nel d.lgs. n. 81/2008: • ¬Comma 8 dell'articolo 26 è previsto che: "Nell'ambito dello svolgimento di attività in regime di appalto o subappalto, il personale occupato dall'impresa appaltatrice o subappaltatrice deve essere munito di apposita tessera di riconoscimento corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l'indicazione del datore di lavoro"; • ¬Comma 3 dell'articolo 20: "I lavoratori di aziende che svolgono attività in regime di appalto o subappalto, devono esporre apposita tessera di riconoscimento, corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l'indicazione del datore di lavoro. Tale obbligo grava anche in capo ai lavoratori autonomi che esercitano direttamente la propria attività nel medesimo luogo di lavoro, i quali sono tenuti a provvedervi per proprio conto"; • ¬Articolo 21, comma 1, lett. c: "I componenti dell'impresa familiare di cui all'articolo 230-bis del Codice civile, i lavoratori autonomi che compiono opere o servizi ai sensi dell'articolo 2222 del Codice civile, coltivatori diretti del fondo, i soci delle società semplici operanti nel settore agricolo, gli artigiani e i piccoli commercianti devono munirsi di apposita tessera di riconoscimento corredata di fotografia, contenente le proprie generalità, qualora effettuino la loro prestazione in un luogo di lavoro nel quale si svolgano attività in regime di appalto o subappalto". Di conseguenza, con l'abrogazione delle norme relative al tesserino di riconoscimento previste dal cd. Decreto Bersani, in caso di svolgimento di attività in regime di appalto o subappalto, inclusi i cantieri temporanei e mobili, trovano applicazione le seguenti disposizioni: • il datore di lavoro dell'impresa appaltatrice o subappaltatrice che non fornisce ai propri lavoratori un'apposita tessera di riconoscimento ai sensi dell'art. 26, comma 8, è sanzionato dall'art. 55, comma 5, lett. i) del d.lgs. n. 81/2008; • il lavoratore dell'impresa appaltatrice o subappaltatrice che non espone la medesima tessera ai sensi dell'art. 20, comma 3, è sanzionato dall'art. 59, comma 1, lett. b) del d.lgs. n. 81/2008. Qualora effettui la propria prestazione in un luogo di lavoro nel quale si svolgano attività in regime di appalto o subappalto, i medesimi obblighi gravano in capo al lavoratore autonomo, al quale si applicano le seguenti disposizioni: • il lavoratore autonomo che non si munisce di un'apposita tessera di riconoscimento ai sensi dell’art. 21, comma 1, lett. c, è sanzionato dall'art. 60, comma 1, lett. b) del d.lgs. n. 81/2008; • il lavoratore autonomo che non espone la medesima tessera ai sensi dell'art. 20, comma 3, è sanzionato dall'art. 60, comma 2, del d.lgs. n. 81/2008.
12 febbraio 2025
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Cassazione Penale – Pos non abbligatorio per le forniture di calcestruzzo
Con la sentenza n. 536/2025, la Cassazione Penale, Sez. 3, ha ribadito la non obbligatorietà del POS per le mere forniture di calcestruzzo in cantiere. Si ricorda che le imprese che effettuano mera fornitura di calcestruzzo in cantiere sono peraltro escluse dall'ambito di applicazione della patente a crediti di cui all'articolo 27 del TUS. Nella suddetta sentenza, la Suprema Corte ha evidenziato che "affinché si possa ravvisare la posa in opera del calcestruzzo fornito occorre un quid pluris che fuoriesca dalle operazioni di consegna e che consenta di ravvisare una compartecipazione della ditta fornitrice alla installazione concreta del materiale fornito, al di là dell'attività di manovra della pompa di scarico, ove il mezzo ne sia dotato". A tal proposito, la Cassazione ha richiamato sia la circolare del Ministero del Lavoro n. 3328/2011 che la nota INL n. 1753/2020. In particolare, i dipendenti della ditta fornitrice concorrono alla posa in opera se provvedono, dirigendo materialmente il getto del calcestruzzo, manovrando e posizionando la benna, il secchione o il terminale in gomma della pompa, all'omogenea distribuzione del conglomerato durante la lavorazione nel rispetto della regola dell'arte. Si realizza, invece, la mera fattispecie della fornitura di calcestruzzo quando i dipendenti si limitano a posizionare l'autobetoniera e la canala di distribuzione, o a direzionare, a distanza o da cabina, il braccio, ma non il terminale in gomma, della pompa per calcestruzzo o dell'autobetonpompa a seconda della modalità di consegna.
11 febbraio 2025
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Cassazione Penale – Pos non abbligatorio per le forniture di calcestruzzo
Con la sentenza n. 536/2025, la Cassazione Penale, Sez. 3, ha ribadito la non obbligatorietà del POS per le mere forniture di calcestruzzo in cantiere. Si ricorda che le imprese che effettuano mera fornitura di calcestruzzo in cantiere sono peraltro escluse dall'ambito di applicazione della patente a crediti di cui all'articolo 27 del TUS. Nella suddetta sentenza, la Suprema Corte ha evidenziato che "affinché si possa ravvisare la posa in opera del calcestruzzo fornito occorre un quid pluris che fuoriesca dalle operazioni di consegna e che consenta di ravvisare una compartecipazione della ditta fornitrice alla installazione concreta del materiale fornito, al di là dell'attività di manovra della pompa di scarico, ove il mezzo ne sia dotato". A tal proposito, la Cassazione ha richiamato sia la circolare del Ministero del Lavoro n. 3328/2011 che la nota INL n. 1753/2020. In particolare, i dipendenti della ditta fornitrice concorrono alla posa in opera se provvedono, dirigendo materialmente il getto del calcestruzzo, manovrando e posizionando la benna, il secchione o il terminale in gomma della pompa, all'omogenea distribuzione del conglomerato durante la lavorazione nel rispetto della regola dell'arte. Si realizza, invece, la mera fattispecie della fornitura di calcestruzzo quando i dipendenti si limitano a posizionare l'autobetoniera e la canala di distribuzione, o a direzionare, a distanza o da cabina, il braccio, ma non il terminale in gomma, della pompa per calcestruzzo o dell'autobetonpompa a seconda della modalità di consegna.
11 febbraio 2025
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Settore edile: pubblicate le nuove tabelle ministeriali del costo del lavoro a livello provinciale
Pubblicato il Decreto direttoriale n. 5 del 29 gennaio 2025 con le nuove tabelle provinciali del costo del lavoro in edilizia per operai e impiegati
06 febbraio 2025