09 Luglio 2025
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L’art. 14 DLgs. 13.12.2024 n. 192 ha introdotto la possibilità di affrancare i saldi attivi di rivalutazione, le riserve e i fondi, in sospensione d’imposta, mediante il pagamento di un’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e dell’IRAP nella misura del 10%.
Con il DM 27.6.2025 sono state stabilite le disposizioni attuative della suddetta disciplina di affrancamento straordinario.
Possono essere affrancate le riserve (e i fondi) in sospensione d’imposta, ovvero quelle riserve in relazione alle quali, al verificarsi di un determinato evento, la società è tenuta a versare le imposte.
Si tratta, in altre parole, di riserve costituite con utili non tassati, che devono concorrere alla formazione del reddito della società quando distribuiti, o utilizzati a copertura di perdite o, in altri casi, a seconda di cosa prevede la norma in base alla quale le riserve sono state iscritte.
In seguito all’affrancamento, le riserve e i fondi non sono più in sospensione d’imposta e possono essere distribuiti ai soci, o utilizzati per altre finalità, senza ulteriori oneri fiscali.
Notizia integrale in allegato.