23 maggio 2024
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E’ stato pubblicato il Decreto legge n. 60/2024 “Ulteriori disposizioni urgenti in materia di politiche di coesione”, in vigore dall’8 maggio 2024.
In particolare, il provvedimento introduce esoneri contributivi per le assunzioni a tempo indeterminato, dal 1° settembre 2024 al 31 dicembre 2025, di:
- Giovani under 35;
- Personale femminile;
- Bonus ZES unica per il Mezzogiorno.
L’INPS provvede al monitoraggio del rispetto del limite di spesa e se emerge, anche in via prospettica, il raggiungimento del limite di spesa, anche tenendo conto dei vincoli territoriali della copertura finanziaria, non procede all’accoglimento delle ulteriori comunicazioni per l’accesso agli esoneri.
Questi esoneri non sono cumulabili con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente ed è compatibile, senza alcuna riduzione, con la maggiorazione del costo ammesso in deduzione in presenza di nuove assunzioni di cui all’art. 4 del D.lgs.n. 216/2023.
Con decreto interministeriale saranno definite le modalità di attuazione deegli esoneri.
Bonus Giovani
L’art. 22 del DL prevede che ai datori di lavoro privati che, dal 1° settembre 2024 e fino al 31 dicembre 2025, assumono personale non dirigenziale con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato o effettuano la trasformazione a tempo indeterminato del contratto di lavoro subordinato da tempo determinato è riconosciuto, per un periodo massimo di 24 mesi, l’esonero dal versamento del 100% dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro privati, con esclusione dei premi e contributi dovuti all’INAIL, nel limite massimo di importo pari a 500 euro su base mensile per ciascun lavoratore.
Resta ferma l’aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche.
L’esonero spetta con riferimento ai soggetti che alla data dell’assunzione incentivata, non hanno compiuto il 35° anno di età e non sono stati mai occupati a tempo indeterminato.
L’esonero spetta anche nei casi di precedente assunzione con contratto di lavoro di apprendistato non proseguito come ordinario rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato.
L’esonero spetta altresì, per il periodo residuo, con riferimento ai soggetti che alla data dell’assunzione incentivata sono stati occupati a tempo indeterminato alle dipendenze di un diverso datore di lavoro che ha beneficiato parzialmente dell’esonero in questione.
L’esonero non si applica ai rapporti di lavoro domestico e ai rapporti di apprendistato.
L’esonero contributivo spetta ai datori di lavoro che, nei 6 mesi precedenti l’assunzione, non hanno proceduto a licenziamenti individuali per giustificato motivo oggettivo o a licenziamenti collettivi nella medesima unità produttiva.
Il licenziamento per giustificato motivo oggettivo del lavoratore assunto con l’esonero o di un lavoratore impiegato con la stessa qualifica nella medesima unità produttiva del primo, se effettuato nei 6 mesi successivi all’assunzione incentivata, comporta la revoca dell’esonero e il recupero del beneficio già fruito.
Bonus Donne
L’art. 23 del decreto prevede che ai datori di lavoro privati che dal 1° settembre 2024 al 31 dicembre 2025 assumono a tempo indeterminato lavoratrici più avanti specificate è riconosciuto, per un periodo massimo di 24 mesi, l’esonero dal versamento del 100% dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, con esclusione dei premi e contributi dovuti all’INAIL, nel limite massimo di importo pari a 650 euro su base mensile per ciascuna lavoratrice.
Resta ferma l’aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche.
L’esonero si applica in relazione alle assunzioni a tempo indeterminato di:
- donne di qualsiasi età prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno 24 mesi, ovunque residenti.
- donne di qualsiasi etàprive di un impiego regolarmente retribuito da almeno 6 mesi, residenti nelle regioni della ZES unica per il Mezzogiorno, ammissibili ai finanziamenti nell’ambito dei fondi strutturali dell’Unione europea e nelle aree di cui all’articolo 2, punto 4), lettera f), del predetto regolamento, annualmente individuate con decreto ministeriale;
Le assunzioni devono comportare un incremento occupazionale netto calcolato sulla base della differenza tra il numero dei lavoratori occupati rilevato in ciascun mese e il numero dei lavoratori mediamente occupati nei 12 mesi precedenti, secondo le modalità indicate al comma 3 dell’art. 23.
L’esonero non si applica ai rapporti di lavoro domestico e ai rapporti di apprendistato.
BONUS ZES unica per il mezzogiorno
L’art. 24 del decreto prevede che, al fine di sostenere lo sviluppo occupazionale della Zona Economica Speciale unica per il Mezzogiorno e contribuire alla riduzione dei divari territoriali, ai datori di lavoro privati che, dal 1° settembre 2024 al 31 dicembre 2025, assumono personale non dirigenziale con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato è riconosciuto, per un periodo massimo di 24 mesi, l’esonero dal versamento del 100% dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, con esclusione dei premi e contributi dovuti all’INAIL, nel limite massimo di importo pari a 650 euro su base mensile per ciascun lavoratore.
Resta ferma l’aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche.
L’esonero contributivo spetta nel caso di assunzione di soggetti che alla data dell’assunzione hanno compiuto 35 anni di età e sono disoccupati da almeno 24 mesi ed è riconosciuto esclusivamente ai datori di lavoro privati che occupano fino a 10 dipendenti nel mese di assunzione e che assumono presso una sede o unità produttiva ubicata in una delle regioni della Zona economica Speciale unica per il Mezzogiorno lavoratori nelle medesime regioni.
L’esonero spetta altresì, per il periodo residuo, con riferimento ai soggetti che alla data dell’assunzione incentivata sono stati occupati a tempo indeterminato alle dipendenze di un diverso datore di lavoro che ha beneficiato parzialmente dell’esonero.
Fermi restando i principi generali di fruizione degli incentivi di cui all’articolo 31 del decreto legislativo n. 150/2015, l’esonero contributivo spetta ai datori di lavoro che, nei 6 mesi precedenti l’assunzione, non hanno proceduto a licenziamenti individuali per giustificato motivo oggettivo ovvero a licenziamenti collettivi, ai sensi della legge n. 223/1991, nella medesima unità produttiva.
Il licenziamento per giustificato motivo oggettivo del lavoratore assunto con l’esonero o di un lavoratore impiegato con la stessa qualifica nella medesima unità produttiva del primo, se effettuato nei 6 mesi successivi all’assunzione incentivata, comporta la revoca dell’esonero e il recupero del beneficio già fruito.
Per maggiori informazioni contattare Giovanni Balocchi responsabile dell’Ufficio Sindacale
Mail: balocchi@gia.pr.it Tel. 0521/2262 (centralino)