Informiamo le Aziende nostre associate, che, in ottemperanza a quanto disposto dal vigente Contratto Collettivo Provinciale di Lavoro del 6 luglio 2017, le Parti sociali hanno provveduto ad effettuare la prescritta verifica, su base territoriale, dell’andamento del settore edile nel suo complesso a livello provinciale, ai fini del riconoscimento, per l’anno 2022, dell’Elemento Variabile della Retribuzione (E.V.R.), le cui risultanze hanno formato oggetto di apposito verbale d’incontro, che per opportuna conoscenza e documentazione alleghiamo alla presente.
Dopo anni di profondissima e lunghissima crisi dell’edilizia, il biennio 2021 e 2022 ha finalmente registrato una significativa ripresa del settore delle costruzioni, che, dopo molto tempo, è tornato ad assumere, ferme le criticità legate al caro energia, all’aumento del costo delle materie prime e alla spinta inflazionistica, il ruolo di motore trainante dell’economia. Secondo i dati dell’Osservatorio congiunturale dell’Ance, infatti, gli investimenti in costruzioni hanno segnato due anni di crescita record (+20% nel 2021 e +12% nel 2022), con ricadute positive anche sull’industria delle costruzioni della nostra Provincia, come testimoniato dai dati forniti dalla locale Cassa Edile, i cui indicatori risultano essere tutti in miglioramento.
Pertanto, a seguito della verifica in argomento è risultato che, relativamente all’anno 2022, sono stati raggiunti, poiché positivi, tutti e quattro gli indicatori territoriali, all’uopo presi a riferimento e quindi, che l’’E.V.R. – fatta salva la prevista verifica aziendale – dev’essere riconosciuto nella misura del 100% del tetto massimo erogabile (pari al 4% dei minimi di paga base e di stipendio in vigore alla data del 1 luglio 2014), definito in sede di contrattazione collettiva nazionale.
Ricordiamo alle aziende, che determinata, come sopra, la percentuale di EVR erogabile a livello territoriale, ogni impresa, dovrà procedere, a sua volta, in sede aziendale, alla verifica dei seguenti due indicatori: i) ore denunciate in Cassa Edile (per le imprese con soli dipendenti impiegati l’indicatore aziendale è rappresentato dalle ore lavorate, così come registrate sul Libro Unico del Lavoro) ii) volume d’affari IVA. Detti indicatori dovranno essere verificati, raffrontando i valori medi del triennio 2020 – 2021 – 2022 con quelli del triennio immediatamente precedente 2019 – 2020 – 2021.
A tal proposito si precisa che, qualora i prescritti due indicatori aziendali risultino entrambi pari o positivi rispetto al triennio precedente, l’impresa provvederà ad 2 erogare l’E.V.R. nella misura piena stabilita a livello territoriale, di cui alla tabella a), riportata nel verbale allegato. Qualora solo uno dei suddetti indicatori risulti pari o positivo, nel confronto triennale, l’azienda dovrà erogare l’EVR nella misura ridotta definita a livello territoriale, di cui alla tabella b), riportata, sempre, nel verbale allegato. Qualora entrambi gli indicatori risultino negativi nulla è dovuto.
Per avvalersi della possibilità dell’erogazione in misura ridotta dell’E.V.R. o della non erogazione dell’E.V.R., come sopra specificate, l’impresa dovrà trasmettere, entro il 30 ottobre 2023, ai soggetti in indirizzo l’autodichiarazione allegata al citato verbale.
Si ricorda che il mancato adempimento o l’adempimento oltre i termini degli obblighi di comunicazione sopra descritti comporta in capo all’impresa l’applicazione dell’E.V.R. nella misura piena stabilita a livello territoriale.
L’Elemento Variabile della Retribuzione sarà erogato in tre tranches di pari importo, alle scadenze di seguito indicate: la prima con la busta paga del mese di ottobre 2023, la seconda con la busta paga del mese di novembre 2023 e la terza con la busta paga del mese di dicembre 2023.
L‘Elemento variabile della Retribuzione, come sopra determinato, ove dovuto, sarà corrisposto a tutti i lavoratori in forza alla data di erogazione dello stesso. Esso competerà in misura intera per i lavoratori in servizio per l’intero anno di riferimento, mentre sarà riproporzionato per i lavoratori assunti nel corso del 2022, computando, a tal fine, come mese intero la frazione di mese superiore ai 15 giorni. Ai lavoratori part – time l’EVR sarà riproporzionato in base all’orario di lavoro prestato mentre per i lavoratori con contratto di apprendistato sarà riproporzionato in base alla percentuale di retribuzione spettante.
Ricordiamo che l’Elemento Variabile della Retribuzione non ha incidenza o riflesso alcuno sugli istituti contrattuali e/o di legge diretti e/o indiretti di qualsiasi genere ivi compreso il trattamento di fine rapporto e non è quindi computabile nemmeno ai fini dei versamenti e degli accantonamenti dovuti alla Cassa Edile.
Si precisa, da ultimo, che con riguardo all’E.V.R. di competenza 2022, non sussistono i requisiti per applicare il regime fiscale agevolato previsto per le retribuzioni premiali dall’art. 1, commi 182 – 190, legge 28 dicembre 2015, n. 208 e ss.mm.ii.