22 dicembre 2021
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Trasmettiamo in allegata la delibera di Giunta Regionale che approva la nuova Convenzione Quadro per programmi di inserimento lavorativo dei disabili attraverso commesse di lavoro a cooperative sociali (v. art.22 della L.r. 17/2005).
La nuova Convenzione decorrerà a partire dal 1° gennaio 2022 e avrà una durata di 36 mesi, eventualmente prorogabile di ulteriori 12.
Il testo, che rispecchia in larga parte quello attuale, presenta i seguenti elementi di novità.
- Caratteristiche dei lavoratori da inserire (Art. 4, comma 1): si introduce la possibilità di utilizzare la Convenzione – oltre che per disabili psichici/intellettivi ex L. 68/99 e a soggetti in stato di gravità certificata ex L. 104/92 – anche per persone con altra elevata disabilità ed in condizione di fragilità e vulnerabilità, così come definita dalla L.r. n. 14/2015.
- Caratteristiche delle cooperative sociali e dei consorzi di cooperative (Art. 6, comma 1): le cooperative sociali e i consorzi cui l’impresa conferisce commessa dovranno avere almeno un’unità locale in regione, ma non necessariamente nella stessa provincia, come invece previsto dalla precedente Convenzione.
- Modalità di attivazione delle convenzioni trilaterali tra Agenzia regionale per il lavoro, impresa e cooperativa sociale (Art. 7, comma 1): la verifica della disponibilità di lavoratori disabili in possesso delle caratteristiche richieste, a cura dell’Ufficio di collocamento mirato, avverrà entro 45 giorni dalla stipula della convenzione e non più entro 30 giorni. Ciò dipende dalla maggiore complessità della profilazione dei soggetti cosiddetti fragili e vulnerabili ai quali viene estesa questa opportunità.
- Entità e valore della commessa (Art. 8, comma 1): in continuità con le previsioni attuali, al fine di determinare il valore della commessa, il costo del lavoro – da maggiorare di almeno il 20% a fronte degli oneri relativi alle misure di accompagnamento – è calcolato sulla base del trattamento retributivo previsto dal CCNL applicato dal committente, in relazione al livello di inquadramento attribuibile per le mansioni oggetto della commessa. Al riguardo segnaliamo che, in sede di SottoCRT, siamo intervenuti al fine di escludere la modifica al testo, come inizialmente proposta dalla Regione, secondo cui la maggiorazione non comportasse un aumento dell’entità dei lavori che la cooperativa è tenuta a svolgere.
- Rapporti di lavoro part-time (Art. 8, comma 3): si conferma la possibilità di attivare rapporti di lavoro part time. In tali circostanze le cooperative sociali dovranno (e non più “potranno”) assumere le persone interessate per un numero di ore settimanali superiore alla metà dell’orario contrattuale: in tal modo si determina un corretto allineamento con il costo a carico dell’impresa committente.
- Modalità dell’inserimento lavorativo (Art. 10, comma 3): è ammessa l’assunzione a tempo determinato con contratto di almeno 12 mesi; solo in casi eccezionali, previa valutazione condivisa da parte degli Uffici per il Collocamento Mirato e dei soggetti interessati, la durata potrà essere inferiore ai 12 mesi, ma non inferiore a 6. Inoltre, eventuali sostituzioni in itinere del lavoratore possono dare luogo, per il solo lavoratore inserito in sostituzione, a contratti di durata inferiore, purché la sommatoria della durata dei vari contratti non sia inferiore ai 12 mesi. In caso di interruzione anticipata della commessa per cause non imputabili alla cooperativa i lavoratori assunti per tale commessa possono essere conteggiati in un’altra commessa.
- Verifiche periodiche (Art. 11, comma 1): potranno essere effettuate entro 18 mesi dalla stipula della convenzione trilaterale e non più entro 12 mesi.
- Durata delle convenzioni trilaterali e adempimenti successivi alla scadenza delle convenzioni (Art. 12, comma 1): alla scadenza della commessa le imprese potranno adempiere agli obblighi di cui alla L. 68/99 anche attraverso una proroga della convenzione trilaterale in essere per un periodo di almeno 12 mesi (non più 24).
- Attività di monitoraggio regionale (Art. 14, comma 1): l’Agenzia Regionale per il Lavoro riferirà ai soggetti sottoscrittori lo stato di attuazione delle iniziative e produrrà con cadenza annuale un report di monitoraggio che avrà l’obiettivo di verificare lo stato d’attuazione delle iniziative, anche al fine di valutare eventuali interventi che si rendessero necessari. Particolare attenzione sarà posta circa l’ampliamento della platea dei lavoratori di cui all’art. 4.
Vi informiamo infine che nei prossimi giorni la Giunta regionale approverà anche l’analoga Convenzione che consente di conferire commesse anche a imprese private il cui testo ricalca quello della Convenzione in esame.
Per maggiori informazioni contattare Giovanni Balocchi responsabile dell’Ufficio Sindacale
Mail: balocchi@gia.pr.it Tel. 0521/2262 (centralino)