Congedo Covid-19 per quarantena scolastica dei figli – Circolare Inps n. 116/2020

07 Ottobre 2020

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L’Inps ha emanato la circolare n. 116 del 2/10/2020 con la quale ha fornito le istruzioni applicative in merito alla modalità di fruizione del congedo Covid-19 per la quarantena scolastica dei figli da parte dei lavoratori dipendenti del settore privato e relative istruzioni contabili per i datori di lavoro.

L’articolo 5 del DL n. 111/20 “Disposizioni urgenti per far fronte a indifferibili esigenze finanziarie e di sostegno per l’avvio dell’anno scolastico, connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19”, ha introdotto a favore dei genitori lavoratori dipendenti, un congedo indennizzato (c.d. congedo Covid-19 per quarantena scolastica dei figli) da utilizzare per astenersi dal lavoro, in tutto o in parte, in corrispondenza del periodo di quarantena del figlio convivente e minore di quattordici anni, disposta dal Dipartimento di prevenzione della ASL territorialmente competente a seguito di un contatto verificatosi all’interno del plesso scolastico.

Il congedo può essere fruito nei casi in cui i genitori non possano svolgere la prestazione di lavoro in modalità agile e comunque in alternativa a tale tipologia di svolgimento dell’attività lavorativa. Tale congedo può essere fruito da uno solo dei genitori conviventi con il figlio oppure da entrambi, ma non negli stessi giorni, per periodi di quarantena scolastica dei figli ricompresi tra il 9 settembre 2020 (data di entrata in vigore del decreto legge) e il 31 dicembre 2020.

Dunque, i dipendenti del settore privato devono inviare la richiesta all’Inps, anche con effetto retroattivo dal 9 settembre, indicando gli estremi del provvedimento di quarantena (se non ancora in possesso, si hanno 30 giorni per comunicarli). Le giornate chieste ma non fruite possono essere annullate, opzione utile dato che l’assenza dal lavoro è indennizzata solo al 50%, importo che si applica peraltro solo alle giornate lavorative all’interno della quarantena (quindi i riposi sono esclusi).

Le domande in regola con i requisiti saranno accolte fino a esaurimento dei 50 milioni di euro disponibili a copertura dell’indennità.

Compatibilità e incompatibilità con altri istituti

Il congedo può essere fruito solo da uno dei due genitori alla volta e, in ogni caso, da chi all’anagrafe risulta risiedere nella stessa abitazione con il figlio, non rilevando le situazioni di fatto. Se i due genitori sono conviventi, non è compatibile con lo Smart Working, concesso per qualunque motivo a uno dei due genitori, mentre può essere usato se l’altro è malato o in congedo di maternità per un figlio diverso, oppure se in ferie, in aspettativa non retribuita, in permesso di legge n. 104/1992, o se con handicap grave, invalido al 100%, titolare di pensione di inabilità o soggetto fragile.

Presentazione della domanda

La domanda deve essere presentata esclusivamente in modalità telematica attraverso uno dei seguenti canali:

  • tramite il portale web, se si è in possesso del codice PIN rilasciato dall’Istituto (oppure di SPID, CIE, CNS), utilizzando gli appositi servizi raggiungibili direttamente dalla home page del sito Inps. Si ricorda, che a decorrere dal 1° ottobre 2020, l’Istituto non rilascia più nuovi PIN;
  • tramite il Contact center integrato, chiamando il numero verde 803.164 (gratuito da rete fissa) o il numero 06 164.164 (da rete mobile a pagamento, in base alla tariffa applicata dai diversi gestori);
  • tramite i Patronati, utilizzando i servizi offerti gratuitamente dagli stessi.

La domanda può avere ad oggetto periodi di fruizione del congedo antecedenti la data di presentazione della domanda stessa, purché ricadenti nel periodo tra il 9 settembre ed il 31 dicembre 2020.

In domanda devono essere indicati gli elementi identificativi del provvedimento di quarantena disposto dal Dipartimento di prevenzione della ASL territorialmente competente (numero del documento, data di emissione del documento, ASL emittente, etc).

Qualora il richiedente non sia ancora in possesso del provvedimento, si impegna a fornire – entro 30 giorni dalla presentazione della domanda – gli elementi identificativi del provvedimento stesso, a pena di rigetto della domanda.

La circolare contiene inoltre le indicazioni per la gestione dei congedi da parte dei datori di lavoro.

Istruzioni per la compilazione delle denunce contributive per i datori di lavoro
Nel flusso Uniemens è stato previsto il seguente nuovo codice evento riferito ai lavoratori dipendenti del settore privato:

MV9: DL n. 111/2020 – art. 5 – Quarantena scolastica dei figli.

Il riferimento temporale del congedo MV9 è dal 9 settembre 2020 al 31 dicembre 2020 e la fruizione è esclusivamente giornaliera e non anche oraria.

Nella compilazione del flusso, dovrà essere valorizzata la causale dell’assenza nell’elemento <CodiceEvento> di <Settimana> procedendo alla valorizzazione del “tipo copertura” delle settimane in cui si colloca l’evento con le consuete modalità. Pertanto, dovrà essere indicato nell’elemento <DiffAccredito> il valore della retribuzione “persa” relativa all’assenza. È prevista la compilazione dell’elemento <InfoAggEvento> in cui va precisato il codice fiscale del figlio minore di anni quattordici per cui si fruisce il congedo.

Trattandosi di evento giornaliero, a durata circoscritta, è prevista la compilazione del calendario giornaliero.


Per maggiori informazioni contattare Giovanni Balocchi responsabile dell’Ufficio Sindacale

Mail: balocchi@gia.pr.it Tel. 0521/2262 (centralino)

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