23 aprile 2020
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Come noto, l’articolo 12-septies del decreto legge 30 aprile 2019, n. 34 (cosiddetto “Decreto Crescita”), convertito, con modificazioni, con la legge di conversione 28 giugno 2019, n. 58, recante: “Misure urgenti di crescita economica e per la risoluzione di specifiche situazioni di crisi”, interviene sulla disciplina relativa alla dichiarazione di intento.
Più in particolare, le modifiche introdotte sono le seguenti:
- l’eliminazione dell’obbligo, in capo all’esportatore abituale, di consegnare al fornitore la lettera d’intento, unitamente alla ricevuta di presentazione rilasciata dall’Agenzia delle Entrate;
- la soppressione di alcuni adempimenti relativi all’emissione e al ricevimento delle dichiarazioni d’intento (es. numerazione progressiva e annotazione in apposito registro);
- la sanzione amministrativa dal 100% al 200% dell’imposta (fermo restando il versamento della stessa), per il fornitore che effettua operazioni in regime di non imponibilità IVA, senza avere prima riscontrato telematicamente l’avvenuta presentazione della dichiarazione d’intento all’Agenzia delle Entrate da parte dell’esportatore abituale ( 7comma 4-bis del DLgs. 471/97).
Con il provvedimento dell’Agenzia delle Entrate n. 96911/2020, è stato aggiornato il modello di dichiarazione d’intento alla luce delle novità previste dal DL 34/2019.
Sino al 27 aprile 2020, tuttavia, è ancora consentito utilizzare il modello approvato precedentemente.
In allegato la notizia integrale in formato PDF