07 marzo 2019
La Direzione Generale Sicurezza Stradale del Ministero Infrastrutture e Trasporti, su richiesta della
Confederazione, ha chiarito che la deroga prefettizia ai divieti di circolazione per il
“trasporto di prodotti dell’industria a ciclo continuo”
di cui all’art. 9, comma 1, lettera d) del DM 4 dicembre 2018, non deve essere riferita solo ai trasporti volti all’approvvigionamento delle materie prime e dei semilavorati, ma “anche a quei prodotti finiti necessari ed indispensabili a garantire la continuità del ciclo produttivo”.
Questo chiarimento – contenuto nella PEC indirizzataci in data odierna e per conoscenza trasmessa al Ministero dell’Interno – si è reso necessario a causa delle interpretazioni restrittive date da taluni Prefetti alla disposizione sopra indicata, con le quali limitavano il rilascio delle deroghe ai soli trasporti di materie prime e semilavorati indispensabili a garantire la continuità del ciclo produttivo.
Il Ministero ha, ora, chiarito che “rientrano nel ciclo produttivo anche i beni strumentali finiti atti a produrre i beni diretti con i quali il ciclo si chiude” ed a tale riguardo riporta l’esempio dell’industria automobilistica, dove la fornitura degli pneumatici (prodotti finiti) è comunque indispensabile al completamento delle autovetture.
Ancora una volta – dopo il chiarimento sulla deroga permanente per il trasporto dei carburanti – si agevolano settori importanti della produzione industriale: nel caso di specie quello dell’industria che lavora a ciclo continuo, la quale non può fermare la propria produzione per la mancanza di prodotti finiti indispensabili per la finalità produttiva cui gli stessi sono destinati.
La nota ministeriale prot. 13 21 del 25 febbraio 2 019 è allegata