Split payment: nuovamente aggiornati gli elenchi

04 dicembre 2018

 

Sono stati pubblicati, sul sito del Dipartimento finanze, i nuovi elenchi dei soggetti nei cui confronti nel 2019 la fattura deve essere emessa in split payment (ai sensi dell’articolo 5-ter del decreto ministeriale 23 gennaio 2015).

Gli elenchi sono fondamentali per l’individuazione dei soggetti, diversi dalla PA, nei cui confronti la fattura deve essere emessa in split payment; inoltre, essendo periodicamente aggiornati a seguito di eventuali incongruenze od errori (segnalati dai soggetti al Dipartimento Finanze), è opportuno, prima dell’emissione della fattura, verificare se il soggetto è incluso o meno nei suddetti elenchi.

Si ricorda che le due macro categorie di soggetti a cui la fattura deve essere emessa in split payment sono le seguenti:

  1. a) Pubblica Amministrazione (soggetti P.A.): si tratta, in sintesi, di soggetti nei cui confronti i fornitori hanno l’obbligo di emettere fatture in modalità elettronica, individuati nell’elenco pubblicato sul sito dell’Indice delle Pubbliche Amministrazioni, gov.it con esclusione dei soggetti classificati nella categoria dei “Gestori dei pubblici servizi”.
  1. b) Società, Fondazioni, Enti: dal 1° gennaio 2018, la scissione dei pagamenti si applica ad una serie di nuovi soggetti (costituiti in generale da enti, fondazioni e società controllate direttamente o indirettamente in misura non inferiore al 70%), di difficile individuazione da parte degli operatori. Per tale motivo, il Dipartimento delle finanze ha provveduto, già dal 19 dicembre 2017, alla pubblicazione nel proprio sito internet, di elenchi che individuano, nel dettaglio, i soggetti riconducibili nell’ambito soggettivo della scissione dei pagamenti.

L’aggiornamento di cui all’oggetto riguarda i soggetti di cui alla lettera b) sopraindicata.

Gli elenchi, per un totale di sei, sono consultabili all’indirizzo internet

http://www1.finanze.gov.it/finanze3/split_payment/public/#/#testata

La ricerca del soggetto interessato (nell’ambito di Società, fondazioni od Enti) può essere effettuata tramite codice fiscale e, all’interno di ogni singolo elenco, anche per denominazione.

Si ricorda che al fine di tutelare il legittimo affidamento dei soggetti interessati e dare certezza giuridica agli stessi, all’inclusione nell’elenco è stato attribuito effetto costitutivo (circolare n. 27/E/2017). Di conseguenza, la disciplina dello split payment ha effetto dalla data di effettiva inclusione del soggetto nell’elenco e della pubblicazione dell’elenco sul sito del Dipartimento delle finanze (in tal senso, circolare n. 9/E del 7 maggio 2018).

La consultazione delle posizioni dei contribuenti è stata, infatti, agevolata con l’inserimento di una colonna in cui viene riportata la data di inclusione negli elenchi dei contribuenti soggetti allo split payment: è da tale data che la scissione dovrà essere applicata.

I professionisti

Si ricorda, infine, che con effetto dalle fatture emesse dal 14 luglio 2018, i professionisti sono stati (nuovamente) esclusi dallo split payment. Tali soggetti erano stati assoggettati al meccanismo a decorrere dalle fatture emesse dal 1° luglio 2017; con il decreto legge “dignità” (D.L. n. 87 del 12/7/2018), a decorrere dal 14 luglio 2018, è stato inserito il comma 1-sexies nel corpo dell’articolo 17-ter, DPR n. 633/72, al fine di escludere la scissione dei pagamenti alle prestazioni rese a Enti, Fondazioni e Società (inclusi nei sopraindicati elenchi) dai soggetti passivi (richiamati nell’articolo 25 del DPR n. 600/1973) che percepiscono compensi assoggettati a ritenuta, ai fini delle imposte dirette, sia a titolo d’imposta che a titolo d’acconto. Ne consegue che gli agenti e rappresentanti di commercio, richiamati nell’articolo 25-bis del predetto DPR n.600/1973, pur assoggettati a ritenuta d’acconto restano obbligati allo split payment.

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