Limitazione orario di lavoro dei lavoratori notturni: chiarimenti INL

20 marzo 2019

 

 

Con nota n. 1438/2019 allegata, l’Ispettorato Nazionale del Lavoro (INL) ha fornito un chiarimento interpretativo della disposizione, contenuta nell’art. 13 del D.lgs. n. 66/2003, secondo la quale “l’orario di lavoro dei lavoratori notturni non può superare le otto ore in media nelle ventiquattro ore, salva l’individuazione da parte dei contratti collettivi, anche aziendali, di un periodo di riferimento più ampio sul quale calcolare come media il suddetto limite”.

L’Istituto chiarisce ora che, in assenza di diverse disposizioni collettive, il lavoro notturno può essere svolto entro il limite di otto ore giornaliere come media nell’arco della settimana lavorativa di sei giorni.

Al riguardo si precisa preliminarmente che:

  • per lavoratori notturni, il Decreto Legislativo n. 66/2003, intende coloro che durante il “periodo notturno” svolgano almeno tre ore del loro tempo di lavoro giornaliero impiegato in modo normale, ovvero coloro che svolgano durante il “periodo notturno” almeno una parte del loro orario di lavoro secondo le norme definite dai contratti collettivi di lavoro. In difetto di disciplina collettiva sono considerati notturni i lavoratori che svolgano per almeno tre ore lavoro notturno per un minimo di ottanta giorni lavorativi all’anno (tale limite minimo è riproporzionato in caso di lavoro a tempo parziale);
  • il “periodo notturno” è, ai sensi dello stesso decreto, il periodo di almeno sette ore consecutive comprendenti l’intervallo tra la mezzanotte e le cinque del mattino;
  • i contratti collettivi, anche aziendali, sono quelli stipulati da organizzazioni sindacali dei lavoratori comparativamente più rappresentative;

In materia era già intervenuto il Ministero del Lavoro, con circolare n. 8 /2005, per chiarire che, in mancanza di una esplicita previsione normativa, il limite di otto ore nelle ventiquattro ore può essere applicato su un periodo di riferimento pari alla “settimana lavorativa”, salva diversa previsione contrattuale collettiva che individui un periodo più ampio nel quale calcolare detto limite.

Con la nota in esame, l’INL precisa ora che la “settimana lavorativa“, entro la quale calcolare il limite medio di lavoro notturno, deve essere individuata nell’astratto periodo di sei giorni (cioè l’arco settimanale al netto del giorno riposo settimanale), a prescindere dalla effettiva distribuzione settimanale dell’orario di lavoro del singolo dipendente interessato.

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