Deroga assistita anche oltre i termini del CCNL
Con la nota n. 1214 del 7 febbraio 2019, l’Ispettorato nazionale del lavoro ha fornito indicazioni circa la corretta interpretazione dell’articolo 19, comma 3, del D.lgs. 81/2015, secondo cui «fermo quanto disposto al comma 2, un ulteriore contratto a tempo determinato fra gli stessi soggetti, della durata massima di dodici mesi, può essere stipulato presso la direzione territoriale del lavoro competente per territorio (…)».
In particolare, l’I.n.l. ammette la stipula, prevista dal citato comma 3, di un ulteriore contratto a tempo determinato, della durata massima di 12 mesi, presso l’Ispettorato territoriale del lavoro competente per territorio, sia nel caso in cui il limite massimo iniziale sia quello legale, pari a 24 mesi, sia quando tale limite sia individuato dalla contrattazione collettiva.
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