Permessi elettorali: elezioni europee ed amministrative del 26 maggio 2019

21 maggio 2019

 

Si segnala che, come previsto dal Decreto del Ministro dell’Interno del 20 marzo 2019, nella giornata di domenica 26 maggio 2019 si svolgeranno le consultazioni elettorali per l’elezione dei membri del Parlamento europeo spettanti all’Italia, nonché quelle amministrative comunali e circoscrizionali in numerose località.

Nella giornata di domenica 9 giugno 2019 si svolgerà il successivo turno per gli eventuali ballottaggi. I seggi si apriranno, per le operazioni preliminari, nel pomeriggio di sabato 25 maggio e le votazioni si svolgeranno dalle ore 7.00 alle ore 23.00 della successiva domenica 26 maggio. Al riguardo si ricorda che il regime dei permessi elettorali retribuiti a favore dei lavoratori che adempiono funzioni presso i seggi elettorali è disciplinato dall’art. 11 della Legge n. 53/1990, integrato dalla successiva norma interpretativa contenuta nell’articolo unico della Legge n. 69/1992.

Tali disposizioni possono essere brevemente riepilogate come segue. Ai lavoratori dipendenti chiamati ad adempiere funzioni presso i seggi elettorali compete il diritto ad assentarsi dal lavoro per tutto il periodo corrispondente alla durata delle operazioni. In tale periodo occorre verificare quali giornate siano lavorative e quali siano festive o non lavorative.

Quanto alle prime (giornate lavorative: ad esempio, il lunedì ed eventualmente il sabato, se l’azienda non adotta la settimana corta), il dipendente ha diritto a fruire del medesimo trattamento economico e normativo che sarebbe spettato in caso d’effettiva prestazione. Per quanto riguarda le seconde (giornate festive, come la domenica, o non lavorative, come il sabato, nell’eventualità che l’azienda adotti la settimana corta), esse andranno retribuite con altrettante quote della retribuzione normale, ovvero, stante l’equivalenza prevista dal legislatore, con l’alternativa di un riposo compensativo.

Nessuna maggiorazione è dovuta in aggiunta alla normale retribuzione giornaliera, poiché il dipendente, per la prestazione effettuata nel seggio, percepisce anche il compenso stabilito per legge. Gli stessi rappresentanti dei comitati promotori, che non percepiscono il predetto compenso, tuttavia ricevono particolari gratificazioni nell’ambito della loro attività presso i gruppi politici rappresentati.

La legge non prevede a chi competa la scelta tra retribuzione o riposi compensativi. Si ritiene comunque che, avendo già il legislatore aggravato la posizione del datore di lavoro, almeno sotto tale profilo spetti a quest’ultimo la facoltà d’opzione, tenendo peraltro conto di quanto previsto dall’art. 9 del D.lgs. n. 66/2003 (riposi settimanali). Nel caso in cui l’azienda ritenesse di aderire alla richiesta del dipendente di usufruire di riposi compensativi, la data di fruizione degli stessi dovrà tener conto delle esigenze tecnico-produttive.

I lavoratori interessati sono tenuti a produrre all’azienda, oltre alla copia del certificato di chiamata al seggio, anche l’attestato, firmato dal presidente, con l’indicazione delle giornate di presenza al seggio e dell’orario di chiusura. Per i lavoratori che assolvono l’incarico di presidente, la certificazione in argomento potrà essere vistata dal vicepresidente.

A favore dei lavoratori che debbano votare in Comuni diversi da quello in cui prestano la loro opera, le aziende, al fine di consentire l’esercizio del voto, prenderanno in considerazione eventuali richieste di permesso nei limiti del tempo strettamente necessario per esercitare il diritto di voto. Per tali permessi la legge non prevede alcun trattamento retributivo.

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