Fondo nazionale efficienza energetica: aperto sportello per le domande

03 giugno 2019

 

Il Fondo Nazionale per l’Efficienza Energetica – FNEE è un incentivo che sostiene la realizzazione di interventi finalizzati a garantire il raggiungimento degli obiettivi nazionali di efficienza energetica, in linea con quanto previsto dal Protocollo di Kyoto.

Le risorse finanziarie stanziate per l’incentivo ammontano a circa 185 milioni di euro e sono così suddivise:

  • 30% garanzie
  • 70% finanziamenti agevolati.

Inoltre è prevista una dotazione aggiuntiva per il biennio 2019-2020 di 125 milioni di euro.

Il FNEE è una misura a sportello, pertanto le domande sono valutate in base all’ordine cronologico di arrivo e non ci sono graduatorie.

Beneficiari

I destinatari delle agevolazioni sono:

  • Imprese (in forma singola o associata/aggregata quali Consorzi, Contratti di rete e ATI),
  • ESCO (in forma singola o associata/aggregata quali Consorzi, Contratti di rete e ATI),
  • Pubbliche Amministrazioni (in forma singola o associata/aggregata quali Protocolli d’intesa, Convenzioni, Accordi di programma).

Le imprese e le ESCO devono:

  • essere costituite da almeno 2 anni e iscritte nel registro imprese ,
  • essere nel pieno e libero esercizio dei propri diritti,
  • tenere una contabilità separata,
  • rispettare l’impegno Deggendorf,
  • non trovarsi in condizioni tali da risultare “impresa in difficoltà”,
  • essere in regola con le disposizioni normative vigenti,
  • aver ottenuto la certificazione secondo la UNI CEI 11352 (solo per ESCO).

Progetto e spese ammissibili

Sono finanziabili le iniziative riguardanti:

  • la riduzione dei consumi di energia nei processi industriali,
  • la realizzazione e/o l’implementazione di reti ed impianti di teleriscaldamento e teleraffrescamento,
  • l’efficientamento di servizi ed infrastrutture pubbliche, inclusa la pubblica illuminazione,
  • la riqualificazione energetica degli edifici.

L’investimento proposto (di durata massima 36 mesi) deve essere avviato dopo la presentazione della domanda.  Per avvio dei la data di inizio dei lavori di costruzione relativi all’investimento oppure la data del primo impegno formale ad ordinare attrezzature o qualsiasi altro impegno che renda irreversibile l’investimento, a seconda di quale condizione si verifichi prima.

Non vengono considerate come data avvio dei lavori quella relativa all’acquisto di terreno e quella dei lavori preparatori quali la richiesta di permessi o la realizzazione di studi di fattibilità preliminari.

Spese ammissibili:

  • consulenze (nella misura max del 10% delle spese ammissibili)

con riferimento in particolare alle spese per progettazioni ingegneristiche relative alle strutture dei fabbricati e degli impianti, direzione lavori, collaudi di legge, progettazione e implementazione di sistemi di gestione energetica, studi di fattibilità nonché la predisposizione dell’attestato di prestazione energetica degli edifici e della diagnosi energetica degli edifici pubblici

  • impianti, macchinari e attrezzature

le apparecchiature, gli impianti nonché macchinari e attrezzature varie (inclusi i sistemi di telegestione, telecontrollo e monitoraggio per la raccolta dei dati riguardanti i risparmi conseguiti) comprensivi delle forniture di materiali e dei componenti previsti per la realizzazione dell’intervento

  • interventi sull’involucro edilizio

comprensivi di opere murarie e assimilate, ivi inclusi i costi per gli interventi di mitigazione del rischio sismico, qualora riguardanti elementi edilizi interessati dagli interventi di efficientamento energetico;

  • infrastrutture specifiche

comprese le opere civili, i supporti, le linee di adduzione dell’acqua, dell’energia elettrica – comprensivo dell’allacciamento alla rete – del gas e/o del combustibile biomassa necessari per il funzionamento dell’impianto, nonché i sistemi di misura dei vari parametri di funzionamento dell’impianto.

Spese non ammissibili

  • beni acquisiti attraverso locazione finanziaria
  • macchinari, impianti e attrezzature usati
  • automezzi e attrezzature di trasporto targati
  • spese di funzionamento, notarili, relative a imposte, tasse o scorte
  • consulenza specialistica rilasciata da amministratori, soci e dipendenti del soggetto beneficiario
  • spese relative a singoli beni di importo inferiore a 500 euro, suscettibili di autonoma utilizzazione

Le agevolazioni

Per le Imprese e le ESCO le agevolazioni sono concesse sotto forma di finanziamento e/o garanzia. Le richieste di accesso alle agevolazioni sotto forma di garanzia e/o garanzia e finanziamento devono essere esclusivamente presentate attraverso banche o intermediari finanziari a vantaggio dei soggetti beneficiari.

Garanzia

E’ prevista per le Imprese e le ESCO su singole operazioni di finanziamento (comprensive di capitale ed interessi) e copre fino all’80% dei costi agevolabili per importi da 150.000 a 2.500.000 euro. Durata massima di 15 anni.

Finanziamento a tasso agevolato dello 0.25%

  • per le Imprese e le ESCO a copertura di un massimo del 70% dei costi agevolabili per importi compresi tra 250.000 e 4.000.000 euro. Durata massima 10 anni (art. 9 comma 4 del DM)
  • per le PA a copertura di un massimo del 60% dei costi agevolabili (80% in caso di interventi su infrastrutture pubbliche, compresa l’illuminazione pubblica) per importi compresi tra 150.000 e 2.000.000 euro. Durata massima 15 anni (artt. 13 e 14 del DM).

Il soggetto beneficiario deve garantire la copertura finanziaria del progetto di investimento pari all’importo non coperto dalle agevolazioni concedibili (e comunque non inferiore al 15%)

Cumulabilità delle agevolazioni

Le agevolazioni sono cumulabili con altri aiuti di stato (comunitari, nazionali e regionali) nel limite del regolamento di riferimento: artt. 38 e 46 del GBER e regime de minimis.

In particolare non sono ammissibili gli aiuti concessi a imprese operanti:

  • nel settore della pesca e dell’acquacoltura;
  • nel settore della produzione primaria dei prodotti agricoli;
  • nel settore della trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli nei casi seguenti:
    • qualora l’importo dell’aiuto sia fissato in base al prezzo o al quantitativo di tali prodotti acquistati da produttori primari o immessi sul mercato dalle imprese interessate;
    • qualora l’aiuto sia subordinato al fatto di venire parzialmente o interamente trasferito a produttori primari;
  • in attività connesse all’esportazione verso paesi terzi o Stati membri, ossia aiuti direttamente collegati ai quantitativi esportati, alla costituzione e gestione di una rete di distribuzione o ad altre spese correnti connesse con l’attività d’esportazione;
  • in attività subordinate all’impiego di prodotti nazionali rispetto a quelli d’importazione;
  • nel settore del Trasporto e Magazzinaggio qualora acquistino veicoli o parti di esso per il trasporto merci su strada.

Domanda

Le domande possono essere inviate dalle ore 12.00 del 20 maggio 2019, esclusivamente online, attraverso la piattaforma web di Invitalia. https://www.invitalia.it/cosa-facciamo/rafforziamo-le-imprese/fnee/invia-la-domanda

La domanda è composta dal progetto di investimento da compilare on line e dalla prevista documentazione da allegare.

 

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