IVA: rimborso del credito 2018

18 febbraio 2019

L’importo del credito risultante dalla dichiarazione annuale Iva, come previsto dall’art. 30, commi 2 e 3, del Dpr n. 633/72, può essere computato in detrazione nell’anno successivo, utilizzato in compensazione oppure chiesto a rimborso qualora sussistano le condizioni previste dalla normativa vigente.

Nel caso in cui dal Mod. Iva 2019, relativo all’anno di imposta 2018, emerga un saldo a credito, tale credito può essere:

  • computato in detrazione nell’anno 2019 (anno successivo a quello di riferimento) e, quindi, utilizzato nelle relative liquidazioni periodiche nel corso dell’anno, senza limiti di importo;
  • utilizzato in compensazione orizzontale con altri tributi, contributi e premi a debito tramite il Mod. F24, a partire dall’1.1.2019 (primo giorno del periodo d’imposta successivo). Per approfondimenti si rimanda al Notizie 6/2019.
  • richiesto a rimborso (in tutto o in parte), qualora sia cessata l’attività o sussistano le condizioni previste dai co. 2, 3 e 4 del citato art. 30 o dall’art. 34, co. 9, Dpr n. 633/1972.

 

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