14 marzo 2019
Con la presente, rendiamo noto alle aziende associate, le variazioni Enasarco che sono intervenute a decorrere dal 1° gennaio 2019:
- l’aliquota contributiva previdenziale dovuta per gli agenti individuali e per gli agenti che esercitano il mandato in forma di società di persone (SNC, SAS) varia in aumento dal 16,00% al 16,50%, (di cui l’8,25% è a carico della ditta e l’8,25% è a carico dell’agente), nel rispetto dei minimali e massimali.
La nuova aliquota interesserà i versamenti contributivi del primo trimestre 2019 in scadenza il 20 maggio 2019.
Per il 2019 le scadenze sono le seguenti:
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TRIMESTRE | SCADENZA |
1° trimestre
Gennaio –Febbraio- Marzo 2019 |
20/05/2019 |
2° trimestre
Aprile – Maggio – Giugno 2019 |
20/08/2019 |
3° trimestre
Luglio – Agosto – Settembre 2019 |
20/11/2019 |
4° trimestre
Ottobre – Novembre – Dicembre 2019 |
20/02/2020 |
Minimali e massimali di contribuzione
Il minimale contributivo dal 1° gennaio 2019 è di euro 856,00 per gli agenti monomandatari e di euro 428,00 per gli agenti plurimandatari;
Il massimale provvigionale dal 1° gennaio 2019 è di euro 38331,00 per gli agenti monomandatari e di euro 25554,00 per gli agenti plurimandatari;
Si ricorda che:
- le aziende sono tenute a calcolare e versare trimestralmente il contributo previdenziale per gli agenti che esercitano l’attività in forma individuale e in società di persone (snc/ sas);
- il minimale di contribuzione:
- è frazionabile per quote trimestrali cumulate per i singoli trimestri di calendario di durata del rapporto di agenzia;
- non è dovuto se nel corso dell’anno non si matura alcun compenso (principio di 2 produttività);
- è dovuto se il rapporto di agenzia ha prodotto provvigioni nel corso dell’anno, sia pure in misura minima. In tale ipotesi (e cioè se almeno in un trimestre sono maturate provvigioni) dovranno essere pagate anche le quote trimestrali di minimale corrispondenti ai trimestri in cui il rapporto è stato improduttivo;
- per l’attività di agenzia svolta da società (diversa dalla SpA e dalla Srl) il minimale di contribuzione è dovuto per ciascun socio illimitatamente responsabile che svolga attività di agenzia ed è ripartito tra i soci illimitatamente responsabili in misura uguale alle quote di ripartizione degli utili previste dal contratto sociale o, in difetto, in misura paritetica.
Fondo Assistenza
L’aliquota contributiva che le case mandanti versano per gli agenti operanti in forma di società di capitali (SPA, SRL) è per il corrente anno così confermata:
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Fino a 13.000.000,00 | 4% di cui 1,00%a carico agente |
Da 13.000.000,01 a 20.000.000,00 | 2% di cui 0,50% a carico agente |
Da 20.000.000,01 a 26.000.000,00 | 1% di cui 0,25% a carico agente |
Oltre 26.000.000,00 | 0,50% di cui 0,20% a carico agente |