MIT. Aggiornamento dell e proroghe di validità delle patenti, CQC, certificati di abilitazione professionali e attestazioni sanitarie

Seguici anche su

Facebook
YouTube
LinkedIn
Instagram

Il MIT ha emanato una nuova circolare che aggiorna i contenuti della precedente comunicazione del 12 giugno u.s, sulle proroghe di validità di patenti, CQC, certificati di abilitazione professionale e attestazioni sanitarie.

L’ultimo intervento del MIT è scaturito dalle novità nel frattempo intervenute tra cui, per quanto riguarda la CQC, la decisione della Commissione U.E del 20 agosto u.s che ha autorizzato l’Italia ad includere, nella proroga di 7 mesi, anche le CQC con scadenza dal 1 Settembre fino al 31 dicembre p.v.

  • In ordine alle CQC rilasciate in Italia, quanto sopra è stato tradotto dal MIT nelle seguenti prescrizioni:
  • nulla muta per quelle con scadenza compresa tra il 1° febbraio u.s e il 29 marzo 2020, che restano valide per la circolazione in Italia fino al 29 Ottobre p.v, mentre in ambito europeo beneficiano della proroga di 7 mesi dalla data di scadenza;
  • per le CQC con scadenza nel periodo dal 30 marzo u.s al 31 dicembre 2020, la validità è stata prorogata di sette mesi decorrenti sempre dalla data di scadenza di ciascuna abilitazione;
  • le CQC scadute il 31 gennaio 2020, invece, rimangono valide solo per la circolazione in Italia fino al 29 Ottobre p.v.
    • In merito alle patenti:
  • su tutto il territorio della U.E, Italia compresa, la validità di quelle rilasciate da un diverso Stato membro della U.E con scadenza nel periodo dal 1 febbraio 2020 al 31 agosto 2020, è stata prorogata di sette mesi dalla data riportata su ciascuna di esse (ad eccezione dei Paesi che hanno deciso di non applicare tale disposizione);
  • per le patenti rilasciate in Italia, va operata un distinguo tra:
  • quelle con scadenza compresa tra il 1° febbraio u.s e il 31 maggio 2020, che permettono di circolare solo in Italia sino al 31.12.2020, mentre negli altri Stati U.E beneficiano della proroga comunitaria di sette mesi;
  • quelle con scadenza compresa tra il 1° giugno u.s e il 31 agosto 2020, che beneficiano della proroga di 7 mesi dalla scadenza riportata sul titolo;
  • infine le patenti con scadenza 31 gennaio 2020 oppure compresa tra il 1 Settembre p.v e il 30 dicembre 2020, conservano validità per la sola circolazione in Italia fino al 31.12. p.v.
    • In materia di abilitazioni al trasporto di merci pericolose su strada (ADR):
  • Per i CFP conducenti:
  • se in scadenza tra il 31 gennaio 2020 e il 29 febbraio 2020, conservano validità per i novanta giorni successivi alla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza (ex art. 103, comma 2, del d.l.18/2020 e quindi, al momento, fino al 29 ottobre 2020);
  • se in scadenza tra il 1° marzo 2020 ed il 1° novembre 2020, restano valide fino al 30 novembre 2020 ai sensi dell’Accordo Multilaterale ADR M324, per i trasporti effettuati nei territori delle Parti contraenti dell’ADR che lo hanno sottoscritto. In tal caso, i documenti sono rinnovati per cinque anni a decorrere dalla data di scadenza originale, se i titolari dimostrano di aver frequentato un corso di aggiornamento ai sensi dell’8.2.2.5 ADR e hanno superato l’esame di cui all’8.2.2.7 prima del 1° dicembre 2020;
  • se in scadenza tra il 1° marzo 2020 ed il 31 luglio 2020, al di fuori dell’ambito di applicazione dell’Accordo M324, conservano la loro validità per i novanta giorni successivi alla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza (ex art. 103, comma 2, del d.l.18/2020 e quindi, al momento, fino al 29 ottobre 2020);
  • Per i CFP dei consulenti al trasporto:
  • se in scadenza tra il 31 gennaio 2020 e il 29 febbraio 2020, conservano la loro validità per i novanta giorni successivi alla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza (ex art. 103, comma 2, del d.l.18/2020 e quindi, al momento, fino al 29 ottobre 2020);
  • se in scadenza tra il 1° marzo 2020 ed il 1° novembre 2020, conservano la loro validità fino a 30 novembre 2020, ai sensi dell’Accordo Multilaterale ADR M324, nell’ambito dei trasporti effettuati nei territori delle Parti contraenti dell’ADR che lo hanno sottoscritto. In tal caso, i documenti sono rinnovati per cinque anni a decorrere dalla data di scadenza originale se i titolari hanno superato l’esame di cui all’1.8.3.16.2 ADR prima del 1° dicembre 2020;
  • se in scadenza tra il 1° marzo 2020 ed il 31 luglio 2020, al di fuori dell’ambito di applicazione dell’Accordo M324 conservano la loro validità per i novanta giorni successivi alla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza (ex art. 103, comma 2, del d.l.18/2020 e quindi, al momento, fino al 29 ottobre 2020).
    • Infine, in materia di attestazioni sanitarie:
  • gli attestati rilasciati ai sensi dell’art. 115, comma 2, lettera a), del codice della strada ai conducenti che hanno compiuto sessantacinque anni, per guidare autotreni, ed autoarticolati la cui massa complessiva a pieno carico sia superiore a 20 t, in scadenza tra il 31 gennaio 2020 e il 31 luglio 2020, conservano la loro validità per i novanta giorni successivi alla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza (ex art. 103, comma 2, del d.l.18/2020 e quindi, al momento, fino al 29 ottobre 2020). Fino a tale data, i conducenti muniti di patente di categoria CE che hanno compiuto il sessantacinquesimo anno di età successivamente al 31 gennaio, possono condurre autotreni, ed autoarticolati la cui massa complessiva a pieno carico sia superiore a 20 t, anche se non hanno ancora ottenuto l’attestazione della commissione medica locale (ex art. 103, comma 2, del d.l. 18/2020);

Chiedi informazioni e scopri tutti i vantaggi per gli associati GIA

Scopri di più

Contenuto protetto

Per poter visualizzare il contenuto è necessarrio effettuare il login.

Facebook
YouTube
LinkedIn
Instagram