INPS: incremento contributo addizionale NASpl sui rinnovi dei contratti a tempo determinato

13 settembre 2019

 

 

L’INPS, con circolare n. 121/2019, ha fornito indicazioni operative sull’aumento del contributo addizionale per il finanziamento della NASpI (introdotto dall’art. 3, co. 2, D.L. n. 87/2018 – c.d. decreto dignità), dovuto dai datori di lavoro in misura dello 0,50% in occasione di ciascun rinnovo del contratto di lavoro a tempo determinato, anche in somministrazione.

Tra i chiarimenti contenuti nella nota dell’Istituto, segnaliamo quelli relativi:

  • alla decorrenza, prevista per i rinnovi dei contratti di lavoro a tempo determinato, anche in

somministrazione, intervenuti a partire dal 14 luglio 2018 (data di entrata in vigore del decreto

dignità);

  • all’ambito di applicazione che, includendo anche la somministrazione a termine, comprende anche l’ipotesi in cui il datore di lavoro ricorra a questa formula contrattuale per assumere un soggetto già alle sue dipendenze con contratto a termine (e viceversa);
  • alla modifica della causale del contratto a termine che, dando vita ad un rinnovo (anziché ad una proroga), fa scattare l’aumento del contributo addizionale. Al contrario, si configura una proroga (non soggetta a contributo) quando la durata del contratto a termine, originariamente privo di causale, venga prorogata oltre i 12 mesi con indicazione della causale.

L’aumento dello 0,50% scatta in occasione di ciascun rinnovo del contratto a tempo determinato, e si applica sull’ultimo valore base scaturito dalle maggiorazioni applicate in occasione di precedenti rinnovi.

Nell’esempio riportato dall’Inps, in presenza di tre rinnovi del contratto a termine originario, il contributo addizionale dovrà essere corrisposto secondo le seguenti misure:

  • contratto originario: 1,4%;
  • 1° rinnovo: 1,9% (1,4% + 0,5%);
  • 2° rinnovo: 2,4% (1,9% + 0,5%);
  • 3° rinnovo: 2,9% (2,4% + 0,5%).

Il contributo addizionale non è richiesto (per cui non scatta nemmeno l’aumento, in caso di rinnovo del contratto a termine), per gli apprendisti e i lavoratori assunti con contratto a termine in sostituzione di lavoratori assenti.

La restituzione del contributo addizionale (nelle ipotesi di trasformazione in contratto a tempo indeterminato o di assunzione del lavoratore a tempo indeterminato, entro sei mesi dalla cessazione del precedente contratto a termine), include anche l’aumento dello 0,5%; in presenza di più rinnovi contrattuali, la restituzione è prevista solo per il contributo relativo l’ultimo rinnovo precedente alla trasformazione o alla riassunzione a tempo indeterminato.

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