INAIL – Denuncia di infortunio Chiarimenti su regime sanzionatorio

06 ottobre 2021

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Con circolare 9 settembre 2021, n. 24 (in allegato), l’INAIL ha fornito chiarimenti alle proprie Sedi territoriali in merito al regime sanzionatorio in caso di violazione dell’obbligo di denuncia degli infortuni prognosticati non guaribili entro 3 giorni.

La circolare riepiloga la normativa e la prassi amministrativa intervenuta nel tempo sull’obbligo di denuncia di infortunio in capo al datore di lavoro e, poi, fornisce indicazioni operative alle Strutture territoriali in ordine ai presupposti per l’accertamento dell’illecito amministrativo e alla comminazione delle sanzioni nei casi di denunce tardive o omesse.

Viene confermato che, ai sensi dell’art. 53, DPR n. 1124/1965, il datore di lavoro deve presentare, avvalendosi esclusivamente dei servizi telematici messi a disposizione dall’INAIL, la denuncia degli infortuni accaduti ai lavoratori prognosticati non guaribili entro 3 giorni, escluso quello dell’evento, indipendentemente da ogni valutazione circa la ricorrenza degli estremi di legge per l’indennizzabilità.

La denuncia deve essere presentata entro due giorni da quello in cui il datore di lavoro ne ha avuto notizia e deve essere corredata dai riferimenti del certificato medico, già trasmesso all’INAIL per via telematica direttamente dal medico o dalla struttura sanitaria competente al rilascio (per gli infortuni mortali e gli infortuni per i quali ricorre pericolo di morte, la denuncia deve essere effettuata entro 24 ore dall’infortunio).

Notizia integrale in allegato.


Per maggiori informazioni contattare Giovanni Balocchi responsabile dell’Ufficio Sindacale

Mail: balocchi@gia.pr.it Tel. 0521/2262 (centralino)

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