01 dicembre 2020
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La Corte di Cassazione ha affermato nella ordinanza n. 26160 del 17 novembre 2020 che costituisce base contributiva imponibile l’importo corrispondente alle ferie non godute dal lavoratore una volta decorso il termine previsto dall’art. 10 del D.L.vo n. 66/2003 (18 mesi dalla maturazione del diritto alla fruizione) a prescindere dal momento in cui la indennità sostitutiva viene monetizzata (o di specie alla cessazione del rapporto di lavoro).
Per maggiori informazioni contattare Giovanni Balocchi responsabile dell’Ufficio Sindacale
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