Esonero contributivo per chi non ha chiesto ammortizzatori covid ex dl 137/20 – INPS Indicazioni operative

12 maggio 2021

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L’INPS – incassata l’autorizzazione della Commissione europea – fornisce indicazioni operative e codici che consentono di applicare nel concreto l’esonero previsto dal DL 137/20 per le aziende che – pur essendo nella condizione di accedervi – non hanno richiesto periodi normati dallo stesso decreto, che riguardavano potenzialmente l’arco temporale compreso dal 16 novembre 2020 al 31 gennaio 2021.

I datori che possano legittimamente rientrare nell’ambito di applicazione dell’esonero (avendo fatto ricorso agli ammortizzatori COVID nel mese di giugno 2020 e non avendo invece chiesto ammortizzatori COVID nei mesi di novembre e dicembre 2020 e gennaio 2021) devono inviare all’INPS, tramite la funzionalità “Contatti” del “Cassetto previdenziale” alla voce “Assunzioni agevolate e sgravi”, selezionando “Sgravi art.3 DL 104/20 e art.12 DL 137/2020”, un’istanza per l’attribuzione del codice di autorizzazione “2Q” (lo stesso peraltro già in uso per misure agevolative analoghe – art.3 DL 104/2020).

Nell’istanza occorre dichiarare:

  • di aver usufruito nel mese di giugno 2020 di trattamenti di integrazione salariale con causale COVID- 19;
  • di non aver fatto richiesta di trattamenti per i mesi di novembre, dicembre 2020 e gennaio 2021; a questo proposito INPS chiarisce che l’alternatività tra ammortizzatori ed esonero prescinde dalle fonti normative che disciplinano l’ammortizzatore COVID; di fatto l’INPS – in sede di valutazione ai fini dell’attribuzione del previsto CA “2Q”, verificherà se – nel concreto – il datore di lavoro abbia o meno fruito di trattamenti di integrazione salariale causale COVID-19 per i mesi di novembre e dicembre 2020 e gennaio 2021 riguardanti la medesima matricola o, nel caso di più unità produttive, la medesima unità.

Laddove spettante, il CA “2Q” verrà attribuito con validità dal mese di aprile 2021 al mese di agosto 2021.

Si ricorda che l’importo effettivo di esonero applicabile, pur partendo da un valore “teorico” (la contribuzione datoriale quantificata sulla cd. “retribuzione persa” per le ore di integrazione salariale COVID fruite nel mese di giugno 2020), non può comunque superare:

  • la contribuzione datoriale relativa al mese o ai mesi di astratta spettanza dell’esonero (ossia ricadenti nel periodo compreso tra il 16 novembre 2020 e il 31 gennaio 2021 e per massimo quattro settimane);
  • la contribuzione datoriale dovuta nelle singole mensilità in cui venga applicato l’esonero (denunce di competenza delle mensilità comprese tra aprile 2021 – agosto 2021).

Codifiche Uniemens (flussi da 4/21 ad 8/21) Il codice da utilizzare in <DenunciaAziendale>, <AltrePartiteACredito>, <CausaleACredito> è “L904”, per i datori di lavoro che hanno sospeso o cessato l’attività è possibile il recupero dello sgravio attraverso la procedura di regolarizzazione contributive (Uniemens/vig); in tal caso il codice “2Q” dovrà essere richiesto per i mesi oggetto di regolarizzazione.


Per maggiori informazioni contattare Giovanni Balocchi responsabile dell’Ufficio Sindacale

Mail: balocchi@gia.pr.it Tel. 0521/2262 (centralino)

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