Esonero contributivo per assunzioni a tempo indeterminato – Circolare INPS 133/2020

01 dicembre 2020

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Con la circolare n. 133 /2020 l’Inps ha comunicato le istruzioni operative circa l’esonero totale previsto dagli artt. 6 e 7 del cd. Decreto Agosto.

Questo l’esonero “in pillole”:

  • Tipologia contrattuale ammessa: tempo indeterminato (anche trasformazione precedente tempo determinato), anche a tempo parziale
  • tipologie contrattuali non ammesse; apprendistato, lavoro domestico, lavoro a chiamata
  • datori di lavoro ammessi: privati (non agricoli), anche non imprenditori
  • periodo assunzione / trasformazione: 15 agosto – 31 dicembre 2020
  • misura dell’esonero: 100% dei contributi a carico ditta, nel rispetto del massimale di cui infra
  • durata dell’esonero: 6 mesi
  • condizione: i lavoratori non devono aver avuto un contratto a tempo indeterminato – nei 6 mesi precedenti l’assunzione – presso il medesimo datore di lavoro
  • settori turismo e stabilimenti termali; esonero ammesso anche per assunzioni a termine (15 agosto – 31 dicembre) per la durata del contratto, massimo 3 mesi. In caso di successiva trasformazione del contratto, sempre all’interno del periodo indicato, spetta anche l’esonero “generalizzato” semestrale previsto per la totalità dei datori di lavoro.

Entrando nel merito della circolare INPS, va subito sottolineato come l’Istituto non chiarisca a pieno la portata delle esclusione dall’esonero per “i lavoratori che abbiano avuto un contratto a tempo indeterminato nei sei mesi precedenti all’assunzione presso la medesima impresa”; non viene in particolare chiarito se tra questi contratti preclusivi della possibilità di accesso all’esonero vadano o meno annoverati quelli di apprendistato (è pur sempre un contratto a tempo indeterminato) e quello a chiamata a tempo indeterminato.

Come anticipato, la misura dell’esonero è pari alla contribuzione previdenziale a carico del datore di lavoro, con esclusione dei premi e contributi dovuti all’INAIL, per un importo massimo di 8.060 € su base annua, riparametrato e applicato su base mensile (671,66 € al mese, che possono ulteriormente essere riparametrati ad un importo giornaliero – pari a 21,66 € – nei casi di rapporti instaurati o risolti nel corso del mese) per un massimo di sei mensilità. In caso di part time il massimale deve essere proporzionalmente ridotto.

Il diritto alla fruizione dell’esonero è subordinato ai consueti principi di cui all’art. 31 del D.lgs. 150/15, oltre che al requisito di regolarità.

Sarebbe potenzialmente cumulabile con altri incentivi, perché così prevederebbe il comma 3, dell’art. 6, ma la previsione è di fatto inattuabile -dice l’INPS – dato che l’esonero qui in argomento comprende la totalità della contribuzione a carico azienda. A ben guardare, potrebbe esserci un potenziale margine di applicazione per le quote eccedenti il limite mensile dei 671,66 €, ipotesi questa che però INPS pare non non prendere in considerazione.

Per poter accedere all’esonero occorre presentare l’istanza on line “DL104-ES” presente nel “Portale delleAgevolazioni – ex Di.Res.Co.” (va peraltro detto che la nuova veste grafica del portale non aiuta a trovare questo o altri moduli, una volta effettuato l’accesso). Nel modulo (il cui manuale operativo è fornito in allegato alle presente) occorre indicare:

  • il lavoratore assunto/trasformato;
  • il codice della comunicazione obbligatoria (SARE) relativa al rapporto instaurato;
  • l’importo della retribuzione mensile media, comprensiva dei ratei di tredicesima ed eventualmente quattordicesima mensilità;
  • la misura dell’aliquota contributiva che può essere oggetto dello sgravio (come di prassi non sonoagevolabili le aliquote quali lo 0,30 destinato ai fondi di formazione continua, il FIS, le quote di TFR destinate al Fondo di Tesoreria, etc).

L’INPS, una volta ricevuta la domanda telematica ed esperiti i previsti controlli, calcola l’importo teoricodell’esonero e ne autorizza la fruizione per il periodo spettante, atraverso la successiva esposizione nel flusso Uniemens, a partire da quello di competenza “novembre 2020”, con le codifiche riportate in dettaglio al paragrafo 9 della circolare 133/2020, cui si fa rimando.

I datori di lavoro che, pur avendo diritto al beneficio, abbiano nel frattempo sospeso o cessato l’attività e intendano fruire dell’esonero spettante, dovranno avvalersi della procedura delle regolarizzazioni (Uniemens/vig).


Per maggiori informazioni contattare Giovanni Balocchi responsabile dell’Ufficio Sindacale

Mail: balocchi@gia.pr.it Tel. 0521/2262 (centralino)

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