Sospensione tirocini Formativi

13 marzo 2020

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Il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 marzo 2020 “Ulteriori disposizioni attuative del Decreto-Legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19. (20A01522) (GU n.59 del 8-3-2020) ha disposto all’art. 1 lettera h) che sono sospese “le attività formative svolte da altri enti pubblici, anche territoriali e locali e da soggetti privati”.

Il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 9 marzo 2020 “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull’intero territorio nazionale. (20A01558)” ha disposto che, allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID-19 le misure di cui all’art. 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 marzo 2020 sono estese all’intero territorio nazionale.

I tirocini extra curricolari di cui alla Legge regionale 17/2005 e ss.mm. e ii. ai sensi dell’Art. 24 sono “misure formative di politica attiva, finalizzate a creare un contatto diretto tra un soggetto ospitante e il tirocinante allo scopo di favorirne l’arricchimento del bagaglio di conoscenze, l’acquisizione di competenze professionali e l’inserimento e il reinserimento lavorativo. I tirocini consistono in periodi di orientamento al lavoro e di formazione in situazioni che non si configurano come rapporti di lavoro”.

I tirocini extra curricolari di cui all’Art. 26 novies costituiscono esperienze “di orientamento, formazione e inserimento o reinserimento finalizzati all’inclusione sociale, all’autonomia delle persone e alla riabilitazione” e pertanto, ai sensi del comma 1 dello stesso articolo sono regolati dalle disposizioni generali in materia.
I tirocini formativi e di orientamento di cui alle “Linee guida in materia di tirocini per persone straniere residenti all’estero, modulistica allegata e ipotesi di piattaforma informatica” approvate con l’Accordo tra Governo, Regioni e Province Autonome di Trento e Bolzano siglato in data 05/08/2014 sono tirocini “finalizzati al completamento di un percorso professionale iniziato nel paese di origine”.

Pertanto, i tirocini, nelle tre fattispecie sopra specificate, costituiscono misure di politica attiva del lavoro e rappresentano esperienze di socializzazione con il mondo del lavoro che associano alla componente di apprendimento un obiettivo di inserimento o di reinserimento lavorativo nonché di inclusione sociale delle persone a rischio di marginalità.

Concordemente agli indirizzi assunti dalle Regioni nell’ambito della IX Commissione tenutasi nella giornata dell’11 Marzo 2020, la Regione Emilia Romagna dispone:
– di sospendere lo svolgimento dei tirocini extracurricolari fino al 3 Aprile 2020

Tuttavia, laddove le specificità del soggetto ospitante, sia dal punto di vista dei contenuti del progetto formativo sia dal punto di vista della disponibilità di tecnologie telematiche lo consentano, è possibilità attivare modalità di svolgimento delle attività previste dal progetto formativo alternative alla presenza in azienda, attraverso il pieno utilizzo delle tecnologie telematiche, fatta salva la condivisione dai soggetti coinvolti ovvero del promotore, dell’ospitante e del tirocinante.

Si specifica inoltre che la sospensione, è ammessa anche in deroga alle limitazioni poste dalla normativa regionale e disciplinata dall’art. 25 della Legge Regionale 17/2005 e ss.mm. e ii.

Il periodo di sospensione non concorre al computo della durata complessiva del tirocinio, nel rispetto dei limiti massimi indicati al comma 3 dello stesso articolo 25. Resta in capo al soggetto ospitante la procedura di proroga del termine.

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