Decreto Legge “Ristori bis” n. 149/2020 – Le disposizioni in materia di lavoro

11 novembre 2020

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È stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 279 del 9/11/2020 il Decreto Legge n. 149 del 9 novembre 2020 (cd. Decreto “Ristori bis”), entrato in vigore il 9 novembre stesso, che introduce ulteriori misure in tema di salute, sostegno a lavoratori e imprese, sicurezza e giustizia connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19.

Di seguito le principali misure previste dal Decreto in materia di lavoro.

Art. 11 – Sospensione dei versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali per i datori di lavoro privati con sede operativa nei territori interessati dalle nuove misure restrittive

La sospensione dei versamenti contributivi dovuti nel mese di novembre 2020, stabilita dall’articolo 13, del Decreto “Ristori”, si applica anche in favore dei datori di lavoro privati appartenenti ai settori individuati nell’allegato 1 del Decreto Ristori bis. La predetta sospensione non opera relativamente ai premi per l’assicurazione obbligatoria INAIL.

E’ altresì sospeso il versamento dei contributi previdenziali e assistenziali dovuti nel mese di novembre 2020, in favore dei datori di lavoro privati che abbiano unita’ produttive od operative nelle aree del territorio nazionale, caratterizzate da uno scenario di massima gravita’ e da un livello di rischio alto (c.d. Zone rosse), individuate dal D.P.C.M. 3 novembre 2020 e dall’art. 30 del Decreto Ristori bis, appartenenti ai settori individuati nell’allegato 2 del D.L. n. 149/2020.

I dati identificativi relativi ai suddetti datori verranno comunicati, a cura dell’Agenzia delle Entrate, all’INPS, al fine di consentire il riconoscimento ai beneficiari delle misure concernenti la sospensione.

I pagamenti dei contributi previdenziali e assistenziali sospesi devono essere effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, in un’unica soluzione entro il 16 marzo 2021 o mediante rateizzazione fino a un massimo di 4 rate mensili di pari importo, con il versamento della prima rata entro il 16 marzo 2021. Il mancato pagamento di 2 rate, anche non consecutive, determina la decadenza dal beneficio della rateazione.

Art. 12 – Misure in materia di integrazione salariale

Sono prorogati al 15 novembre 2020 i termini decadenziali di invio delle domande di accesso ai trattamenti collegati all’emergenza COVID-19 di cui agli articoli da 19 a 22-quinquies del Decreto-Legge 17 marzo 2020, n. 18 (Cura Italia) convertito con modificazioni dalla Legge 24 aprile 2020, n. 27 e successive modificazioni e integrazioni e di trasmissione dei dati necessari per il pagamento o per il saldo degli stessi che, in applicazione della disciplina ordinaria, si collocano tra il 1° e il 30 settembre 2020.

Ulteriore novità apportata dal Decreto Legge Ristori bis riguarda l’estensione della platea dei lavoratori destinatari dei trattamenti d’integrazione salariale.

I trattamenti di integrazione salariale di cui all’articolo 12, del Decreto “Ristori”, sono infatti riconosciuti anche in favore dei lavoratori in forza al 9 novembre 2020 (data di entrata in vigore del Decreto Legge n. 149/2020).

Art. 13 – Congedo straordinario per i genitori in caso di sospensione della didattica in presenza delle scuole secondarie di primo grado

Limitatamente alle aree del territorio nazionale, caratterizzate da uno scenario di massima gravità e da un livello di rischio alto (c.d. Zone rosse), nelle quali sia stata disposta la sospensione dell’attività didattica in presenza delle scuole secondarie di primo grado e nelle sole ipotesi in cui la prestazione lavorativa non possa essere svolta in modalità agile, è riconosciuta alternativamente ad entrambi i genitori di alunni delle suddette scuole, lavoratori dipendenti, la facoltà di astenersi dal lavoro per l’intera durata della sospensione dell’attività didattica in presenza.

Per i periodi di congedo fruiti è riconosciuta, in luogo della retribuzione, un’indennità pari al 50% della retribuzione stessa, con riconoscimento della contribuzione figurativa.

Il beneficio è riconosciuto anche ai genitori di figli con disabilita’ in situazione di gravità accertata, iscritti a scuole di ogni ordine e grado o ospitati in centri diurni a carattere assistenziale, per i quali sia stata disposta la chiusura.

Art. 14 – Bonus baby-sitting

Dal 9 novembre 2020 e limitatamente alle aree del territorio nazionale, caratterizzate da uno scenario di massima gravità e da un livello di rischio alto (c.d. Zone rosse), nelle quali sia stata disposta la sospensione dell’attività didattica in presenza delle scuole secondarie di primo grado, i genitori lavoratori di alunni delle suddette scuole iscritti alla Gestione separata o iscritti alle gestioni speciali dell’assicurazione generale obbligatoria e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, hanno diritto a fruire di uno o piu’ bonus per l’acquisto di servizi di baby-sitting nel limite massimo complessivo di 1000 euro, da utilizzare per prestazioni effettuate nel periodo di sospensione dell’attività didattica in presenza.

La fruizione del bonus è riconosciuta alternativamente ad entrambi i genitori, nelle sole ipotesi in cui la prestazione lavorativa non possa essere svolta in modalità agile ed è subordinata alla condizione che nel nucleo familiare non vi sia altro genitore beneficiario di strumenti di sostegno al reddito, in caso di sospensione o cessazione dell’attività lavorativa o altro genitore disoccupato o non lavoratore.

Il beneficio si applica, in riferimento ai figli con disabilità in situazione di gravità accertata, iscritti a scuole di ogni ordine e grado o ospitati in centri diurni a carattere assistenziale, per i quali sia stata disposta la chiusura.

Il bonus non è riconosciuto per le prestazioni rese dai familiari.


Per maggiori informazioni contattare Giovanni Balocchi responsabile dell’Ufficio Sindacale

Mail: balocchi@gia.pr.it Tel. 0521/2262 (centralino)

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