Decreto Aiuti quater – Elevato a 3.000 euro il limite di esenzione da IRPEF e contributi dei redditi in natura erogati nel 2022

16 novembre 2022

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Il decreto c.d. Aiuti-quater, approvato dal Consiglio dei Ministri dello scorso 10 novembre e attualmente in attesa di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale, ha, tra le altre misure, innalzato a 3.000 euro il valore dei beni che possono essere ceduti e dei servizi che possono essere prestati dal datore di lavoro ai propri dipendenti in esenzione da IRPEF e contributi, per l’anno 2022.

Come si ricorderà tale limite stabilito a regime in 258,23 euro dal comma 3 dell’articolo 51 del D.P.R. n.917/86, T.U.I.R., era già stato elevato, per l’anno in corso, a 600 euro dall’articolo 12 del D.L. n. 115/2022, c.d. Aiuti-bis.

L’allargamento del plafond riguarda i titolari di reddito di lavoro dipendente e assimilati (es. collaboratori coordinati e continuativi, amministratori, titolari di borse di studio) e che i redditi in natura possono essere attribuiti anche ad personam, vale a dire senza coinvolgere necessariamente la generalità o intere categorie di lavoratori dipendenti e assimilati.

Resta ferma la possibilità, da parte del datore di lavoro, di erogare o di rimborsare ai dipendenti e assimilati, in esenzione da IRPEF e contributi, entro il limite di cui sopra, le spese sostenute per il pagamento delle utenze domestiche di acqua, luce e gas.

Resta fermo, inoltre, che qualora il valore dei beni o dei servizi prestati, nonché le somme erogate o rimborsate ai dipendenti e assimilati per il pagamento delle utenze domestiche del servizio idrico integrato, dell’energia elettrica e del gas naturale, dovessero risultare per l’anno in corso superiori a 3.000 euro, il datore di lavoro dovrà assoggettare a tassazione e a contribuzione l’intero importo corrisposto.

Il decreto Aiuti-quater, per quanto emerge dalle bozze in circolazione, interviene modificando l’articolo 12 del D.L. n. 115/2022.

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