25 marzo 2020
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Come noto (cfr. Notizie n. 10/2019 e n. 11/2020), il Decreto “Cura Italia” (art. 65 del DL n. 18/2020) ha previsto, a favore degli esercenti attività d’impresa, un credito d’imposta pari al 60% dell’ammontare del canone di locazione, relativo al mese di marzo 2020, di immobili rientranti nella categoria catastale C/1.
L’agevolazione spetta al conduttore ed è riservata ai soggetti esercenti attività d’impresa e non si applica alle attività che restano aperte durante l’emergenza coronavirus, individuate agli allegati 1 e 2 del Dpcm 11 marzo 2020 (ad esempio, le farmacie, i negozi di alimentari e le edicole).
Il canone su cui calcolare il credito è quello relativo al “mese di marzo 2020” e almeno per ora limitato a questa sola finestra mensile (salvo possibili estensioni da parte di nuovi provvedimenti normativi).
Il credito è calcolato sul canone contrattualmente riferibile al mese di marzo, senza che su ciò influisca in alcun modo il principio di cassa. Non rilevano, perciò, eventuali ritardi di pagamento o dilazioni accordate dal locatore.
L’utilizzo del credito può avvenire solo in compensazione attraverso i servizi telematici dell’Agenzia delle entrate (con altri tributi) in base all’articolo 17 del Dlgs 241/97 tramite il modello F24, con il codice tributo:
- 6914 («Credito d’imposta canoni di locazione botteghe e negozi -articolo 65 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18»), istituito con la risoluzione 13/E del 20 marzo 2020.
Come previsto dalla sopra citata risoluzione, il codice tributo “6914” è utilizzabile a decorrere dal 25 marzo 2020.