CQC. Nuove disposizioni per il conseguimento e il rinnovo – Decreto ministeriale 30 luglio

Seguici anche su

Facebook
YouTube
LinkedIn
Instagram

Si comunica che sulla gazzetta ufficiale n. 221 del 15/9/2021 é stato finalmente pubblicato il decreto ministeriale 30 luglio 2021, n. 311 che, nel dare piena attuazione alla nuova direttiva comunitaria 645/2018 e al suo decreto legislativo di recepimento 10 giugno 2020, n. 50, ha introdotto numerose modifiche alla disciplina riguardante il conseguimento della carta di qualificazione del conducente (CQC) ed in particolare al suo rinnovo quinquennale.

II nuovo decreto, che sostituirà gradualmente il precedente DM 20 settembre 2013 (che finora regola la materia), entrerà in vigore il 15 ottobre 2021 per la maggior parte delle sue disposizioni, mentre per altre viene prevista una disciplina transitoria di applicabilità di maggior periodo.

Sulle disposizioni del nuovo provvedimento, composto da 24 articoli e 26 pagine, la Direzione generale della Motorizzazione ha già annunciato che emanerà una specifica circolare esplicativa.

Nel fare riserva di fornire un’illustrazione completa della novità ora introdotte e dell’intera disciplina a dopo l’emanazione della menzionata circolare, si rammenta sinteticamente che le modifiche più importanti riguardano (cfr. anche circolare FIAP n. 230 del 12 luglio 2021 disponibile al seguente link httDS’  llbit.lv/3hl8BDH):

  • Docenti: vengono abilitati sia i medici, sia gli esperti di organizzazione aziendale, che hanno maturato 2 anni di esperienza (rispettivamente nella docenza o in impresa di autotrasporto) e non più 3 anni negli ultimi 5:
  • viene confermato che il Responsabile di sede o del corso, effettuato dall’Ente autorizzato, possa dichiarare l’idoneità del materiale didattico utilizzato;
  • viene consentito di svolgere la formazione periodica per il rinnovo quinquennale della CQC, non solo con un corso unico (o integrale, come viene definito), da svolgere negli ultimi 12 mesi di validità della CQC (nella prima bozza il MIMS prevedeva solo 6 mesi), ma anche con un corso frazionato, composto da 5 moduli da svolgere nell’intero quinquennio (non necessariamente un modulo ogni anno — come nella prima bozza — ma anche con più moduli per anno, con il vincolo di effettuare l’ultimo modulo nell’ultimo anno del quinquennio);
  • viene consentito di ridurre la durata complessiva (35 ore) del corso di rinnovo CQC, con tre ore in meno per ciascuno dei seguenti corsi, già svolti dagli autisti nel quinquennio: corso per il patentino ADR: corso per il trasporto animali

Per maggiori informazioni contattare Chiara Minetti referente dell’Ufficio Economico

Mail: chiara.minetti@gia.pr.it – Tel. 0521/2262 (centralino).

Documenti

Chiedi informazioni e scopri tutti i vantaggi per gli associati GIA

Scopri di più

Contenuto protetto

Per poter visualizzare il contenuto è necessarrio effettuare il login.

Facebook
YouTube
LinkedIn
Instagram