Costi chilometrici di auto e moto: in Gazzetta Ufficiale le tariffe per il 2020

23 gennaio 2020

 

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Relativamente all’anno 2020, si comunica che per la determinazione dei costi chilometrici per auto e moto, occorre fare riferimento a quanto pubblicato nel supplemento ordinario n. 57 alla Gazzetta n. 305 del 31 dicembre 2019.

Dal ciclomotore all’auto elettrica, ognuno ha il suo. Le tabelle, elaborate dall’Aci, tengono conto dei costi di esercizio del mezzo e della sua progressiva usura, come previsto dalla normativa vigente (articolo 3, comma 1, Dlgs 314/1997).

L’Agenzia delle entrate, con un proprio comunicato, rende note le tabelle dell’Aci che fissano tali costi. Serviranno per determinare l’imponibile da includere nel reddito di lavoro dipendente, quando il veicolo aziendale è utilizzato anche per l’uso personale da dipendenti e Co.co.co.

Le tabelle – suddivise in due parti: la prima fino al 30 giugno e la seconda a partire dal 1° luglio (la distinzione deriva dalle modifiche apportate dalla legge di bilancio 2020, che ha di fatto sostituito l’art. 51 comma 4 lettera a) del TUIR) – si riferiscono alle seguenti categorie di autoveicoli e motocicli:

  • autoveicoli a benzina in produzione
  • autoveicoli a gasolio in produzione
  • autoveicoli a benzina-gpl, benzina-metano, metano esclusivo in produzione
  • autoveicoli elettrici e ibridi in produzione
  • autoveicoli a benzina fuori produzione
  • autoveicoli a gasolio fuori produzione
  • autoveicoli a benzina-gpl, benzina-metano, metano esclusivo fuori produzione
  • autoveicoli elettrici e ibridi fuori produzione
  • motoveicoli.

Come noto, per le autovetture, gli autoveicoli per trasporto promiscuo (persone e cose), gli autocaravan (articolo 54, comma 1, lettere a), c) e m), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285), i motocicli e i ciclomotori “concessi in uso promiscuo” (aziendale e personale), il valore del compenso in natura (per l’uso personale) da assoggettare a Irpef e ad addizionali è pari al 30% dell’importo corrispondente ad una percorrenza convenzionale di 15 mila chilometri calcolato sulla base del costo chilometrico di esercizio desumibile dalle tabelle nazionali Aci (Automobile club d’Italia), al netto degli ammontari eventualmente trattenuti al dipendente (articolo 51, comma 4, lettera a, Tuir).

Novità

L’art. 1 comma 633 della L. 160/2019 (legge di bilancio 2020) ha espressamente disposto che resta ferma l’applicazione della disciplina prevista dall’art. 51 comma 4 lett. a) del TUIR nel testo vigente al 31 dicembre 2019 “per i veicoli concessi in uso promiscuo con contratti stipulati entro il 30 giugno 2020”.

Le nuove tariffe devono essere utilizzate sia per il calcolo dei rimborsi spettanti ai dipendenti e professionisti che utilizzano il proprio mezzo per conto di attività del datore di lavoro sia per il calcolo della remunerazione aggiuntiva alla retribuzione principale del dipendente, al quale l’azienda eroga beni e servizi a condizioni più vantaggiose rispetto a quelle esistenti sul mercato.

Per ciascun mezzo di trasporto, è possibile rintracciare nell’ultima colonna dei prospetti, il valore del fringe benefit annuale da riportare nella dichiarazione.

Le nuove tabelle ACI 2020 con importi validi dal 1° luglio individuano, per tutti i modelli, gli importi dei fringe benefit in apposite colonne distinte in base alle suddette percentuali (25%, 30%, 40% o 50%).

Ad esempio, considerando, una berlina media (es. Audi A4 2.0 TDI 230 CV), il costo chilometrico ACI per il 2020 è pari a 0,6949, per cui, come evidenziato dalla stessa tabella relativa agli autoveicoli a gasolio, il fringe benefit annuale è determinato come di seguito:

  • 606,05, con percentuale del 25% (25% di 0,6949 × 15.000 km);
  • 127,26 con percentuale del 30%;
  • 169,68 con percentuale del 40%;
  • 212,10 con percentuale del 50%.

Casi particolari

Se l’auto è assegnata al lavoratore in uso promiscuo soltanto per un periodo, il calcolo dell’imponibile va fatto esclusivamente per quei giorni.

Nel caso in cui il datore di lavoro trattenga dallo stipendio o riceva direttamente dal lavoratore una somma in cambio dell’uso del mezzo anche a scopo personale, quell’importo deve essere scalato dal reddito imponibile del fringe benefit.

Per il veicolo fornito dall’azienda ma utilizzato solo a uso personale, invece, non può essere applicata la determinazione forfetaria, ma piuttosto la regola generale disciplinata dall’articolo 9 del Tuir, che definisce il criterio del valore normale riferito, in questo caso, al valore di mercato del noleggio del tipo di automezzo utilizzato.

Valutazione dell’imponibile separata, infine, per il box o gli eventuali altri beni o servizi accessori concessi al dipendente e connessi all’uso del mezzo.

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