Collocamento mirato – Prospetto informativo: individuazione della base computo per il calcolo della quota d’obbligo in caso di c.d. “passaggio di appalto”

14 gennaio 2021

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Premessa

L’Ispettorato del lavoro, con la nota n. 1046 del 26 novembre 2020, ha precisato che “in caso di “cambio appalto”, il personale assorbito in adempimento di obbligo di legge, contratto collettivo o clausola contenuta nel bando, è escluso dalla base di computo della quota di riserva ex lege n. 68/1999.

In vista della scadenza annuale relativa alla trasmissione del prospetto informativo (art. 9, comma 6, legge n. 68/1999), ricordiamo questo importante chiarimento dell’Ispettorato nazionale del lavoro, emanato su conforme parere dell’Ufficio legislativo del Ministero del lavoro.

Il parere dell’Ispettorato nazionale del lavoro

Il parere dell’Ispettorato generalizza una interpretazione, a suo tempo limitata al settore degli appalti delle pulizie, secondo la quale “la copertura della quota di riserva deve essere assicurata calcolandola “sulla base dell’organico già in servizio presso l’impresa medesima al momento dell’acquisizione dell’appalto, ferma restando, com’è evidente, la permanenza in servizio dei disabili eccedenti provenienti dall’impresa cessata, a norma di legge”, considerato il carattere provvisorio dell’incremento occupazionale, destinato a subire una contrazione al temine dell’esecuzione dell’appalto stesso. Pertanto, il personale che transita dall’azienda uscente alla subentrante non dovrà essere computato nella quota di riserva ai fini dell’art. 3 della L. n. 68/1999”.

A tale conclusione – che uniforma la disciplina del “cambio appalto” per tutte le situazioni obiettivamente uguali e degne di analogo trattamento – l’Ispettorato giunge prendendo le mosse dalla circolare 6 agosto 2001, n. 77 del Ministero del lavoro, del successivo interpello n. 23 del 1 agosto 2012, e della giurisprudenza (Consiglio di stato, sentenza 15 maggio 2017, n. 2252), secondo la quale “dal computo dei lavoratori impiegati ai fini della quota di riserva debbano essere esclusi i lavoratori assunti in virtù delle cosiddette clausole sociali, ossia il personale assunto a seguito dell’aggiudicazione di un appalto e destinato, al termine dello stesso, a transitare alle dipendenze del nuovo appaltatore (in termini nota del Ministero del Lavoro 1 agosto 2012, n. 23). Per vero, l’incremento occupazionale del personale già impegnato in un appalto e acquisito per “cambio appalto” ha carattere provvisorio, destinato a ridursi al termine dell’esecuzione dell’appalto, e pertanto non dovrà essere computato nella quota di riserva”.

Impatto sul prospetto informativo

In conseguenza della posizione dell’organo ispettivo e del Ministero del lavoro, le imprese potranno escludere dalla base di computo il personale transitato temporaneamente nel proprio organico per effetto dell’obbligo (legale o contrattuale) inerente all’applicazione dell’istituto del “cambio appalto”. Tale personale, quindi, non produrrà conseguenze sul quadro aziendale al 31 dicembre del 2020 che verrà rappresentato nel prospetto informativo, in scadenza il 31 gennaio prossimo.

Durata della esclusione

L’Ispettorato rileva che la durata della esclusione dalla base di computo del personale oggetto del “cambio appalto” sia riferita alla durata dell’appalto, poiché in tale momento il personale potrà essere assunto dalla subentrante o tornerà presso la cedente, venendo così computato nelle rispettive basi di computo.

La variazione, quindi, non influirà sulla determinazione dell’organico aziendale ordinario.


Per maggiori informazioni contattare Giovanni Balocchi responsabile dell’Ufficio Sindacale

Mail: balocchi@gia.pr.it Tel. 0521/2262 (centralino)

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