Cassa Integrazione in Deroga: decreto interministeriale attuativo n. 9 del 2020, circolare del Ministero del Lavoro n. 11 del 2020

08 luglio 2020

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Il Ministero del Lavoro ha pubblicato sul sito il decreto interministeriale – adottato di concerto con il Ministero dell’Economia – n. 9 del 20 giugno 2020 e la circolare esplicativa n. 11 del 1° luglio 2020 sulle novità normative in materia di cassa integrazione in deroga.

Rinviando ad una più approfondita lettura del decreto e della circolare, evidenziamo gli elementi salienti.

Per poter accedere alle prestazioni in deroga previste dal decreto n. 34 del 2020 (art. 70) per ulteriori 5 settimane, è necessario che siano state autorizzate tutte le precedenti 9 settimane di CIGD, da parte – in base alle rispettive competenze – delle Regioni, Province autonome o Ministero del Lavoro, a prescindere dall’effettivo utilizzo dell’ammortizzatore autorizzato.

L’istanza per il riconoscimento delle ulteriori 5 settimane non va più presentata alla Regione o al Ministero del Lavoro. Il DL n. 34 del 2020 ha previsto che vada presentata all’Inps territorialmente competente, anche in caso di richiesta da parte delle imprese c.d. plurilocalizzate (e cioè quei datori di lavoro con unità produttive situate in 5 o più regioni).

Il DL n. 34 del 2020 ha poi previsto la possibilità di richiedere un ulteriore periodo di 4 settimane di CIGD per periodi decorrenti dal 1°settembre 2020 al 31 ottobre 2020, limitatamente ai datori di lavoro che abbiano interamente fruito il periodo di 14 settimane.

Il successivo DL n. 52 del 2020 ha anticipato la possibilità di usufruire delle citate 4 settimane rispetto al periodo 1°settembre-31 ottobre, esclusivamente per i datori di lavoro che abbiano interamente fruito del periodo precedentemente concesso fino alla durata massima delle 14 settimane.

Anche la richiesta delle ulteriori 4 settimane di CIGD deve essere presentata all’Inps territorialmente competente.

Le domande di CIGD devono essere presentate, a pena di decadenza, entro la fine del mese successivo a quello in cui ha avuto inizio la sospensione (art. 22 DL n. 18/20). In sede di prima applicazione, questo termine è differito al trentesimo giorno successivo all’entrata in vigore del DL n. 52/20 (17 luglio 2020) se tale ultima data è posteriore a quella innanzi indicata.

Per le domande riferite a periodi di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa che hanno avuto inizio nel periodo ricompreso tra il 23 febbraio 2020 e il 30 aprile 2020 il termine è fissato a pena di decadenza al 15 luglio 2020.

I datori di lavoro che abbiano erroneamente presentato domanda per i trattamenti diversi da quelli a cui avrebbero diritto o comunque con errori o omissioni possono presentare domanda nelle modalità corrette entro trenta giorni dalla comunicazione dell’errore a pena di decadenza.

La presentazione della domanda nella modalità corretta è considerata comunque tempestiva se presentata entro 30 giorni dall’entrata in vigore del DL n. 52 del 2020, ossia entro il 17 luglio 2020.

Segnaliamo che l’applicazione Inps per presentare le domande di CIGD in caso di imprese plurilocalizzate non è ancora disponibile sul sito dell’Istituto.

Nelle more, alcune imprese multilocalizzate stanno presentando la domanda al Ministero del Lavoro. In questo caso, l’Inps dovrebbe rimettere in termine le imprese interessate, prevedendo la possibilità di presentare la domanda di CIGD per coloro che hanno presentato la domanda ad un’altra amministrazione non competente.

Il decreto del Ministero del Lavoro n. 9/2020 ha altresì previsto i seguenti termini:

  • a decorrere dal 18 giugno 2020, ai fini della richiesta dell’anticipazione di pagamento del 40% del trattamento, l’istanza è presentata all’INPS, entro il quindicesimo giornosuccessivo a quello in cui ha avuto inizio il periodo di sospensione o di riduzione dell’attività. Se il periodo di sospensione o di riduzione ha avuto inizio prima del 18 giugno 2020, l’istanza è presentata entro il quindicesimo giorno successivo alla medesima data (ovvero entro il 3 luglio 2020);
  • in tutti i casi in cui l’istanza non sia trasmessa entro i suddetti termini, la medesima è comunque presentata, a pena di decadenza, entro la fine del mese successivo a quello in cui ha avuto inizio il periodo di sospensione o di riduzione dell’attività. In sede di prima applicazione, tale termine è spostato al trentesimo giorno successivo all’entrata in vigore del DL n. 52 del 2020 (17 luglio 2020), se tale ultima data è posteriore a quella innanzi indicata;
  • per i trattamenti riferiti a periodi di sospensione o riduzione dell’attività che hanno avuto inizio nel periodo 23 febbraio 2020 – 30 aprile 2020, l’istanza può essere presentata a pena di decadenza entro il 15 luglio 2020.

Ricordiamo che

  • i lavoratori per poter essere beneficiari dei trattamenti di cassa integrazione in deroga devono essere stati assunti alla data del 25 marzo 2020;
  • e che il datore di lavoro deve inviare all’Inps tutti i dati necessari per il pagamento o il saldo dell’integrazione salariale, secondo le modalità stabilite dall’Istituto, entro la fine del mese successivoa quello in cui si è collocato il periodo di integrazione salariale o se posteriore entro 30 giorni dall’adozione del provvedimento di concessione. In sede di prima applicazione, il termine è spostato al trentesimo giorno successivo all’entrata in vigore del DL n. 52 del 2020 (17 luglio 2020) se tale data è posteriore. Trascorsi inutilmente tali termini il pagamento della prestazione e gli oneri connessi rimangono a carico del datore di lavoro inadempiente.

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