Buono fiere Italia – Apertura della piattaforma per la presentazione delle domande

11 agosto 2022

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Nel quadro degli interventi delineati dal decreto-legge del 17 maggio 2022 n. 50 (c.d. “Decreto Aiuti”), convertito con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 15 luglio 2022 n. 164, l’articolo 25-bis ha previsto un nuovo incentivo. Si tratta di un buono del valore massimo di 10.000 euro, erogabile in favore delle imprese aventi sede operativa nel territorio nazionale per la partecipazione alle manifestazioni fieristiche internazionali di settore organizzate in Italia.

Lo stanziamento complessivo previsto per l’intervento è di 34 milioni di euro, per l’anno 2022.

Beneficiari

L’incentivo “Buono Fiere” è rivolto a tutte le imprese aventi sede operativa nel territorio nazionale che, nel periodo compreso tra il 16 luglio 2022 e il 31 dicembre 2022, partecipano alle manifestazioni fieristiche internazionali di settore organizzate in Italia, di cui al calendario fieristico approvato dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome. (http://www.regioni.it/home/calendario-manifestazioni-fieristiche-2662/).

All’atto della presentazione della richiesta, ciascun richiedente fornisce le necessarie dichiarazioni sostitutive di certificazione o di atto notorio, in cui attesta:

  1. di avere sede operativa nel territorio nazionale e di essere iscritto al Registro delle imprese della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura territorialmente competente;
  2. di avere ottenuto l’autorizzazione a partecipare a una o più delle manifestazioni fieristiche internazionali di settore;
  3. di avere sostenuto o di dover sostenere spese e investimenti per la partecipazione a una o più delle manifestazioni fieristiche internazionali di settore;
  4. di non essere sottoposto a procedura concorsuale e di non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione anche volontaria, di amministrazione controllata, di concordato preventivo o in qualsiasi altra situazione equivalente secondo la normativa vigente;
  5. di non essere destinatario di sanzioni interdittive di cui all’articolo 9, comma 2, lettera d), del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, e di non trovarsi in altre condizioni previste dalla legge come causa di incapacità a beneficiare di agevolazioni finanziarie pubbliche o comunque a ciò ostative;
  6. di non avere ricevuto altri contributi pubblici per le medesime finalità di cui al presente articolo;
  7. di essere a conoscenza delle finalità del buono nonché’ delle spese e degli investimenti rimborsabili mediante il relativo utilizzo

Il Buono Fiere, che può riguardare la partecipazione a una o più manifestazioni fieristiche, può essere richiesto una sola volta da ciascun soggetto beneficiario.

Spese ammissibili

Sono ammissibili all’agevolazione, fino a esaurimento delle risorse disponibili per l’intervento, le spese sostenute dalle imprese per la partecipazione alle manifestazioni fieristiche, consistenti in:

  • spese per l’affitto degli spazi espositivi. Oltre all’affitto degli spazi espositivi, rientrano in tale categoria le spese relative al pagamento di quote per servizi assicurativi e altri oneri obbligatori previsti dalla manifestazione fieristica;
  • spese per l’allestimento degli spazi espositivi, comprese le spese relative a servizi di progettazione e di realizzazione dello spazio espositivo, nonché all’esecuzione di allacciamenti ai pubblici servizi;
  • spese per la pulizia dello spazio espositivo;
  • spese per il trasporto di campionari specifici utilizzati esclusivamente in occasione della partecipazione alle manifestazioni fieristiche, compresi gli oneri assicurativi e similari connessi, nonché le spese per i servizi di facchinaggio o di trasporto interno nell’ambito dello spazio fieristico;
  • spese per i servizi di stoccaggio dei materiali necessari e dei prodotti esposti;
  • spese per il noleggio di impianti audio-visivi e di attrezzature e strumentazioni varie;
  • spese per l’impiego di hostess, steward e interpreti a supporto del personale aziendale;
  • spese per i servizi di catering per la fornitura di buffet all’interno dello spazio espositivo;
  • spese per le attività pubblicitarie, di promozione e di comunicazione, connesse alla partecipazione alla fiera e quelle sostenute per la realizzazione di brochure di presentazione, di poster, cartelloni, flyer, cataloghi, listini, video o altri contenuti multimediali, connessi alla partecipazione alla manifestazione fieristica.

Non sono ammesse all’agevolazione le spese relative a imposte e tasse. L’imposta sul valore aggiunto è ammissibile all’agevolazione solo se la stessa rappresenta per il beneficiario un costo effettivo non recuperabile.

Contributo

Contributo a fondo perduto, in regime de minimis, nella misura massima di 10.000 euro, pari al 50% delle spese sostenute dalle imprese che partecipano a fiere internazionali organizzate sul territorio italiano nel periodo che va dal 16 luglio (data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto Aiuti) sino al 31 dicembre 2022.

Le agevolazioni di cui al presente decreto non sono cumulabili, con riferimento alle medesime spese, con altre agevolazioni pubbliche che si configurino come aiuti di Stato, nemmeno in de minimis.

Modalità di presentazione della domanda

A decorrere dalle ore 10:00 del 7 settembre 2022 e fino al termine iniziale di apertura dello sportello per l’invio delle domande di agevolazione, inoltre, i soggetti proponenti possono verificare, ai fini dello svolgimento delle successive procedure di compilazione e finalizzazione della domanda di agevolazione, il possesso dei requisiti tecnici e delle necessarie autorizzazioni per accedere e utilizzare la procedura informatica.

Le domande di agevolazione devono essere presentate dal legale rappresentante dell’impresa esclusivamente per via elettronica, utilizzando la procedura informatica messa a disposizione sul sito internet del Ministero (www.mise.gov.it), sezione “Buono Fiere”, dalle ore 10:00 alle ore 17:00 di tutti i giorni lavorativi, dal lunedì al venerdì, a decorrere dal 9 settembre 2022, salvo eventuale diversa determinazione che sarà preventivamente resa nota sul sito internet del Ministero.

L’iter di presentazione della domanda per il rilascio del buono fiere prevede l’espletamento delle seguenti attività:

  1. accesso del soggetto proponente alla procedura informatica, attraverso CNS (carta Nazionale dei Servizi);
  2. immissione delle informazioni e dei dati richiesti per la compilazione della domanda nella procedura informatica;
  3. finalizzazione della domanda.

All’atto della presentazione della domanda, ciascun richiedente deve comunicare un indirizzo di posta elettronica certificata valido e funzionante nonché le coordinate di un conto corrente bancario a sè intestato. Ciascun richiedente fornisce, altresì, le necessarie dichiarazioni sostitutive di certificazione o di atto notorio, secondo il modello reso disponibile nella piattaforma.

Il Buono Fiere è assegnato dal Ministero, sulla base dell’ordine temporale di ricezione delle domande, ed è inviato dal Ministero all’indirizzo di posta elettronica certificata del soggetto beneficiario, come indicata in sede di presentazione della domanda.

Il “Buono fiere”, che può riguardare la partecipazione a una o più manifestazioni fieristiche, può essere richiesto una sola volta da ciascun soggetto beneficiario ed è valido fino al 30 novembre 2022, termine entro cui i beneficiari dovranno richiedere il rimborso delle spese sostenute.

Erogazione del buono

Ai fini dell’erogazione dell’agevolazione, i soggetti beneficiari devono presentare, attraverso la procedura informatica, con le modalità e i termini indicati con successivo provvedimento del Direttore generale per gli incentivi alle imprese e fermo restando il termine finale di validità del buono, apposita istanza di rimborso delle spese e degli investimenti effettivamente sostenuti per la partecipazione alle manifestazioni fieristiche.

All’istanza di rimborso deve essere allegata copia del buono fiere, delle fatture attestanti le spese e gli investimenti sostenuti, con il relativo dettaglio, la documentazione attestante l’avvenuto pagamento delle stesse, nonché apposita dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà mediante la quale il soggetto beneficiario attesta la avvenuta, effettiva partecipazione alle manifestazioni fieristiche per le quali è richiesto il rimborso delle spese.

Per le istanze di agevolazione che abbiano ad oggetto la partecipazione a manifestazioni fieristiche in programma nel mese di dicembre 2022, la citata dichiarazione in ordine all’avvenuta partecipazione alla manifestazione fieristica deve essere presentata, tramite la procedura informatica, entro e non oltre il 31 gennaio 2023. La mancata presentazione della predetta dichiarazione è causa di revoca dell’agevolazione.

Il testo completo del decreto ed il fac-simile di modulistica sono reperibili al link

https://www.mise.gov.it/index.php/it/normativa/decreti-direttoriali/decreto-direttoriale-4-agosto-2022-termini-e-modalita-di-presentazione-delle-domande-per-il-rilascio-del-buono-fiere


Per ulteriori informazioni gli interessati possono contattare l’Ufficio Credito (dott.ssa Veronica Formentini 0521/226469).

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