Bonus facciate: primi chiarimenti Agenzia entrate. Online un video per farsi un’idea in tre minuti

 

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Come noto, la legge di Bilancio 2020 ha introdotto una detrazione pari al 90% in relazione alle spese sostenute – nel 2020 – per il recupero o restauro della facciata esterna degli edifici esistenti ubicati in determinate zone (cfr. Notizie n. 2/2020).

La detrazione è:

  • fatta valere ai fini IRPEF o IRES,
  • ripartita in dieci quote annuali costanti e di pari importo nell’anno di sostenimento delle spese (2020) e in quelli successivi, fino a concorrenza dell’imposta lorda.

L’importo che non trova capienza nell’imposta lorda di ciascun periodo non può essere rinviato, né chiesto a rimborso.

La detrazione non può essere ceduta: ciò discende dal fatto che all’agevolazione, autonoma nella sua collocazione rispetto agli articoli 14 e 16 D.L. 63/2013, non è applicabile il richiamo operato per la cessione dal comma 2-ter e 2-sexies dell’articolo 14, e dal comma 1-quinquies dell’art. 16, D.L. 63/2013.

In linea generale, al “bonus facciate” non si applica lo sconto diretto in fattura.

L’Agenzia delle entrate ha fornito rilevanti chiarimenti con la circolare n. 2/E del 14 febbraio 2020, che definiscono l’ambito soggettivo e gli interventi che rientrano nell’agevolazione.

La medesima Agenzia delle entrate, al fine di agevolare i singoli contribuenti interessati, ha messo online, sui propri canali social, un video di tre minuti che riassume la novità della maxi-detrazione per i lavori sulle facciate esterne degli edifici.

La detrazione del 90% riguarda le spese sostenute per gli interventi sulle facciate esterne degli edifici.

Possono rientrare nel beneficio anche le facciate interne, ma solo se visibili dalla strada.

L’agevolazione va ripartita in 10 quote annuali di pari importo e vale per tutte le categorie catastali di fabbricati, anche quelli strumentali.

Sono agevolabili le spese documentate, sostenute nel 2020, senza limite massimo di spesa.

Interventi ammessi

Possono fruire del “bonus facciate” gli interventi:

  • di pulitura o tinteggiatura esterna delle strutture opache della facciata (muri);
  • di consolidamento o rinnovo degli elementi costitutivi dei balconi, ornamenti e fregi;
  • riferiti a grondaie, pluviali, parapetti, cornicioni e sistemazione di tutte le parti impiantistiche che insistono sulla parte opaca (mura) della facciata;
  • le spese per acquisto dei materiali;
  • le spese di progettazione e altre prestazioni professionali richieste dal tipo di lavori (perizie, sopralluoghi, APE, etc.);
  • altri costi strettamente connessi all’intervento: installazione ponteggi, smaltimento materiali, IVA (qualora non sia detraibile), occupazione suolo pubblico, imposta di bollo e diritti pagati per la richiesta dei titoli abilitativi edilizi, etc.;
  • gli interventi finalizzati al consolidamento, ripristino, miglioramento delle caratteristiche termiche. Al riguardo, occorre distinguere se gli interventi influiscono dal punto di vista termico o interessano una percentuale superiore al 10% dell’intonaco della superficie disperdente lorda complessiva dell’edificio.

Non vi rientrano gli interventi per la sostituzione di:

  • vetrate,
  • infissi,
  • grate,
  • portoni,
  • cancelli.

Chi può richiederlo

Il contribuente che possiede o detiene un immobile che si trova in un centro storico o nelle zone limitrofe, rispettivamente nelle zone A e B o in aree assimilabili in base alla normativa regionale e ai regolamenti edilizi urbani.

Può richiederlo il proprietario dell’immobile, ma anche l’usufruttuario o il comodatario, l’inquilino (in caso di locazione già registrata all’avvio dei lavori o al momento della spesa se precedente all’inizio lavori). Tra gli altri, i familiari conviventi e i conviventi di fatto, a determinate condizioni.

Il possesso o la detenzione dell’immobile deve risultare da un titolo idoneo.

Non essendo previsto né un limite massimo di spesa ammissibile, né un limite massimo di detrazione, il 90% è calcolato sull’intera spesa sostenuta nel 2020 ed effettivamente rimasta a carico del soggetto.

Per individuare il momento di sostenimento occorre:

  • per le persone fisiche, esercenti arti e professioni, enti non commerciali avere riguardo al criterio di cassa (quindi alla data di effettivo pagamento indipendentemente dalla data di avvio degli interventi);
  • per le imprese individuali, società ed enti commerciali, avere riguardo al criterio di competenza (quindi, alle spese da imputare al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2020, indipendentemente dalla data di avvio degli interventi e dalla data dei pagamenti). Si ritiene che il criterio della competenza economica al fine di individuare il momento di sostenimento della spesa debba essere utilizzato da tutte le imprese indipendentemente dal regime contabile adottato.

Come già precisato, la spesa deve essere rimasta a carico: non spetta la detrazione nel caso di rimborsi che non hanno concorso alla determinazione del reddito; eventuali contributi ricevuti nel 2020 devono essere sottratti dall’ammontare delle spese sostenute; se i contributi sono ricevuti in periodi successivi, la detrazione spetta ma il contributo deve essere assoggettato a tassazione separata.

Nel caso di interventi sulle parti comuni, si ha riguardo al bonifico effettuato dal Condominio, che deve avvenire nel 2020, indipendentemente dalla data di versamento della rata condominiale da parte del condomino.

Come pagare

Per avere il bonus occorre pagare con bonifico bancario o postale (anche online), a eccezione delle imprese.

Il filmato ricorda di specificare:

  • causale versamento
  • codice fiscale del beneficiario della detrazione
  • partita Iva o codice fiscale del destinatario del bonifico (ad esempio la ditta o il professionista che ha effettuato i lavori).

È possibile utilizzare i bonifici bancari già predisposti dalle banche per l’eco-bonus o il bonus ristrutturazione edilizia.

Nell’ambito del video delle entrate viene proposta una check list dei principali documenti da conservare per ottenere la detrazione, tra i quali:

  • fatture comprovanti le spese sostenute per gli interventi
  • ricevuta del bonifico bancario o postale con cui è stato effettuato il pagamento.

Se gli interventi sono stati effettuati su parti comuni di edifici condominiali:

  • copia della delibera assembleare e della tabella millesimale di ripartizione delle spese.

Se i lavori sono effettuati dal detentore dell’immobile:

  • dichiarazione di consenso all’esecuzione dei lavori da parte del proprietario.

Nel caso di interventi sulle parti comuni di un edificio in condominio, è l’amministratore, o il condomino delegato, a effettuare gli adempimenti per avere il bonus.

Il filmato in questione rimanda inoltre, per ulteriori approfondimenti, alla specifica guida dedicata, presente sul sito dell’Agenzia delle entrate.

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