Banche – Nuova definizione di default

12 gennaio 2021

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Dal 1 gennaio 2021 sono in vigore per tutto il sistema bancario le nuove regole sulla definizione di default (emanate dall’EBA il 18 gennaio 2017) per alcune banche già adottate dal 1 luglio 2019 (https://www.gia.pr.it/notizia/credito-nuova-definizione-default-imprese-banche)

In base a tali regole, le banche saranno tenute a classificare l’esposizione dell’impresa in default in caso di un arretrato di pagamento, per oltre 90 giorni, su importi di ammontare superiore a 500 euro (complessivamente riferiti a uno o più finanziamenti) e che rappresentino più dell’1% del totale delle esposizioni dell’impresa verso la banca.

Per le piccole e medie imprese esposte nei confronti della banca per finanziamenti inferiori a 1 milione di euro, l’importo dei 500 euro è ridotto a 100 euro.

Diversamente dal passato, l’impresa non potrà più impiegare margini ancora disponibili su sue linee di credito per compensare gli inadempimenti in essere ed evitare la classificazione in default.

Va inoltre sottolineato che il default di un’esposizione debitoria dell’impresa comporterà l’automatico default di tutte le esposizioni della stessa impresa nei confronti della banca e di tutto il gruppo bancario e potrà estendersi anche a tutte le imprese a essa collegata anche nell’ambito di catene di fornitura.

Tali regole potranno determinare un incremento della probabilità di default delle esposizioni delle imprese e pertanto renderanno necessaria una maggiore attenzione da parte delle imprese nella gestione puntuale delle proprie scadenze di pagamento nei confronti della banca, anche per piccolissimi importi, al fine di non essere classificate in default.

Per le imprese è dunque fondamentale conoscere le nuove regole e rispettare con puntualità le scadenze di pagamento previste contrattualmente, per non risultare in arretrato nel rimborso dei propri debiti verso le banche anche per importi di modesta entità. Ciò al fine di evitare che la banca sia tenuta a classificare l’impresa in default e avviare le azioni a tutela dei propri crediti, secondo quanto richiesto dalle disposizioni di vigilanza europee.

Sebbene l’impresa non abbia arretrati rilevanti da oltre 90 giorni, la stessa può essere classificata in stato di default qualora, sulla base delle informazioni in suo possesso, la banca ritenga improbabile il recupero del proprio credito senza il ricorso all’escussione delle eventuali garanzie acquisite a tutela ovvero, per le posizioni non garantite, quando la banca valuti che l’impresa non sia comunque più in grado di adempiere correttamente alle proprie obbligazioni.

La nuova definizione di default non modifica nella sostanza i criteri sottostanti alle segnalazioni alla Centrale dei Rischi, utilizzate dagli intermediari nel processo di valutazione del “merito di credito” della clientela (vedi Chiarimenti sugli impatti della nuova definizione di default sulla Centrale dei Rischi), ma può avere riflessi sulle relazioni creditizie fra gli intermediari e la loro clientela, la cui gestione, come in tutte le situazioni di default, può comportare l’adozione di iniziative per assicurare la regolarizzazione del rapporto creditizio.

Si riporta il link al sito di Banca d’Italia con ulteriori chiarimenti in merito alla normativa https://www.bancaditalia.it/media/notizie/2020/qa-nuova-definizione-default/index.html

https://www.bancaditalia.it/media/fact/2020/definizione-default/index.html


Per maggiori informazioni contattare Veronica Formentini responsabile dell’Ufficio Credito

Mail: veronica.formentini@assindustria.pr.it Tel. 0521/2262 (centralino)

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