Autotrasporto. Nuove regole per il distacco dal 2 Febbraio 2022. Estensione ai trasporti internazionali

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Come noto, sulla GUUE L249 del 31 luglio 2020 è stato pubblicato l’insieme dei Regolamenti e direttive che vanno a comporre il cosiddetto “Pacchetto mobilità UE” con importanti e in taluni casi sostanziali modifiche alle discipline sul trasporto stradale di merci.

La Direttiva in oggetto – allegata – apporta modifiche alla Direttiva 2006/22/CE sul distacco dei conducenti e introduce, inoltre, rilevanti novità in materia, primo fra tutti l’estensione – a partire dal 2 febbraio 2022 – dell’applicazione delle norme e dei controlli sul distacco dei conducenti – attualmente previsti per le operazioni di cabotaggio – anche ai trasporti internazionali e combinati, prevedendo comunque una deroga per le operazioni di trasporto bilaterale e di transito, in tutti e 27 i Paesi UE.

Di conseguenza, è stato emanato il regolamento di esecuzione in oggetto che fissa le regole di funzionamento del portale connesso al sistema di Informazione del Mercato Interno (IMI) per il distacco dei conducenti nel settore del trasporto su strada.

In particolare dovranno essere registrati sul portale i dati delle imprese e quelli dei conducenti distaccati e attraverso l’interfaccia, le imprese dovranno trasmettere le dichiarazioni di distacco alle autorità competenti dello Stato membro in cui il conducente è distaccato al più tardi all’inizio del distacco.

La dichiarazione di distacco deve contenere le informazioni seguenti:

  • l’identità del vettore, almeno sotto forma di numero della licenza comunitaria;
  • i recapiti del gestore dei trasporti o di altra persona di contatto nello Stato di stabilimento con l’incarico di assicurare i contatti con le autorità competenti nello Stato ospitante e ricevere documenti o comunicazioni;
  • l’identità, l’indirizzo del luogo di residenza e il numero della patente di guida del conducente;
  • la data di inizio del contratto di lavoro del conducente e la legge ad esso applicabile;
  • le date previste di inizio e di fine del distacco;
  • il numero di targa dei veicoli a motore;
  • l’indicazione del tipo di servizi di trasporto effettuato;

Inoltre, il vettore, ha l’obbligo di assicurare che il conducente abbia a disposizione una serie di documenti in formato cartaceo o elettronico e, il conducente, quello di conservare e mettere a disposizione gli stessi documenti, su richiesta in sede di controllo su strada, come di seguito elencati:

  • una copia della dichiarazione di distacco trasmessa tramite la piattaforma;
  • la prova delle operazioni di trasporto che si svolgono nello Stato ospitante (lettera di vettura elettronica (e-CMR) o documento di trasporto ecc);
  • le registrazioni del tachigrafo, in particolare i simboli degli Stati membri in cui il conducente è Stato presente al momento di effettuare operazioni di trasporto internazionale su strada o di cabotaggio, nel rispetto degli obblighi di registrazione e tenuta dei registri previsti dai regolamenti.

Infine, il vettore ha l’obbligo di trasmettere, tramite il portale pubblico, dopo il periodo di distacco e su richiesta delle autorità competenti dello Stato in cui ha avuto luogo il distacco, copie dei documenti di trasporto e registrazione del tachigrafo nonché della documentazione riguardante la retribuzione percepita dal conducente relativamente al periodo di distacco, il contratto di lavoro o un documento equivalente, i prospetti orari relativi alle attività di lavoro del conducente e le prove del pagamento.

Il trasportatore invia la documentazione mediante il portale pubblico connessa all’IMI entro 8 settimane dalla data della richiesta. Qualora il vettore non ottemperi, le autorità competenti dello Stato membro in cui ha avuto luogo il distacco possono chiedere, tramite l’IMI, l’assistenza delle autorità competenti dello Stato membro di stabilimento.

Esso provvede a fornire la documentazione entro 25 giorni lavorativi dalla richiesta.

Per accertare se il conducente non debba essere considerato distaccato (trasporti bilaterali)gli Stati membri possono imporre come misura di controllo l’obbligo per il conducente di conservare e mettere a disposizione, nel controllo su strada, la prova del trasporto internazionale (documento di trasporto e le registrazioni del tachigrafo).

A fini di controllo, il trasportatore provvede a tenere aggiornate nel portale pubblico – che deve conservare per un periodo di 24 mesi ai fini dei controlli – le dichiarazioni di distacco.

Un conducente non è considerato distaccato ai fini della direttiva 96/71/CE solo quando:

  • effettua operazioni di trasporto bilaterale con riguardo alle merci. Per operazioni di trasporto bilaterale si intende la movimentazione di merci basata su un contratto di trasporto, dallo Stato membro di stabilimento ad un altro Stato UE o a un “Paese terzo” oppure da un altro Stato UE o “Paese terzo” allo Stato membro di stabilimento.
  • transiti attraverso il territorio di uno Stato membro senza effettuare operazioni di carico/scarico di merci;
  • effettui tragitto stradale iniziale o terminale di un’operazione di trasporto combinato (direttiva 92/106/CE) se il tragitto stradale consiste di per sé in un’operazione di trasporto bilaterale come sopra specificato.

Altri esoneri – operazioni aggiuntive (regole 1+1 o 0+2)

Fino al 21 agosto 2023, data a partire dalla quale decorre l’obbligo di immatricolare veicoli dotati di tachigrafi intelligenti di seconda generazione, capaci di rilevare in automatico l’attraversamento di frontiera (21 agosto 2023), nel tragitto verso il Paese di destinazione e nel tragitto di ritorno è consentita:

  • una ulteriore operazione (aggiuntiva al trasporto bilaterale) di carico e/o scarico di merci in entrambe le direzioni (regola 1 + 1), oppure
  • nessuna ulteriore operazione nel tragitto di andata e fino a due operazioni di carico e/o scarico nel tragitto di ritorno (regola 0 + 2)

Tali esoneri per operazioni aggiuntive, dopo il 21 agosto 2023, si applicano esclusivamente agli autisti alla guida di veicoli dotati di tachigrafo intelligente di seconda generazione.

Allegati:

  • Direttiva (UE) 2020/1057 del 15 luglio 2020
  • Regolamento di esecuzione UE n.2179/2021 del 9.12.2021

Per maggiori informazioni contattare Chiara Minetti referente dell’Ufficio Economico

Mail: chiara.minetti@gia.pr.it – Tel. 0521/2262 (centralino).

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