Autotrasporto. Decreto sicurezza. Novità in materia di blocco stradale e di circolazione di veicoli stranieri in Italia.

Il Dipartimento della pubblica sicurezza del Ministero dell’Interno ha pubblicato la circolare del 10 gennaio u.s, sulle novità introdotte dal decreto sicurezza in materia di inasprimento delle sanzioni previste per i blocchi stradali e di guida di veicoli con targa estera.

Il documento, nella parte degli allegati, descrive analiticamente le nuove disposizioni, fornendo agli operatori di Polizia i primi chiarimenti utili per l’applicazione pratica.

Di seguito si riporta una sintesi dei chiarimenti più importanti.

 

Reato di blocco stradale

 

Il decreto è intervenuto sul Dec.to Leg.vo 66/1948:

  1. a) estendendo la pena della reclusione da 1 a 6 anni (pena raddoppiata quando il fatto è commesso da più persone) – già prevista per chi, deponendo o abbandonando congegni o altri oggetti di qualsiasi specie, ostacoli la libera circolazione sulle strade ferrate – ad analoghi comportamenti posti in essere su strada ordinaria;
  2. b) introducendo un articolo 1 bis, ai sensi del quale “chiunque impedisce la libera circolazione su strada ordinaria, ostruendo la stessa con il proprio corpo, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 1000 ad € 4000. La medesima sanzione si applica anche ai promotori e agli organizzatori”.

 

Per entrambe queste ipotesi, viene chiarito che ai fini della sussistenza del reato, la condotta

deve essere svolta su aree ad uso pubblico escludendo, invece, le condotte che limitano la circolazione dei proprietari di fondi chiusi al traffico che, secondo le disposizioni richiamate,

non sono considerate strade. Ciò anche in considerazione del fatto che lo scopo della norma è quello di “garantire la libera e sicura circolazione sulle strade”.

 

Per quanto concerne la prima fattispecie, tra gli oggetti idonei ad ostruire o ingombrare la strada , rientrano anche i “veicoli lasciati in sosta irregolare per impedire la circolazione di altri veicoli”; peraltro, occorre dimostrare che la sosta irregolare del mezzo è stata “alimentata dal dolo specifico di impedire o ostacolare la circolazione e non solo dall’esigenza di realizzare un atto della circolazione, sia pure illecito”. In base all’art. 213, comma 4 c.d.s (come modificato dal dl 113/2018), il mezzo utilizzato per ostacolare la circolazione potrà essere sequestrato e confiscato e, a tal fine, viene affidato in custodia al trasgressore o ad altro obbligato in solido presente che non può rifiutarla.

 

In merito alla seconda ipotesi, il comportamento è punibile per il semplice fatto di impedire, con il proprio corpo, la libera circolazione su strada ordinaria a prescindere dalle motivazioni alla base del gesto. Se ciò si verifica nell’ambito di una manifestazione organizzata o promossa da persone fisiche o giuridiche, la stessa sanzione scatta anche per i promotori e gli organizzatori, ai quali la violazione è contestata immediatamente (se presenti) oppure in via differita con l’invio dei verbali a domicilio nei termini previsti dalla legge 689/1981.

 

Circolazione di veicoli stranieri in Italia

 

La circolazione dei veicoli stranieri in Italia è stata oggetto di nuove limitazioni, a seguito della modifica degli artt. 93 e 132 del C.d.S.

In particolare, per quanto concerne le nuove disposizioni dell’art. 93:

 

  • il comma 1 bis vieta la circolazione con i predetti veicoli a coloro (italiani e stranieri) che hanno stabilito la residenza in Italia da più di 60 gg, fatto salvo il successivo comma 1 ter;

 

  • il comma 1 ter stabilisce a sua volta delle eccezioni al divieto precedente, per i veicoli:
    • acquisiti in leasing o in locazione senza conducente da imprese stabilite nella U.E o nello S.E.E e prive, nel nostro Paese, di una sede secondaria o una sede effettiva;
    • concessi in comodato a soggetti residenti in Italia e legati da un rapporto di lavoro o di  collaborazione con un’impresa costituita in altro Stato della U.E o dello S.E.E, che non abbia in Italia una sede secondaria o altra sede effettiva.

 

Per entrambe queste deroghe, il conducente deve avere a bordo del mezzo “un documento sottoscritto dall’intestatario e recante data certa, dal quale risultino il titolo e la durata della disponibilità del veicolo. In mancanza, di tale documento, la disponibilità del veicolo si considera in capo al conducente”.

 

  • I commi 1 quater e 7 bis stabiliscono le conseguenze legate alla violazione del comma

1 bis, per cui è previsto il pagamento di una somma da 712 a 2848 € e l’immediata cessazione della circolazione del mezzo (il quale, secondo il par. 3 della circolare, è sottoposto a sequestro). Entro 180 gg dalla violazione, il trasgressore o provvede alla reimmatricolazione in Italia oppure chiede il rilascio del foglio di via per l’esportazione definitiva, altrimenti scatta la confisca. È operativa la riduzione del 30% per i pagamenti effettuati nei 5 gg dalla contestazione/notifica;

 

  • Il comma 7 ter stabilisce invece le sanzioni legate alla mancanza del predetto documento, previsto dal comma 1 ter sulle eccezioni al divieto: si tratta del pagamento di una somma da 250 € a 1.000 €, con obbligo di esibire il documento entro 30 gg durante i quali il veicolo è sottoposto a fermo amministrativo. La riconsegna del mezzo è prevista solo dopo l’esibizione del documento o, comunque, trascorsi invano 60 gg dall’accertamento. Inoltre, se il documento non è esibito nei 30 gg, scatta la sanzione pecuniaria prevista dall’art. 94, comma 3 c.d.s (pagamento di una somma da 712 € a 3558 €).

 

Sulle novità di questo articolo, tra le precisazioni del Ministero dell’Interno, evidenziamo:

 

  • l’ambito del divieto di cui al comma 1 bis, che riguarda tutti i veicoli immatricolati all’estero (U.E e extra U.E), condotti da soggetti residenti in Italia da più di 60 gg. Il divieto scatta a prescindere dalla forma giuridica di disponibilità del mezzo (è sufficiente la semplice detenzione a qualsiasi titolo, fatte salve le esenzioni del successivo comma 1 ter) mentre, per quanto riguarda la residenza, rileva quella anagrafica in Italia quale risulta dai documenti di identità, ed anche in presenza di altra residenza all’estero; tuttavia, per i cittadini U.E, in alternativa alla residenza anagrafica, si può tener conto anche della residenza normale. Se la residenza non può essere verificata immediatamente su strada dall’agente accertatore, l’interessato viene invitato a dichiarare la sua residenza attuale e da quanto tempo è effettiva oppure, nei casi previsti dalla legge, ad autocertificarla specificando altresì il luogo in cui dimora o e domiciliato in Italia; sulla dichiarazione saranno svolti dei controlli che, in caso di dichiarazioni mendaci, faranno scattare delle sanzioni anche penali.

 

Attenzione: tra gli ambiti in corso di approfondimento (par.13 circolare), al punto 13.8 vi è

quello del “Veicolo di impresa europea di trasporto che ha sede secondaria (ovvero

altra sede effettiva) in Italia che loca senza conducente a impresa di trasporto italiana

per attività di trasporto in Italia che lo fa guidare a conducente dipendente (o socio, ecc..) residente in Italia (ai sensi e con i limiti dell’art. 84 c.d.s)”; per cui, ad oggi questa fattispecie non comporta sanzioni ma, comunque, gli Interni stanno approfondendo la materia e si sono riservati di fornire ulteriori istruzioni.

 

  • l’ambito delle deroghe previste al comma 1 ter, che scattano anche per i veicoli concessi in leasing o in locazione a persone giuridiche con sede in Italia:in quest’ultimo caso, perciò, (il veicolo) può essere materialmente condotto da persone che hanno cariche sociali documentate, da qualsiasi dipendente, socio o collaboratore della persona giuridica, autorizzata a rappresentarla secondo le norme nazionali”. Tuttavia, al momento del controllo questi soggetti dovranno dimostrare – con documentazione pertinente (ad esempio, con la busta paga per il dipendente alla guida) il ruolo ricoperto all’interno dell’impresa a cui il veicolo è stato concesso in locazione o leasing, altrimenti l’agente chiederà l’esibizione della predetta documentazione ai sensi dell’art. 180 comma 8 c.d.s; se ciò non avviene nel termine fissato dall’agente accertatore, a quel punto scattano le sanzioni per circolazione abusiva previste dal comma 7 bis art. 93.

 

Diversamente dalla locazione senza conducente, la deroga prevista per il comodato opera solo per i mezzi concessi a persona fisica (non giuridica, quindi) residente, che ha rapporto di lavoro o di collaborazione con l’impresa intestataria straniera priva in Italia di sede secondaria o effettiva;

Per quanto concerne il documento che deve trovarsi a bordo per far scattare le deroghe, è sufficiente “qualsiasi documento redatto in lingua italiana (compresa la copia del contratto di leasing o locazione a lungo termine), sottoscritto dall’intestatario e recante data certa antecedente dal quale risulti il titolo del possesso (cioè locazione, leasing o comodato) e la durata della disponibilità del veicolo. Il documento deve riportare le generalità dell’impresa locataria e deve sempre tenersi a bordo durante la circolazione del mezzo, per essere esibito a richiesta durante un controllo su strada. E’ consentita l’esibizione in copia purché abbia data certa da provare in originale, e in formato digitale (a condizione, in quest’ultimo caso, che l’atto sia firmato digitalmente ed abbia data certificata o certificabile digitalmente).

In ordine alla data certa, risulta necessaria solo nei casi in cui le firme apposte sul documento non sono state autenticate; pertanto, se la scrittura privata ha la sottoscrizione autenticata, la data dell’autentica della sottoscrizione costituisce data certa. In assenza di autentica, la data certa può risultare dalla registrazione dell’atto all’Ufficio del registro o dall’apposizione su di esso di una marca temporale utilizzata per la spedizione dei documenti a mezzo posta. In ogni caso, la prova della data certa può essere fornita dall’interessato con qualsiasi altro mezzo ma, in tal caso, verrà liberamente valutata dall’organo di Polizia che visiona l’atto.

In assenza del documento in esame, la disponibilità del veicolo è sempre in capo al conducente che, pertanto, sarà considerato responsabile in solido degli illeciti di cui ai commi 7 bis art. 93 c.d.s (se non riesce a provare il legittimo titolo di possesso che lo abilita alla conduzione, perché sta guidando un veicolo con targa estera pur essendo residente in Italia da più di 60 gg) e 7 ter (per non aver a bordo del mezzo il documento per le esenzioni).

 

Da evidenziare che per entrambe le ipotesi di cui ai commi 1 bis e 1 ter dell’art.93 c.d.s, trattandosi di veicoli immatricolati all’estero, la sanzioni pecuniarie dei commi 7 bis e 7 ter dell’art 93 devono essere pagate immediatamente nelle mani dell’agente accertatore, in applicazione dell’art. 207 C.d.S.

 

Peraltro, anche in caso di pagamento immediato o di cauzione prestata:

 

  • per la violazione del comma 7 bis, il veicolo è sempre sottoposto a sequestro per massimo 180 gg, durante i quali o viene reimmatricolato oppure deve attivarsi la procedura per l’esportazione. Diversamente, si procede alla confisca;

 

  • per la violazione di cui comma 7 ter, il mezzo è sempre sottoposto a fermo amministrativo fino all’esibizione del documento di prova della locazione/comodato (da effettuare entro 30 gg), fino ad un massimo di 60 gg trascorsi i quali viene riconsegnato.

 

In merito alla modifica dell’art. 132 C.d.S., la nuova disposizione prevede che trascorso un anno da quando il veicolo con targa estera circola in Italia sulla base del certificato di immatricolazione dello Stato di origine, in caso di mancata immatricolazione nel nostro Paese, “l’intestatario chiede al competente ufficio della motorizzazione civile, previa consegna del documento di circolazione e delle targhe estere, il rilascio di un foglio di via e della relativa targa, ai sensi dell’art. 99, al fine di condurre il veicolo oltre i transiti di confine. L’Ufficio motorizzazione civile provvede alla restituzione delle targhe e del documento di circolazione alla competente autorità dello Stato che li ha rilasciati”. In caso di violazione, il comma 5 prevede una sanzione pecuniaria di 712 € a 2848 €, mentre l’organo accertatore trasmette il documento di circolazione alla motorizzazione.

 

Dalla combinazione delle modifiche agli art. 93 e 132, il quadro che ne scaturisce è il seguente:

 

  • la regola generale è quella che il veicolo con targa estera condotto da persona non residente in Italia (o residente da meno di 60 gg), può rimanere nel nostro Paese fino ad un anno;

 

  • l’eccezione alla regola generale (ai sensi del più volte citato comma 1 ter dell’art. 93) vale per i veicoli condotti da persone residenti in Italia da più di 60 gg, concessi in leasing, locazione o comodato da parte di intestatario non avente sede secondaria (o effettiva) in Italia. In assenza della predetta eccezione, trascorso un anno di permanenza continuativa in Italia, il veicolo non può più circolare nel nostro Paese anche se condotto da straniero non residente il quale, pertanto, deve o reimmatricolare il veicolo oppure portarlo fuori dai confini previo rilascio del foglio di via ai sensi dalla nuova norma. Se così non accade scatta la sanzione pecuniaria prevista dal comma 5 della disposizione che, laddove alla guida ci fosse stato un soggetto residente in Italia da più di 60 gg, concorre con quella dell’art 93 comma 7 bis.

 

Infine, il decreto ha modificato anche l’art. 196 sulla responsabilità in solido per le violazioni del c.d.s, stabilendo in particolare (per le violazioni dei commi 1 bis, 1 ter dell’art 93 e 132 c.d.s) la responsabilità in solido della “persona residente in Italia che ha, a qualunque titolo, la disponibilità del veicolo, se non prova che la circolazione del veicolo stesso è avvenuta contro la sua volontà.” Tuttavia, come già scritto, se al momento del controllo non viene esibito il documento con il titolo di possesso del veicolo, responsabile in solido è sempre considerato il conducente.

 

Inoltre, la modifica dell’art. 196 prevede altresì che nella locazione senza conducente risponde in solido il locatario, mentre in quelle che comportano una variazione temporanea della disponibilità del mezzo (ai sensi dell’art. 94, comma 4 bis) risponde l’intestatario temporaneo del veicolo. Tuttavia, queste responsabilità in solido sono attivabili solo in presenza delle annotazioni risultanti dai documenti di circolazione o nell’archivio nazionale dei veicoli; diversamente “si continua a considerare obbligato in solido il proprietario del veicolo risultante dall’Archivio nazionale dei veicoli.

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