Autotrasporto: conversione in legge del Decreto sicurezza. Disposizioni di interesse del settore.

Sulla Gazzetta Ufficiale n.281 del 3 dicembre 2018 è stata pubblicata la Legge 132 del 1 dicembre 2018, di conversione del decreto legge 113/2018, noto anche come Decreto sicurezza.

Tra le novità inserite, segnaliamo le seguenti:

  • Inasprimento delle disposizioni in materia di blocco stradale (art.23).

La conversione in Legge introduce una sanzione amministrativa da 1.000 a 4.000 €, nei confronti di “chiunque impedisca la libera circolazione su strada ordinaria, ostruendo la strada con il proprio corpo”; alla stessa sanzione, inoltre, soggiacciono anche i promotori e gli organizzatori del blocco stradale.

Ricordiamo che la norma originaria del decreto aveva già esteso alle attività di blocco, ostruzione o ingombro alla libera circolazione sulle strade ordinarie, la normativa penale prevista dal comma 1, art.1 del Dec.to Leg.vo 66/1948 per le stesse attività svolta su ferrovia – si tratta della reclusione da 1 a 6 anni;

  • Riformulazione degli artt. 213 e 214 Codice della Strada (art.23 bis)

Vengono semplificate le procedure e riviste le sanzioni stabilite dagli artt. 213 e 214 del Codice della Strada a proposito, rispettivamente, del sequestro del mezzo in vista della successiva confisca e di fermo amministrativo del veicolo.

Per quanto riguarda la procedura di confisca (art.213 C.d.S.), la nuova norma prevede:

  • l’applicazione generalizzata in tutti i casi in cui il veicolo sia stato utilizzato per commettere “reati”, diversi da quelli previsti dal Codice della Strada;
  • la semplificazione delle procedure – sia per le tempistiche che per gli adempimenti – sul trasferimento della proprietà del mezzo al custode acquirente – individuato ai sensi dell’art. 214 bis C.d.S. – quando tutti i soggetti indicati al comma 2 dell’art. 213 (proprietario o, in sua assenza, il conducente o altro soggetto obbligato in solido)
  • l’inasprimento delle sanzioni per coloro che circolino con il mezzo sottoposto a sequestro preventivo: oltre alla sanzione pecuniaria da €.1988 a 7953, il trasgressore è punito anche con quella accessoria della revoca della patente – allo stato attuale è prevista solo la sospensione da 1 a 3 mesi. Inoltre, il veicolo viene immediatamente trasportato presso uno dei custodi acquirenti identificati ai sensi dell’art. 214 bis, che in seguito ne diventano proprietari.

Rimane confermato che il sequestro cautelare in funzione della confisca, non si applica quando il veicolo appartenga a persone estranee alla violazione amministrativa. In ordine alla riformulazione della norma sul fermo amministrativo (art.214 C.d.S. ) la nuova disposizione stabilisce:

  • al comma 5, la possibilità di vendita del veicolo sottoposto a fermo amministrativo. In questo caso, “la somma ricavata dall’alienazione è depositata, sino alla definizione del procedimento in relazione al quale è stato disposto il sequestro, in un autonomo conto fruttifero presso la tesoreria dello Stato”;
  • l’inasprimento delle sanzioni per coloro che circolino con un mezzo sottoposto a fermo amministrativo, realizzato mediante:
  • un sostanzioso incremento della sanzione pecuniaria, da un minimo di €.1988 ad un massimo di €.7953;
  • la previsione della responsabilità concorrente del custode che abbia acconsentito affinché altri circolassero con il veicolo sottoposto a fermo.
  • l’introduzione delle sanzioni accessorie della revoca della patente e della confisca del veicolo.
  • Censimento dei veicoli sequestrati, fermati, rimossi, dissequestrati e confiscati (art.23 bis)

Il nuovo art. 215 bis del C.d.S. stabilisce che, ogni 6 mesi, i Prefetti devono censire i veicoli giacenti da più di sei mesi presso le depositerie autorizzate, a seguito delle misure di sequestro e fermo o di provvedimenti di confisca non ancora definitivi e di dissequestro. L’elenco è pubblicato sul sito internet istituzionale della Prefettura UTG competente per territorio, completo dei dati identificativi dei proprietari dei veicoli risultanti dal PRA. Trascorsi  30 gg senza che il proprietario, ovvero altro soggetto indicato all’art. 196 del Codice della Strada, abbia assunto la custodia del mezzo, i veicoli oggetto di fermo, sequestro e dissequestro sono da ritenersi abbandonati, e quelli oggetto di confisca definitiva, sono considerati definitivamente confiscati.

  • Modifiche all’art. 93 C.d.S. con nuove formalità per la circolazione in Italia dei veicoli immatricolati all’estero (art. 29 bis).

Le modifiche apportate all’art. 93 C.d.S. introducono nuove formalità legate alla circolazione in territorio italiano di veicoli immatricolati all’estero. In particolare:

  • Il comma 1 bis vieta la circolazione con i predetti veicoli a coloro che hanno stabilito la

residenza in Italia da più di 60 gg, fatto salvo il successivo comma 1 ter;

  • Il comma 1 ter stabilisce che ai fini della circolazione in Italia di veicoli acquisiti in leasing o in locazione senza conducente da imprese stabilite nella U.E o nello S.E.E e prive, nel nostro Paese, di una sede secondaria o una sede effettiva, il conducente deve avere a bordo del mezzo un documento sottoscritto dall’intestatario ed avente data certa, da cui risultino il titolo e la isponibilità del veicolo. In mancanza, “la disponibilità del veicolo si considera in capo al conducente”.

Le sanzioni previste al comma 7 ter dell’art. 93 per la mancanza sul veicolo del predetto documento, prevedono:

  • in prima battuta, il pagamento di una somma da 250 € a 1.000 €, l’obbligo di esibire il documento entro 30 gg e, nel frattempo, il fermo del mezzo fino ad un massimo di 60 gg dalla violazione;
  • in secondo luogo, quando il documento non venga esibito nei termini, l’applicazione della sanzione pecuniaria stabilita dall’art. 94, comma 3 del C.d.S. – da un minimo di 712 € ad un massimo di 3558 €.

Le stesse conseguenze si producono quando il predetto documento manchi su veicoli concessi in comodato ad un soggetto residente in Italia e legato da un rapporto di lavoro o di collaborazione con un’impresa costituita in un altro Stato membro della U.E o dello S.E.E, che non ha stabilito in Italia una sede secondaria o altra sede effettiva, nel rispetto del Codice Doganale Comunitario.

Sempre in merito ai veicoli con targa estera, da segnalare la prescrizione inserita ai commi 1 e 5 dell’art. 132 C.d.S., ossia trascorso un anno da quando circolano in Italia sulla base del certificato di immatricolazione dello Stato di origine, in caso di mancata immatricolazione nel nostro Paese, “l’intestatario chiede al competente ufficio della motorizzazione civile, previa consegna del documento di circolazione e delle targhe estere, il rilascio di un foglio di via e della relativa targa, ai sensi dell’art. 99, al fine di condurre il veicolo oltre i transiti di confine. L’Ufficio motorizzazione civile provvede alla restituzione delle targhe e del documento di circolazione alla competente autorità dello Stato che li ha rilasciati”.

In caso di violazione è prevista una sanzione pecuniaria di 712 € a 2848 €, mentre l’organo accertatore trasmette il documento di circolazione alla motorizzazione.

  • Modifica dell’art. 196 in materia di responsabilità in solido per le violazioni del C.d.S. – art.29 bis, lett. c).

Viene modificata la normativa sulla responsabilità in solido per le violazioni del C.d.S., alla luce delle modifiche analizzate sulla circolazione dei veicoli con targa estera. In particolare, per quanto concerne l’adempimento previsto dal comma 1 ter art. 93 C.d.S. sulla circolazione dei veicoli in locazione e in comodato, è prevista la responsabilità in solido della “persona residente in Italia che ha, a qualunque titolo, la disponibilità del veicolo, se non prova che la circolazione del veicolo stesso è avvenuta contro la sua volontà.”

 

 

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