Autorità Regolazione del Trasporto – Chiarimenti sulle imprese di autotrasporto assoggettate al contributo

Seguici anche su

Facebook
YouTube
LinkedIn
Instagram

Lo scorso mese di febbraio – vedere nota Contributo ART  dell’8 febbraio 2021 –  avevamo reso noto che alcune sentenze del Consiglio di Stato hanno riconosciuto la titolarità, da parte dell’Autorità dei Trasporti, di richiedere il contributo al suo funzionamento anche nei confronti delle imprese di autotrasporto, a partire dal 2019. Immediatamente, l’Autorità si è attivata emanando due specifiche delibere:

  • la delibera 20/2021 datata 11 febbraio (allegata) sulla cessazione degli effetti delle clausole sospensive previste in particolare nella delibera 2020, circa il pagamento del contributo da parte delle imprese che svolgono servizi di trasporto merci su strada, connessi con autostrade, porti, scali ferroviari merci, aeroporti e interporti, e conseguente rimessione in termini delle medesime imprese che devono provvedere al pagamento del dovuto entro il 29 ottobre 2021;
  • la delibera 225/2020 (allegata) – tra l’altro approvata con DPCM del 21 gennaio 2021 – pubblicata sempre l’11 febbraio, 2021 sul pagamento del contributo al funzionamento per il 2021.

Recentissimamente, e per la precisione lo scorso 1° marzo, l’Autorità ha emesso una nota esplicativa specifica – pubblicata sul sito www.autorità-trasporti.it  – con la quale ha inteso fornire le istruzioni utili per la determinazione della base imponibile utile alla determinazione del contributo da versare. Di seguito riportiamo il testo “integrale” del comunicato che, in ogni caso, può essere consultato in originale collegandosi al seguente link: https://www.autorita-trasporti.it/notizie/autotrasporto-contributo-dovuto-ad-art-solo-per-mezzi-superiori-a-26-000-kg-o-per-fatturato-annuo-rilevante-oltre-e-3-mln/

A seguito delle recenti sentenze del Consiglio di Stato, sono tenuti al versamento del contributo per il funzionamento dell’Autorità di regolazione dei trasporti anche gli operatori economici operanti nel settore dei servizi di trasporto merci su strada connessi con autostrade, porti, scali ferroviari merci, aeroporti, interporti.

Tale obbligo sussiste però solo per quegli operatori che si avvalgono di mezzi di capacità di carico di massa complessiva superiore a 26.000 (ventiseimila) chilogrammi, nonché trattori con peso rimorchiabile oltre i 26.000 (ventiseimila) chilogrammi.

Il contributo è fissato nella seguente misura:

  • 0,6 per mille del fatturato 2017 per l’annualità 2019
  • 0,6 per mille del fatturato 2018 per l’annualità 2020
  • 0,6 per mille del fatturato 2019 per l’annualità 2021

Per fatturato deve intendersi l’importo risultante dal conto economico alla voce A1 (ricavi delle vendite e delle prestazioni) sommato alla voce A5 (altri ricavi e proventi) o voci corrispondenti per i bilanci redatti secondo i principi contabili internazionali IAS/IFRS.

Peraltro, il fatturato da prendere in considerazione per il calcolo del contributo è solo quello riconducibile ai mezzi con la capacità sopra individuata (superiore a 26.000 kg.), impiegati esclusivamente nei servizi di trasporto da/per le infrastrutture sopra richiamate.

Dal totale dei ricavi vanno inoltre esclusi i ricavi conseguiti per attività eventualmente svolte all’estero da detti mezzi.

Il fatturato rilevante è solo quello superiore a 3 milioni di euro l’anno, pertanto il contributo da parte delle aziende dell’autotrasporto, è dovuto solo se il suo importo risulti superiore a 1.800,00 euro per ciascuna annualità.

Di conseguenza, una gran parte degli autotrasportatori non è soggetta all’obbligo di contribuzione in favore dell’Autorità di Regolazione dei trasporti.

Il contributo dovrà essere versato secondo le modalità che verranno pubblicate sul sito dell’Autorità  www.autorita-trasporti.it  da venerdì 5 marzo p.v.”

Gli elementi di rilevo sui quali desideriamo orientare l’attenzione, ai fini della estrazione e predisposizione dei dati utili per il calcolo sono:

  • i riferimenti agli anni di fatturato utili al calcolo per ciascuna annualità di contributo: 2017, 2018 e 2019 – indicazione che presuppone un lavoro di preparazione, controllo ed estrazione dei dati anno per anno di non semplice effettuazione, ma necessario;
  • il riferimento al fatturato relativo ai servizi svolti con i “soli” veicoli di massa complessiva superiore a 26.000 kg –
  • l’esclusione dal calcolo del fatturato relativo a servizi svolti all’estero con tali veicoli – una differenziazione in corso di valutazione, nella sua portata della definizione, ma che permette comunque l’identificazione dei servizi da tenere in considerazione.

Trattasi, ovviamente, di elementi utili dal punto di vista operativo – tra l’altro già richiesti da molte imprese che avranno l’onere di organizzare il lavoro di estrazione – ma che non esauriscono, a nostro parere, le eventuali eccezioni ed esclusioni che possono influenzare ulteriormente il modello di calcolo. La FIAP, in tal senso, sta effettuando ulteriori valutazioni ed approfondimenti, anche dal punto di vista legale. Ulteriori indicazioni verranno, quindi, rese disponibili non appena possibile.


Per maggiori informazioni contattare Maria Chiara Minetti referente dell’Ufficio Economico

Mail: chiara.minetti@gia.pr.it – Tel. 0521/2262 (centralino).

Documenti riservati agli associati

Chiedi informazioni e scopri tutti i vantaggi per gli associati GIA

Scopri di più

Contenuto protetto

Per poter visualizzare il contenuto è necessarrio effettuare il login.

Facebook
YouTube
LinkedIn
Instagram