Aiuti di Stato – La Commissione adotta un quadro temporaneo di crisi per sostenere l’economia nel contesto dell’invasione russa dell’Ucraina

12 aprile 2022

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Il 23 marzo 2022 la Commissione europea ha adottato un quadro temporaneo di crisi per consentire agli Stati membri di utilizzare la flessibilità prevista dalle norme sugli aiuti di Stato per sostenere l’economia nel contesto dell’invasione russa dell’Ucraina.

Il quadro temporaneo di crisi integra il pacchetto di strumenti esistenti in materia di aiuti di Stato con molte altre possibilità già a disposizione degli Stati membri, come le misure che forniscono alle imprese il risarcimento dei danni subiti direttamente a causa di circostanze eccezionali e le misure delineate nelle comunicazioni della Commissione sugli sviluppi del mercato dell’energia.

Il quadro temporaneo di crisi degli aiuti di Stato a sostegno dell’economia nel contesto dell’invasione russa dell’Ucraina, basato sull’articolo 107, paragrafo 3, lettera b), del trattato sul funzionamento dell’Unione europea (“TFUE”), riconosce che l’economia dell’UE sta vivendo un grave disturbo.

Per rimediare, il quadro temporaneo di crisi prevede tre tipi di aiuti:

  • Importi limitati degli aiuti: gli Stati membri potranno istituire regimi per concedere fino a 35.000 €per le imprese colpite dalla crisi attive nei settori dell’agricoltura, della pesca e dell’acquacoltura e fino a000 € per le imprese colpite dalla crisi attive in tutti gli altri settori. Questi aiuti non devono necessariamente essere collegati a un aumento dei prezzi dell’energia. Questo sostegno può essere concesso in qualsiasi forma, comprese le sovvenzioni dirette.
  • Sostegno alla liquidità sotto forma di garanzie statali e prestiti sovvenzionati: gli Stati membri potranno fornire (i) garanzie statali sovvenzionate per garantire che le banche continuino a fornire prestiti a tutte le società colpite dall’attuale crisi; e (ii) prestiti pubblici e privati a tasso agevolato.

Per entrambe le tipologie di sostegno sono previsti limiti all’importo massimo del prestito, che si basano sulle esigenze operative di un’impresa, tenendo conto del suo fatturato, dei costi energetici o di specifiche esigenze di liquidità. I prestiti possono riguardare sia le esigenze di investimento che di capitale circolante.

  • Aiuti per compensare i prezzi elevati dell’energia (sezione 2.4): gli Stati membri potranno compensare parzialmente le imprese, in particolare gli utilizzatori intensivi di energia, per i costi aggiuntivi dovuti a gas ed elettricità eccezionaliaumenti di prezzo. Questo sostegno può essere concesso in qualsiasi forma, comprese le sovvenzioni dirette. L’aiuto complessivo per beneficiario non può superare il 30% dei costi ammissibili, fino a un massimo di 2 milioni di euro in un dato momento.

Quando l’impresa subisce perdite operative, possono essere necessari ulteriori aiuti per garantire la continuazione di un’attività economica. A tal fine, gli Stati membri possono concedere aiuti eccedenti tali massimali, fino a 25 milioni di euro per i consumatori ad alta intensità energetica e fino a 50 milioni di euro per le imprese attive in settori specifici, come la produzione di alluminio e altri metalli, fibre di vetro, pasta di legno , fertilizzante o idrogeno e molti prodotti chimici di base.

Il quadro temporaneo di crisi aiuterà a indirizzare il sostegno all’economia, limitando al contempo le conseguenze negative sulla parità di condizioni nel mercato unico.

Il quadro temporaneo di crisi prevede pertanto una serie di salvaguardie:

  • Metodologia proporzionale: dovrebbe esserci un collegamento tra l’importo dell’aiuto che può essere concesso alle imprese e l’entità della loro attività economica e l’esposizione agli effetti economici della crisi, tenendo conto del loro fatturato e dei costi energetici;
  • Condizioni di ammissibilità: La definizione di utilizzatori ad alta intensità energetica è stabilita in riferimento all’articolo 17, paragrafo 1, lettera a), della direttiva sulla tassazione dell’energia , vale a dire le imprese per le quali l’acquisto di prodotti energetici rappresenta almeno il 3% della loro produzione valore;
  • Requisiti di sostenibilità: gli Stati membri sono invitati a considerare, in modo non discriminatorio, la definizione di requisiti relativi alla protezione dell’ambiente o alla sicurezza dell’approvvigionamento quando concedono aiuti per costi aggiuntivi dovuti ai prezzi eccezionalmente elevati del gas e dell’elettricità. L’aiuto dovrebbe quindi aiutare le imprese ad affrontare l’attuale crisi, ponendo al tempo stesso le basi per una ripresa sostenibile.

Il quadro temporaneo di crisi sarà in vigore fino al 31 dicembre 2022. Al fine di garantire la certezza del diritto, la Commissione valuterà prima di tale data se è necessario prorogarlo. Inoltre, durante il suo periodo di applicazione, la Commissione terrà sotto controllo il contenuto e la portata della disciplina alla luce degli sviluppi riguardanti i mercati dell’energia, altri mercati di input e la situazione economica generale.

Il quadro temporaneo di crisi adottato oggi integra le ampie possibilità per gli Stati membri di elaborare misure in linea con le norme vigenti dell’UE in materia di aiuti di Stato.


Per maggiori informazioni contattare Veronica Formentini responsabile dell’Ufficio Credito

Mail: veronica.formentini@assindustria.pr.it Tel. 0521/2262 (centralino)

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