Orario di lavoro. Violazione della normativa sui riposti intermedi. Chiarimenti INL sul calcolo della sanzione

L’Ispettorato Nazionale del Lavoro ha emesso una nota (n.260 del 18 giugno u.s), dove ha fornito dei chiarimenti sul calcolo della sanzione prevista dall’art. 9, comma 2 del d.lgs 234/2007 (di recepimento della direttiva 2002/15 sull’orario di lavoro del personale che effettua operazioni mobili di autotrasporto), per la violazione dell’art.5 del citato decreto sui riposi intermedi nel settore dell’autotrasporto che, ricordiamo, stabilisce quanto segue:

  1. “1. Ferma restando la tutela prevista dal regolamento (CE) n. 561/06 ovvero, in difetto, dall’accordo AETR, le persone che effettuano operazioni mobili di autotrasporto, non possono lavorare in nessun caso per più di sei ore consecutive senza un riposo intermedio. L’orario di lavoro deve essere interrotto da riposi intermedi di almeno trenta minuti se il totale delle ore di lavoro è compreso fra sei e nove ore, di almeno quarantacinque minuti se supera le nove ore.
  2. I riposi intermedi possono essere suddivisi in periodi non inferiori a quindici minuti ciascuno.”

Il quesito posto dalla direzione provinciale di Bergamo mirava a chiarire se, a fronte di una violazione relativa alla descritta disposizione, la sanzione prevista nei confronti dell’impresa dall’art. 9 comma 2 del provvedimento in esame, dovesse o meno moltiplicarsi per ciascun lavoratore coinvolto nell’infrazione.

L’INL ha accolto la tesi dell’ufficio di Bergamo, negando che l’importo della sanzione (pari, ricordiamo, ad un ammontare da euro 103 a euro 300) vada moltiplicato per il numero di lavoratori coinvolti. A questa conclusione si è giunti dopo una lettura degli altri commi dell’art. 9 (in particolare, dei commi 1 e 4) in cui invece, a differenza del comma 2, si fa espresso riferimento al numero di soggetti interessati dalla violazione.

Cordiali Saluti

Numero 71/442
Data mercoledì 01 luglio 2020

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